Inondazioni e povertà in patria: escluso il permesso di soggiorno per il “migrante economico”

Respinta la richiesta di accoglienza avanzata da un cittadino del Bangladesh. Attendibile il suo racconto, ma il fatto che egli sia scappato dal Paese di origine per i danni causati dalle inondazioni e per la povertà è irrilevante. Impossibile la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Niente protezione in Italia per il migrante economico. Irrilevanti i problemi da affrontare in patria e dovuti a fenomeni naturali – le inondazioni – e alla crisi economica che affligge il Paese di origine. Cassazione, ordinanza n. 19268/20, sez. II Civile, depositata il 16 settembre . Riflettori puntati sulla storia di uno straniero , originario del Bangladesh, che, una volta approdato in Italia, chiede protezione , spiegando di essere scappato dal proprio Paese per le precarie condizioni di vita . In particolare, racconta che continue inondazioni hanno colpito il suo villaggio, danneggiando la sua casa, e aggiunge che lui e la famiglia vivono in condizioni di povertà . La vicenda è assolutamente credibile, ma, ciò nonostante, la richiesta dello straniero viene respinta. Prima la Commissione territoriale, poi i giudici del Tribunale e infine quelli della Corte d’Appello ritengono non concedibile lo status di rifugiato e la protezione internazionale . Allo stesso tempo, viene negata pure la protezione umanitaria . Su quest’ultimo fronte, in particolare, i giudici di secondo grado ritengono priva di fondamento l’ipotesi di un pericolo per lo straniero al rientro nel Paese di origine , anche perché le ragioni addotte dall’uomo a sostegno della sua decisione di lasciare il Bangladesh avevano natura sostanzialmente economica . Impossibile, quindi, consegnare allo straniero un permesso di soggiorno per motivi umanitari , poiché non risultano specifiche situazioni soggettive tali da giustificare siffatta concessione, non essendo ravvisabile il pericolo di lesione dei diritti umani . Dalla Cassazione arriva la conferma della decisione presa dai Giudici dell’appello. Niente accoglienza in Italia per lo straniero. Sia chiaro, le dichiarazioni rese dall’uomo sono credibili ma, va precisato, non rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale . Come detto, egli ha dichiarato di aver lasciato il Bangladesh a causa delle continue inondazioni che hanno inondato il suo villaggio e danneggiato la sua casa e ha aggiunto che lui e la sua famiglia vivevano in condizioni di povertà . Tali circostanze, però, non sono riconducibili ai presupposti in fatto necessari per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché persona ammissibile alla protezione sussidiaria è lo straniero che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno , mentre la protezione non è concedibile, chiariscono dalla Cassazione, al migrante che si troverebbe a subire in patria una situazione di difficoltà dovuta alle conseguenze della crisi economica del suo Paese di provenienza . Inutile, poi, anche l’osservazione proposta dallo straniero e mirata a sostenere che il rimpatrio segnerebbe la brusca interruzione del percorso di conquista di una vita normale e comporterebbe il ritorno ad una dimensione sociale e culturale instabile e penalizzante con compressione di diritti e libertà fondamentali e inviolabili , mentre in Italia egli osserva di avere frequentato con serietà i corsi scolastici e di avere un lavoro stabile . Anche questi elementi legittimerebbero, a suo dire, il rilascio di un permesso di soggiorno di tipo umanitario . Di avviso opposto sono però i Giudici della Cassazione. In premessa, essi ricordano che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero , che ha realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza . E ai fini del riconoscimento della protezione occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato . In questo caso la valutazione comparativa è compiutamente effettuata in secondo grado, laddove si è accertato che i motivi che hanno portato il cittadino bengalese ad emigrare sono meramente economici, come ammesso da lui stesso . Impossibile, peraltro, ipotizzare l’esistenza di una situazione di pericolo nel Paese di origine dello straniero. Su questo fronte, poi, i giudici aggiungono che l’integrazione sociale dell’uomo in Italia non può essere considerata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poiché egli, essendo un migrante economico, non presenta profili di vulnerabilità nel suo Paese di origine .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 21 febbraio – 16 settembre 2020, n. 19268 Presidente San Giorgio – Relatore Varrone Rilevato che 1. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza pubblicata L'11 dicembre 2018, respingeva il ricorso proposto da Ma. Ye. Ho., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Ancona aveva rigettato l'opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall'interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare umanitaria 2. La Corte d'Appello, per quel che qui interessa, confermava la valutazione del giudice di primo grado e ancor prima della commissione competente, circa l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese a causa delle continue inondazioni che avevano inondato il suo villaggio danneggiando la sua casa e che lui e la sua famiglia vivevano in condizioni di povertà. Nella specie dunque non poteva trovare accoglimento il profilo invocato relativo alla protezione sussidiaria, non trovando riscontro il rischio che il ricorrente potesse essere sottoposto a pena