Domiciliazione presso la Caritas: chi è competente a pronunciarsi sulla nomina dell’amministratore di sostegno?

Nel caso di specie, la Suprema Corte richiama alcuni principi al fine di individuare il Giudice Tutelare competente alla nomina dell’amministratore di sostegno del beneficiario che attualmente si trovi domiciliato presso la Caritas di Sanremo IM ma conservi ancora la residenza e dimora abituale in provincia di Savona.

Questa la questione oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19431/20, depositata il 17 settembre. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona chiedeva al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno nell’interesse di un soggetto affetto da disturbo di personalità ossessivo-compulsivo in quel momento domiciliato presso il dormitorio Caritas di Sanremo, non essendovi parenti in grado di assisterlo. Il Giudice Tutelare disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia che, a sua volta, sollevava regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che ai sensi dell’art. 404 c.c. l’amministratore di sostegno dovesse essere nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario aveva la residenza o il domicilio e, nel caso di specie, da quello presso il Tribunale di Savona. La Suprema Corte chiarisce innanzitutto che in materia di amministrazione di sostegno è stato affermato che la competenza territoriale si individua con riguardo alla dimora abituale dell’interessato e non alla sua residenza, considerando la necessità che egli interloquisca con il Giudice Tutelare, non operando in casi siffatti il principio della perpetuatio iurisdictionis , trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa. Tuttavia, la stessa Corte afferma anche che in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 c.c., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere transitorio della sua permanenza, sull’istanza di sostituzione dell’amministratore è competente il giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza . Ciò posto, ai fini della decisione, i Giudici di legittimità richiamano un altro principio secondo cui il ricovero presso una casa di cura o di riposo non implica di per sé anche il trasferimento del domicilio in tale luogo, poiché esso può avere carattere solamente temporaneo o comunque non continuativo, potendo il beneficiario tornare nel luogo lasciato per brevi o lunghi periodi e voler concentrare lì il centro principale dei suoi rapporti. Dopo aver richiamato il suddetto principio, la Corte rileva che nel caso concreto non risulta dagli atti che il beneficiario non abbia più i propri rapporti o interessi principali presso la sua residenza anagrafica e dimora abituale Andora prima della domiciliazione notturna presso la Caritas di Sanremo, dunque, non risultando uno spostamento del centro dei suoi interessi a Sanremo, va dichiarata la competenza del Tribunale di Savona.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 – 17 settembre2020, n. 19431 Presidente Acierno – Relatore Iofrida Fatti di causa La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Savona ha chiesto, in data 9/10/2018, al Giudice Tutelare presso il suddetto Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno nell’interesse di B.M. , nato a Milano il , residente ad omissis , attualmente domiciliato presso il dormitorio omissis IM , risultando la persona affetta da disturbo di personalità ossessivo compulsivo con ritardo mentale di grado lieve , non essendovi parenti in grado di provvedere alla sua assistenza ed occorrendo anche provvedere in merito al costo economico della struttura di accoglienza. Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Savona, con provvedimento del 26/11/2018, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia-Ufficio del Giudice tutelare, ritenuto competente territorialmente, essendo l’amministrando domiciliato presso il Centro di Accoglienza omissis . Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia, con provvedimento del 31/7/2019, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, rilevando che, ai sensi dell’art. 404 c.c., l’amministratore di sostegno deve essere nominato dal G.T. del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio e, nella specie, il B. risulta solo temporaneamente collocato presso il dormitorio omissis , tenuto conto del regime di ospitalità solo notturna, senza mutamento del domicilio, ex art. 43 c.c., in difetto di manifestazione di volontà dell’interessato, cosicché, dovendo presumersi, ex art. 44 c.c., la residenza e dimora abituale dell’interessato ancora coincidente con quella anagrafica, in Andora SA , deve ritenersi competente il Giudice tutelare presso il Tribunale di Savona. Il P.G. presso la corte Suprema di Cassazione, con parere del 1/4/2020, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona. Ragioni della decisione Questa Corte ha già da tempo affermato che in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore nè opera, in tal caso, il principio della perpetuatio iurisdictionis , trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze Cass. 9389/2013 Cass. 23772/2017 . Sempre questa Corte ha chiarito che in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 c.c., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere transitorio della sua permanenza, sull’istanza di sostituzione dell’amministratore è competente il giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza Cass. 6880/2012 . Stante l’alternatività del criterio di cui all’art. 404 c.c., si è ritenuto che lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art. 43 c.c., si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di volontà dell’interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell’inizio del citato stato di detenzione Cass. 588/2008 si è dato sempre rilievo al requisito della volontarietà dello spostamento della dimora abituale o del domicilio del soggetto destinatario dell’amministrazione di sostegno Cass.19017/2011 . Questa Corte ha poi precisato Cass. 21370/2011 che il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all’altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l’effettiva volontà d’operarlo, a prescindere dalla dimora o dall’effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti . Naturalmente, le risultanze anagrafiche da sole non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l’apertura del procedimento Cass. 16544/2013 cfr. Cass. 23107/2014 e Cass. 1631/2016 . Ora, a sostegno del provvedimento, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia non ha solamente addotto la mancanza di prove contrarie alla presunzione di effettiva dimora nel luogo di residenza al momento della proposizione dell’istanza della Procura della Repubblica di Savona diretta ad ottenere l’apertura dell’amministrazione di sostegno, dando rilievo a una serie di circostanze che smentiscono una effettiva modifica della dimora abituale la mancanza di una manifestazione di volontà dell’interessato, l’ospitalità solo notturna offerta dal Centro omissis , originariamente in Andora presso la famiglia della sorella la quale ha rappresentato al giudice tutelare di Savona le personali difficoltà a tenere in casa il fratello, a causa dei suoi problemi di salute non risulta in definitiva dagli atti che l’amministrando non abbia più i propri rapporti o interessi principali in Andora, residenza anagrafica e dimora abituale prima della domiciliazione notturna presso la omissis , e che, dunque, il centro degli stessi si sia spostato in Sanremo. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Savona. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Savona.