La convivenza con un’italiana e l’idea delle nozze non bloccano l’espulsione dello straniero

Respinte le obiezioni mosse da un cittadino egiziano al provvedimento espulsivo emesso dalla Prefettura. Irrilevanti i richiami fatti dall’uomo alla presenza di una figlia e al legame con una cittadina italiana.

Non sufficienti la convivenza con una cittadina italiana con annessa intenzione di convolare a nozze e la presenza di una figlia per mettere in discussione l’espulsione adottata nei confronti di uno straniero. Cassazione, sez. II Civile ordinanza n. 18565, depositata oggi . Riflettori puntati sulla posizione di un cittadino egiziano, attinto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera . L’azione compiuta dalla Prefettura viene ritenuta legittima dal Giudice di pace, che rigetta l’impugnazione del provvedimento espulsivo . Per lo straniero, però, la questione va rivista, poiché, spiega col ricorso in Cassazione, non si è tenuto conto del fatto che egli si trovava in Italia da oltre undici anni , aveva avuto una condotta irreprensibile, aveva avuto una figlia e conviveva more uxorio con una cittadina italiana con la quale era intenzionato a convolare a nozze quanto prima . Dal Palazzaccio ribattono evidenziando che è emerso che lo straniero aveva fornito generalità diverse in occasione di vari controlli, tanto che egli risultava identificato con differenti nominativi e peraltro era stato già espulso e si era sottratto all’esecuzione di detta misura . Senza dimenticare, poi, che egli aveva precedenti penali di polizia e vi era il fondato sospetto che si mantenesse con i proventi di attività illecite . Per quanto concerne poi la questione familiare, i giudici evidenziano che l’uomo ha di fatto abbandonato la figlia avuta in Italia, con la quale non intratteneva più alcuna relazione, né affettiva, né economica . E irrilevante è la circostanza che il cittadino egiziano abbia intenzione di contrarre matrimonio con una cittadina italiana , posto che, osservano i giudici, il d.lgs. n. 30/2007, con il quale è stata attuata in Italia la Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, riconosce la tutela al coniuge o al partner convivente, a condizione che la relazione di convivenza stabile sia stata formalizzata in un’unione registrata sulla base della legislazione del singolo Stato membro, ove la legislazione di quest’ultimo equipari l’unione registrata al matrimonio . In questo caso, lo straniero non deduce di aver allegato, nel giudizio di merito, di aver contratto con la compagna un’unione debitamente registrata , e quindi non si pone neppure la questione relativa all’equiparazione di tale relazione al vincolo matrimoniale, quantomeno ai limitati fini del divieto di espulsione del convivente , chiariscono dalla Cassazione. Tirando le somme, va confermata l’espulsione dello straniero, poiché è stata esaminata la sua complessiva condotta in Italia ed egli ha raccontato di aver svolto lavoretti saltuari per sopravvivere , così non dimostrando alcuna effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 giugno – 7 settembre 2020, numero 18565 Presidente Di Virgilio – Relatore Oliva Fatti di causa Il ricorrente, cittadino egiziano, veniva attinto da provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dal Prefetto di Siracusa in data 12.4.2019. Con l'ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Siracusa rigettava l'impugnazione del predetto provvedimento espulsivo. Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento Da. Al. Mo. Al. Mo. affidandosi a due motivi. Il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. perché il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto del fatto che egli si trovava in Italia da oltre 11 anni, aveva avuto una condotta irreprensibile, aveva avuto una figlia e conviveva more uxorio con una cittadina italiana con la quale era intenzionato a convolare a nozze quanto prima. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'ulteriore profilo di omesso esame di fatti decisivi in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. perché il Giudice di Pace non lo avrebbe ascoltato, né avrebbe ascoltato la sua compagna, signora Pe. Ma., con la quale egli avrebbe avuto intenzione di contrarre matrimonio. Le due doglianze, che meritano un esame congiunto, sono infondate. Dalla lettura del provvedimento impugnato, riportato peraltro anche alle pagg.2 e s. del ricorso, si evince che il Giudice di Pace ha considerato, nell'ordine che il ricorrente avesse fornito generalità diverse in occasione di vari controlli, tanto che egli risultava identificato con differenti nominativi che egli fosse stato già espulso e si fosse sottratto all'esecuzione di detta misura che egli avesse di fatto abbandonato la figlia avuta in Italia, con la quale non intratteneva più alcuna relazione, né affettiva, né economica che egli avesse precedenti penali di polizia e vi fosse il fondato sospetto che si mantenesse con i proventi di attività illecite. A differenza di quel che sostiene il ricorrente, dunque, il giudice di merito ha ampiamente esaminato la sua complessiva condotta in Italia, onde non si ravvisa alcun omesso esame di fatti decisivi. Lo stesso ricorrente, del resto, afferma a pag.4 del ricorso di aver svolto lavoretti saltuari per sopravvivere in Italia il che evidentemente non dimostra alcuna effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano. Né rileva la circostanza che il ricorrente abbia intenzione di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, posto che il D.Lgs. numero 30 del 2007, con il quale è stata attuata in Italia la Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, riconosce la tutela al coniuge o al partner convivente, a condizione che la relazione di convivenza stabile sia stata formalizzata in un'unione registrata sulla base della legislazione del singolo Stato membro, ove la legislazione di quest'ultimo equipari l'unione registrata al matrimonio. Poiché il ricorrente non deduce di aver allegato, nel giudizio di merito, di aver contratto con la signora Pe. Ma. un'unione debitamente registrata, non si pone neppure la questione relativa all'equiparazione, o meno, di tale relazione al vincolo matrimoniale, quantomeno ai limitati fini del divieto di espulsione del convivente. Infine, con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente non deduce neppure di aver chiesto, nel giudizio di merito, di essere ascoltato, né di aver chiesto l'ascolto della signora Pe. ascolto che, peraltro, non sarebbe stato neppure obbligatorio, posto che l'articolo 18 del D.Lgs. numero 150 del 2011, che disciplina le controversie in materia di opposizione ai provvedimenti di espulsione adottati in base a quanto previsto dal D.Lgs. numero 286 del 1998, non prevede la necessaria partecipazione del ricorrente all'udienza, né l'obbligo del giudice di procedere al suo ascolto, ovvero all'ascolto di eventuali terze persone. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.