Quale rapporto sussiste tra la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio?

Pienamente compatibile con il dettato costituzionale la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle pretese che si intendono far valere, in particolare, quando l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20002/20, depositata il 24 settembre. Il Tribunale di Venezia rigettava l’ opposizione formulata dall’attuale ricorrente contro il decreto con cui era stata revocata la sua ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito di un giudizio vertente sulla protezione internazionale . Il rigetto dell’opposizione si giustificava per via della manifesta infondatezza della domanda, la quale aveva costituito la ragione per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, proponendo apposito ricorso in cui lamenta il fatto che il Giudice non possa fondare la revoca dell’ammissione al suddetto beneficio sulla manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale. Nel dare risposta al ricorrente, la Suprema Corte riprende il principio secondo cui debba ritenersi pienamente compatibile sul piano costituzionale la previsione della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice procedente stabilire con motivazione se la manifesta infondatezza sussista o meno. A tal proposito, la Corte evidenzia che l’art. 122, d.P.R. n. 115/2002, subordina l’ammissione al beneficio suddetto alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si vuole fare valere, mentre il successivo art. 136, al comma 2, prevede che il giudice revochi tale ammissione provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati qualora risultino mancanti i presupposti ai fini dell’ammissione ovvero quando l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave . Gli Ermellini aggiungono che dal rigetto della domanda di protezione internazionale non consegue in modo automatico la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, essendo necessario, nel caso di revoca ex post dello stesso, che a seguito di giudizio non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, di cui il giudice dovrà necessariamente dar conto nella motivazione del provvedimento. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente ravvisato la colpa grave , dunque sussistenti i presupposti ai fini della revoca dell’ammissione, identificando tale elemento nell’estrema genericità dell’esposizione della condizione di vulnerabilità compiuta nella richiesta di protezione avanzata dal ricorrente. Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 luglio – 24 settembre 2020, n. 20002 Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione S.S. ha proposto ricorso articolato in due motivi entrambi per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 avverso l’ordinanza RG n. 4723/2018 del 1 aprile 2019 resa dal Tribunale di Venezia, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo S.S. contro il decreto del 9 marzo 2018 che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Il Tribunale di Venezia ha affermato che la manifesta infondatezza della domanda nella specie ravvisata, stando alla natura privata della vicenda narrata ed alla genericità delle allegazioni, avendo poi il ricorrente meramente riproposto in sede giudiziale la propria istanza di protezione, oggetto di negativa delibazione da parte della Commissione Territoriale di Verona costituisce ragione per la revoca dell’ammissione al patrocinio, alla stregua del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 1, e art. 136, comma 2. I motivi di ricorso denunciano la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non potendosi basare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla manifesta infondatezza della domanda, e postulando la stessa, piuttosto, quanto meno la colpa grave nell’agire in giudizio, senza che, peraltro, il Tribunale abbia esaminato i numerosi elementi documentali agli atti che rendevano plausibile l’attesa di un esito positivo . Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. A norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 - 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere , mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal senso, è motivo di revoca dell’ammissione al patrocinio sia l’aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa cfr. Cass. Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060 . Questa Corte ha poi chiarito come il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda Cass. Sez. 6 - 2, 10/04/2020, n. 7785 . Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone, del resto, l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza che va compiuta al momento della presentazione della domanda e si sostanzia, appunto, nella revoca ex post dell’ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220 . Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare solo se non revoca il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente. Il Tribunale di Venezia, pertanto, ha correttamente ravvisato la colpa grave, e dunque i presupposti per la revoca dell’ammissione, non nella mera valutazione di infondatezza dell’azione, quanto nella estrema genericità della esposizione della situazione di vulnerabilità compiuta all’interno della richiesta di protezione avanzata da S.S. e nella riproposizione al giudice della domanda iniziale senza alcuna convincente critica delle ragioni analiticamente esposte dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto. Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.