capitale tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante e neppure risultava configurabile la fattispecie contemplata dalla lett. c dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007 atteso che nel Bangladesh non vi era una situazione riconducibile ad un conflitto armato tale da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto di rientro nel Paese di origine. Doveva essere esclusa anche la domanda di protezione sussidiaria in mancanza di elementi tali da poter ritenere particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del Paese di provenienza. Del resto, le ragioni addotte dal richiedente a sostegno della sua decisione di lasciare il Bangladesh avevano natura sostanzialmente economica. Con riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non risultavano, nella specie, specifiche situazioni soggettive tali da giustificare siffatta concessione, non essendo ravvisabile il pericolo di lesione dei diritti umani non desumibili né da un riferimento generico alle situazione del Paese di provenienza né alle affermazioni del ricorrente. Tenuto conto anche dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 basati su una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare l'applicazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costituito dallo statuto della dignità personale in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza. 3. Ma. Ye. Ho. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 4. Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente al solo fine di discutere il ricorso. Considerato che 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 8, comma 3, e 32 del D.Lgs. n. 25 del 2008 degli artt. 3, 5, 7, 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007 nonché degli artt. 8 e 25 del D.Lgs. n. 25 del 2008. Art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di ricorso in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura attiene al vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e all'omessa attivazione dei doveri informativi ufficiosi. 1.1 II primo motivo è infondato. La Corte d'Appello di Ancona non ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente non corrispondessero al vero, ma al contrario, le ha ritenute credibili ma non rilevanti al fine del riconoscimento della domanda di protezione internazionale. Egli, infatti, aveva dichiarato di aver lasciato il Bangladesh a causa delle continue inondazioni che avevano inondato il suo villaggio e danneggiato la sua casa e che lui e la sua famiglia vivevano in condizioni di povertà. Come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello le circostanze rappresentante non sono riconducibili ai presupposti in fatto necessari per il riconoscimento della protezione in esame. L'art. 2, lett. g , D.Lgs. 251/2007 individua infatti come persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dal successivo art. 14. Non rientra nel novero delle ipotesi riconducibili all'art. 14 ora citato la situazione che il migrante si troverebbe a subire dovuta alle conseguenze della crisi economica del suo Paese di provenienza. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi dell'art. 14, lett. c , D.Lgs. 251/2007, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione Cass. 17075/2018 . La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione nel Paese di provenienza del ricorrente. La critica in realtà, sotto le spoglie dell'asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l'esito dell'esame dei rapporti internazionali apprezzati dal collegio di merito, malgrado l'accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma dell'art. 14, lett. c , D.Lgs. 251/2007 costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità Cass. 32064/2018 . 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del testo unico immigrazione D.Lgs. n. 286 del 1998. La censura attiene al mancato riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il rientro del ricorrente nel Paese di origine segnerebbe la brusca interruzione del percorso di conquista di una vita normale e del ritorno ad una dimensione sociale e culturale instabile e penalizzante con compressione di diritti e libertà fondamentali e inviolabili. Egli ha frequentato con serietà i corsi scolastici e ha un lavoro stabile e ciò legittimerebbe quantomeno il rilascio di un permesso di soggiorno di tipo umanitario. 2. Il secondo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, I 2 Rv. 647298 - 01 . E deve ricordarsi, inoltre, che l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02 . Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dalla Corte d'Appello, che - con argomentazioni del tutto logiche e coerenti e, dunque, insindacabili in sede di legittimità - ha affermato che i motivi che hanno portato il ricorrente a emigrare sono meramente economici, come ammesso da lui stesso. La Corte d'Appello ha anche accertato l'insussistenza di una situazione di pericolo nel Paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la generica prospettazione dell'interessato, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, reperita e presa in considerazione d'ufficio. Ha, infine, correttamente evidenziato che l'integrazione sociale del ricorrente in Italia non può essere considerata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, perché egli, essendo un migrante economico , non presenta profili di vulnerabilità nel suo Paese di origine. 3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva del Ministero intimato. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.