Elasticità della norma che prevede la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni

L’impugnazione di una delibera condominiale determina tra i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di litisconsorzio necessario, sicché, ove la sentenza che ha statuito sull’impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto, il giudice del gravame deve disporre, ex articolo 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio, ancorché il gravame riguardi le sole spese di lite.

L’integrazione del contradditorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. è superflua laddove il ricorso appare prima facie inammissibile alla stregua dell’articolo 360-bis, comma 1, c.p.c. Il provvedimento che dispone la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni deve comunque essere specificamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti, e, ove non vi provveda il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate dal giudice dell’appello chiamato a valutare la statuizione sulle spese. L’articolo 92, comma 2, c.p.c., laddove secondo il testo introdotto dalla l. numero 69/2009 permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, ma da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l’oggettiva opinabilità o l’oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta ovvero è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise. Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione numero 20001/20, depositata il 24 settembre, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Quando e come dare contenuto alle gravi ed eccezionali ragioni della compensazione delle spese. Il giudizio, avviato da due condomine per impugnare una delibera condominiale, in cassazione è incentrato su un solo motivo riguardante la liquidazione delle spese. In particolare, è accaduto che il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese per “la non univocità del quadro giurisprudenziale” sulla questione postagli - riguardante il tema dell’effettiva ricezione della convocazione nel termine di cinque giorni - ed il giudice di appello ne ha confermato la decisione, affermando la non illogicità delle ragioni della compensazione, riguardanti il contrasto giurisprudenziale circa la “valenza dell’avviso di giacenza della raccomandata ai fini della tempestività della convocazione” assemblare. In Cassazione si contesta la sentenza affermandone la violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.c. in sostanza, per la ricorrente l’altra condomina non ha proposto ricorso la questione della invalidità della delibera condominiale per mancata o tardiva convocazione non è affatto controversa in giurisprudenza, dunque la compensazione delle spese non può dirsi giustificata. Il ricorso è definito dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. ed è dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis, comma 1, c.p.c Necessaria l’integrazione del contraddittorio negli altri gradi se più condomini sono parti nell’impugnazione di una delibera. I giudici spiegano che l’inammissibilità del ricorso rende superfluo procedere alla integrazione del contraddittorio della condomina che non ha proposto ricorso operazione che sarebbe necessaria dal momento che per giurisprudenza unanime l’impugnazione di una delibera condominiale determina tra i condomini che sono stati parte del giudizio una situazione di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che, nel caso in cui l’impugnazione contro la sentenza provenga solo da alcuni di loro, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., trattandosi di causa inscindibile e questo anche qualora, come nella specie, il gravame riguardi solo le spese processuali “trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale” si menziona Cass. numero 22370/2017 . Superflua l’integrazione del contraddittorio se il ricorso è prima facie inammissibile. Ma la detta integrazione deve ritenersi appunto superflua, per via del principio della ragionevole durata del processo, essendo il ricorso prima facie inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis, comma 1, c.p.c. e l’integrazione del contraddittorio non influisce in alcun modo sull’esito del procedimento si richiama Cass. numero 21670/2013 inoltre, anche il ricorso incidentale tardivo eventualmente proposto dalla parte una volta integrato il contraddittorio decadrebbe in forza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, secondo l’articolo 334, comma 2, c.p.c. Sull’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è da dirsi inammissibile perché il provvedimento oggetto di impugnazione ha deciso la questione di diritto inerente alla compensazione delle spese di primo grado in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e “l’esame del ricorso non offre elementi per confermare o mutare” detto orientamento, perciò è inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis numero 1 c.p.c. si menziona Cass. SS.UU. numero 7155/2017 . La sentenza di appello, per