Mancata comparizione in udienza del richiedente la protezione internazionale: il giudice deve comunque pronunciarsi nel merito

L’eventuale nullità del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall’obbligo di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato avanzata dallo straniero, né consente una pronuncia di annullamento.

Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 18538/20 depositata il 7 settembre. Lo straniero ricorre per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato per la mancata comparizione dello stesso in udienza, omettendo l’esame del merito della domanda. Ritenuto fondato il ricorso, la Cassazione afferma che costituisce consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di protezione internazionale , la eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari o per altre ragioni, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda , poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa . Ebbene, secondo la Corte, da tale principio deriva che l’eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall’obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento. Pertanto, conclude la Suprema Corte, il Tribunale, a fronte del diniego di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, avrebbe dovuto esaminare il merito del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 1° luglio – 7 settembre 2020, n. 18538 Presidente Scaldaferri – Relatore Iofrida Fatti di causa Il Tribunale di Brescia con decreto, depositato in data 15/4/2019, ha dichiarato inammissibile la richiesta di E.N.D. , cittadino della , a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie. In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, nel quale non era comparso il richiedente, ha ritenuto che la vicenda narrata dal medesimo essere stato costretto a lasciare la Nigeria in quanto cristiano, per sfuggire alle minacce di uno zio che, alla morte del padre del richiedente, capo del villaggio, voleva assumere lui tale carica era stata esaminata solo in via documentale dalla Commissione territoriale, non essendosi il richiedente neppure presentato davanti all’organo amministrativo, essendo lo stesso risultato irreperibile, e che la Commissione, pur avendo dichiarato di non potere accogliere la domanda di protezione internazionale, aveva stabilito di riservarsi di riesaminare il caso ove il richiedente fosse risultato reperibile in definitiva, il provvedimento della Commissione presupponeva il permanere della condizione di irreperibilità, ma, una volta venuta meno detta irreperibilità, il rimedio da esperire era quello di presentare una nuova domanda di protezione, così da consentire l’audizione del richiedente. Avverso il suddetto decreto, E.N.D. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione . È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, rilevando che la Commissione territoriale aveva comunque adottato un provvedimento di diniego nel merito della richiesta di protezione internazionale, che doveva essere impugnato, e lamentando che il Tribunale non aveva disposto un rinvio, non essendosi presentato il richiedente, malgrado fissazione dell’audizione, per provare comunque a sentirlo con il secondo motivo, si lamenta poi, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 stante la mancata valutazione da parte del Tribunale del periodo di permanenza trascorso dal richiedente nei Paesi di transito, nella specie la Libia con il terzo motivo, si denuncia poi la violazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 non avendo la Corte d’appello applicato correttamente i parametri legali per la valutazione della credibilità del ricorrente, anche ai fini dell’accoglimento della richiesta di protezione umanitaria. 2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. La Commissione territoriale, nell’assenza del richiedente, ritualmente convocato ma risultato irreperibile essendosi, per sua stessa ammissione, trasferito a , esaminata la documentazione in atti, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria ed umanitaria, decidendo, nell’aprile 2018, per il diniego della chiesta protezione, pur riservandosi di riesaminare il caso ove lo stesso si rendesse reperibile . Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Brescia ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile, con la motivazione sopra richiamata. Orbene, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 4 come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, stabilisce al comma 4 che Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l’autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile . Ed infatti la Commissione territoriale ha respinto nel merito, sulla base degli atti, non essendo possibile disporre l’audizione del richiedente, la richiesta di protezione internazionale. Il Tribunale, dando rilievo ad una espressione del tutto generica pure presente nella parte finale del dispositivo della Commissione territoriale, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal richiedente D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis in quanto lo stesso avrebbe dovuto reiterare la richiesta di protezione internazionale per riaprire un nuovo procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione territoriale. Al riguardo, è opportuno richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale il giudizio introdotto con ricorso dell’interessato non ha ad oggetto tanto il provvedimento amministrativo, quanto il diritto soggettivo dell’istante alla protezione internazionale. Infatti, in tema di protezione internazionale, la eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari o per altre ragioni, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa Cass. 22 marzo 2017, n. 7385 . Invero, la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione cfr. Cass. 26480/11 . Ne discende che l’eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall’obbligo di pronunciarsi in merito, nè consente una pronuncia di annullamento. Il Tribunale quindi, a fronte del diniego di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, avrebbe dovuto esaminare il merito del ricorso. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche in punto di spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Brescia in diversa composizione.