i giudici, motiva adeguatamente la decisione. Compensazione per gravi ed eccezionali ragioni l’integrazione del Giudice dell’appello. La norma di riferimento, contenuta nell’articolo 92 comma 2 c.p.c., è stata varie volte modificata. La versione da applicare al caso de quo ratione temporis è quella apportata dalla l. numero 69/2009, secondo cui «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Il provvedimento che dispone la compensazione per tali motivi deve comunque essere specificamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti, e, ove non vi provveda il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate dal giudice dell’appello chiamato a valutare la statuizione sulle spese, il quale, nell’esercizio del potere di correzione può dare un diverso fondamento al dispositivo, pur rimanendo entro i confini del devolutum indicato dall’impugnazione sul principio la Corte richiama i precedenti di Cass. numero 26083/2010, numero 11130/2015, numero 7815/2016 . La presunzione di conoscenza di una raccomandata, in caso di assenza del destinatario, si ha con l’avviso di giacenza. E nella specie la Corte d’Appello ha sopperito alla lacuna del provvedimento di primo grado riesaminando gli aspetti di merito della controversia riguardanti la questione dell’invio della convocazione a mezzo raccomandata non consegnata al destinatario per sua assenza e dunque del rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall’articolo 66 disp. att. e trans. c.c. con il rilascio dell’avviso di giacenza su tale principio la Corte qui richiama di recente, Cass. 8275/2019, numero 24399/2018, numero 23396/2017, numero 22311/2016, ma per conclusioni contrarie Cass. numero 25791/2016 . I giudici dell’appello sul punto, valutando unitariamente la posizione delle ricorrenti, ai fini della valutazione circa la compensazione delle spese, hanno ipotizzato per entrambe la diversa e oggi prevalente soluzione secondo cui la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c. si ha al deposito dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale e non con il momento in cui la missiva è ritirata dal destinatario salvo che questi non provi di essersi trovato nell’impossibilità di acquisire detta conoscenza . Elasticità della norma che prevede la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. I giudici ribadiscono quindi il principio per cui l’articolo 92 comma 2 c.p.c., nel prevedere la compensazione in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” contenga una norma elastica, una clausola generale da specificare in via interpretativa ad opera del giudice di merito nel momento dell’applicazione pratica, con un giudizio sindacabile in grado di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche. Una norma appositamente pensata come generale onde consentire un adeguamento ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori. Elasticità che consente la compensazione delle spese anche in caso di oggettiva opinabilità delle questioni e di orientamento contrastante in giurisprudenza, se ed in quanto queste siano «sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta ovvero è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise» Cass. numero 20001/2020 sul punto la Corte qui richiama Cass. SS.UU. numero 2572/2012, Cass. numero 2882/2014, e Cass. numero 21157/2019 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 luglio – 24 settembre 2020, numero 20001 Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione T.M. ha proposto ricorso articolato in unico motivo violazione o falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., dell’articolo 132 c.p.c., dell’articolo 118 disp. att. c.c. avverso la sentenza numero 2363/2018 del 29 ottobre 2018 resa dalla Corte d’appello di Ancona, con cui è stato rigettato l’appello avanzato dalla medesima T.M. contro la decisione di primo di grado del Tribunale di Ancona numero 1058/2012, in punto di compensazione delle spese processuali. Hanno resistito con distinti controricorsi il Condominio omissis , e Poste Italiane s.p.a. T.M. e D.M.B. impugnarono la Delib. assembleare 10 settembre 2010, del Condominio di omissis , non avendo la prima condomina ricevuto l’avviso di convocazione e la seconda avendolo ricevuto in ritardo. Il convenuto Condominio chiamò in causa Poste Italiane s.p.a., lamentandone l’inadempimento con riferimento alle raccomandate ad essa affidate per le convocazioni assembleari. Il Tribunale di Ancona accolse la domanda, annullò la delibera impugnata e compensò tra le parti le spese di lite, in considerazione della non univocità del quadro giurisprudenziale sulla questione in particolare, sul punto della effettiva ricezione dell’avviso di convocazione nel termine di cinque giorni prima della data dell’adunanza . Sull’appello proposto da T.M. e D.M.B. avverso la statuita compensazione delle spese di lite, la Corte di Ancona osservò che le ragioni esposte dal primo giudice attenevano al contrasto giurisprudenziale sulla valenza dell’avviso di giacenza della raccomandata ai fini delle tempestività della convocazione, ragioni ritenute non illogiche dai giudici di secondo grado. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., dell’articolo 132 c.p.c., dell’articolo 118 disp. att. c.c., non avendo la Corte d’appello considerato come la questione della invalidità della delibera per mancata convocazione vizio relativo alla posizione di T.M. ovvero per tardiva convocazione vizio relativo alla posizione dell’altra condomina D.M. non potesse dirsi affatto controversa in giurisprudenza, perciò mancando le ragioni della disposta compensazione delle spese. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis. c.p.c., comma 2. Il Collegio ritiene che il ricorso debba dichiararsi inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto da T.M. nei confronti del Condominio OMISSIS , e Poste Italiane s.p.a. era stata tuttavia parte dei pregressi gradi del giudizio, ed in particolare attrice in primo grado, come emerge dalla sentenza impugnata, altresì D.M.B. . Secondo unanime orientamento di questa Corte, l’impugnazione di una delibera assembleare di condominio determina fra i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di litisconsorzio processuale, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice del gravame deve disporre, ex articolo 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile, ancorché il gravame concerna, come nel caso in esame, le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale da ultimo, Cass. Sez. 2, 26/09/2017, numero 22370 . In ogni modo, nel caso in esame, la fissazione del termine ex articolo 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare prima facie inammissibile, alla stregua dell’articolo 360-bis c.p.c., numero 1, e l’integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento Cass. Sez. U, 23/09/2013, numero 21670 . Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto, inerenti alla compensazione delle spese processuali operata in primo grado, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c., numero 1 Cass. Sez. U., 21/03/2017 numero 7155 . La sentenza impugnata contiene, peraltro, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. Trova applicazione, ratione temporis, l’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 45, comma 11, in forza del quale il giudice poteva compensare le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione . In tale regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per gravi ed eccezionali ragioni deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell’esercizio del potere di correzione, può dare, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall’atto di gravame Cass. Sez. 6 - 2, 23/12/2010, numero 26083 Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015, numero 11130 Cass. Sez. 6 - 3, 20/04/2016, numero 7815 . In tal senso, la Corte di Ancona ha sopperito al difetto di motivazione della compensazione delle spese processuali disposta nella sentenza di primo grado, riesaminando la lite nei suoi aspetti di merito, quanto alla questione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, e quindi del rispetto del termine ex articolo 66 disp. att. c.c., avendo riguardo al rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, avviso che si assumeva nella specie consegnato sia alla condomina D.M. che alla condomina T. sul punto, si vedano ancora di recente, Cass. Sez. 2, 25/03/2019, numero 8275 Cass. Sez. 2, 04/10/2018 numero 24399 Cass. Sez. 2, 06/10/2017, numero 23396 Cass. Sez. 2, 03/11/2016, numero 22311 cfr. però anche Cass. Sez. 2, 14/12/2016, numero 25791 . I giudici di appello hanno così intenzionalmente valutato unitariamente, ai fini della plausibilità della disposta compensazione delle spese, le posizioni di T.M. e D.M.B. vista, del resto, la convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare il convenuto Condominio , supponendo per entrambe l’ipotizzabilità della diversa soluzione interpretativa ormai del tutto prevalente in giurisprudenza , secondo cui, nel caso di una comunicazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c. coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza . Va riaffermato allora il principio secondo cui l’articolo 92 c.p.c., comma 2, là dove, secondo il testo introdotto dalla L. numero 69 del 2009 come anche nel testo poi introdotto dal D.L. numero 132 del 2014, convertito in L. numero 162 del 2014, a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018, numero 77 , permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni , costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise Cass. Sez. U, 22/02/2012, numero 2572 Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2014, numero 2883 Cass. Sez. L, 07/08/2019, numero 21157 . Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore del Condominio omissis , in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, ed in favore di Poste Italiane s.p.a. in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.