Domande di restituzione o riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c. anche in via autonoma

In tema di Cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art. 389 c.p.c. possono essere proposte al giudice designato ai sensi dell’art. 383 c.p.c. anche in via autonoma a quelle oggetto del giudizio di rinvio.

Il caso. La Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello e così la parte che aveva versato all'avversario le somme per le spese legali in esecuzione della sentenza impugnata e cassata agiva in un separato giudizio per la restituzione degli importi corrisposti. La Corte d'Appello adita aveva dichiarato non ammissibile l'azione ritenendo che le domande di restituzione o di riduzione in pristino conseguenti al giudizio di Cassazione dovessero proporsi esclusivamente nel giudizio di rinvio. La parte ricorreva allora in Cassazione. Secondo la Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., il giudizio di rinvio è l'unica sede funzionalmente e inderogabilmente competente a decidere sulle domande di restituzione o riduzione in pristino a seguito del procedimento in Cassazione. Ad avviso del ricorrente invece simili richieste sono diverse per petitum e causa petendi rispetto all'oggetto del giudizio, per così dire, originario” e pertanto possono essere proposte anche con un’azione autonoma al di fuori del giudizio di rinvio. Gli Ermellini condividono il motivo di ricorso ricordando la giurisprudenza consolidata in argomento in base alla quale le domande di restituzione e di riduzione in pristino di cui all'art. 389 c.p.c. possono essere proposte al giudice individuato ai sensi dell'art. 383 c.p.c. anche in via autonoma rispetto a quelle oggetto del giudizio di rinvio in tal senso Cass. Sez. Un. 12190/2004 e Cass. 13454/2011 . La Cassazione spiega infatti che l'art. 389 c.p.c. parla semplicemente di giudice di rinvio” quale giudice designato , ma nessuna disposizione impedisce che le domande possano essere promosse in un giudizio separato. Peraltro l'autonomia dei due procedimenti è confermata dal fatto che in caso di proposizione distinta non vi è alcuna necessità di riunione poiché - appunto - causa petendi e petitum sono diversi. Gli Ermellini ricordano che la ratio di tale distinzione deriva dalla volontà di consentire all'interessato di ottenere il più presto possibile la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata. In altri termini, agendo con separato giudizio ex art. 389 c.p.c., la parte non è tenuta ad attendere i tempi della definizione della lite principale”. Di fatto l'azione in esame non è riconducibile allo schema della ripetizione di indebito ma si ricollega semplicemente all'esigenza di ripristinare lo status quo ante ” restando irrilevante la buona o mala fede dell' accipiens . L'azione inoltre è soggetta a prescrizione decennale secondo un recente arresto della Suprema Corte Cass. 9245/2020 . L'unico limite all'autonomia descritta è il caso in cui il giudizio di rinvio si concluda prima di quello ex art. 389 c.p.c. con una decisione identica a quella contenuta nella sentenza cassata. In questa ipotesi il giudice delle restituzioni deve rigettare la domanda davanti a lui proposta così Cass. 19153/2012 . In effetti se la richiesta di restituzione deriva dalla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, non vi sarebbe spazio per accogliere la pretesa ove, proprio a seguito del giudizio di rinvio, la sentenza impugnata e cassata venisse di fatto nuovamente confermata, ribadendo così la ragione giustificativa del pagamento di cui si chiede la restituzione in tal senso Cass. 7500/2007 . Si configura in tale ipotesi una deroga al principio di autonomia prima indicato. La fattispecie oggetto della decisione in commento tuttavia non rientra in simile ipotesi e così il ricorso viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 4 settembre 2020, n. 18491 Presidente Cosentino – Relatore Dongiacomo Fatti di causa La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda con la quale Z.A. aveva chiesto di condannare C.F. e P.A.V. alla restituzione della somma di Euro 4.400,00, dallo stesso versata in esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza della corte d’appello di Caltanissetta n. 342 del 2006, cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13211 del 2013. La corte, in particolare, ha ritenuto che, a norma dell’art. 389 c.p.c., la domanda doveva essere necessariamente proposta innanzi al giudice di rinvio quale giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere sulle domande di restituzione o di riduzione in pristino conseguenti al giudizio di cassazione. Z.A., con ricorso notificato il 16/11/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. Con controricorso notificato il 28/12/2018, hanno resistito C.F. e P.A.V. i quali, in particolare, hanno dedotto che, nelle more, il giudice di rinvio, con sentenza del 26/6/2017, ritenendosi investito del compito di regolare le spese di tutti i gradi di giudizio, ha interamente compensato le spese di tutti i gradi del giudizio, e che questa sentenza era stata dagli stessi impugnata per cassazione. Gli stessi controricorrenti, infine, con le note autorizzate del 31/10/2019, hanno dedotto che la sentenza del giudice di rinvio è stata a sua volta cassata con ordinanza della Corte di cassazione n. 20670 del 31/7/2019 con ulteriore rinvio alla corte d’appello di Palermo anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 389 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, che lo stesso aveva proposto, di restituzione della somma versata in esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza della corte d’appello di Caltanissetta n. 342 del 2006, poi cassata con rinvio. 1.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che la domanda di restituzione e di riduzione in pristino di cui all’art. 389 c.p.c. è del tutto diversa, quanto a causa petendi e petitum, rispetto alla domanda proposta nel giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c., e che, pertanto, la domanda di restituzione delle somme versate in forza di una sentenza successivamente cassata può essere proposta anche con un’azione autonoma e, dunque, al di fuori del giudizio di rinvio relativo alla causa principale. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare il principio per cui, in tema di cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino di cui all’art. 389 c.p.c. possono essere proposte al giudice designato ai sensi dell’art. 383 c.p.c. anche in via autonoma rispetto a quelle oggetto del giudizio di rinvio Cass. SU n. 12190 del 2004 Cass. n. 13454 del 2011 Cass. n. 25355 del 2018 . Nel codice di rito, in effetti, non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente, innanzi al giudice designato a norma dell’art. 383 c.p.c., il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni o la riduzione in pristino, essendo, anzi, tale possibilità desumibile dall’espressa previsione, contenuta nell’art. 389 c.p.c., di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino. 2.2. Nè, ove i due giudizi promossi separatamente non vengano riuniti, sussiste violazione dell’art. 273 c.p.c. o dell’art. 274 c.p.c. ed, a seguito della decisione separata, del principio del ne bis in idem, in quanto le causae petendi dei due giudizi sono diverse posto che, nel giudizio di restituzione o di riduzione in pristino , il diritto che ne è l’oggetto è solo quello a conseguire tali effetti laddove, al contrario, nel giudizio di rinvio ha luogo, nei limiti della disposta cassazione, una nuova pronuncia sul thema decidendi della controversia ed, in ragione del suo esito, sulle relative spese processuali. 2.3. La domanda di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito delle prestazioni in base a sentenza cassata, prevista dall’art. 389 c.p.c., può essere, in definitiva, proposta nello stesso giudizio di rinvio oppure in separata sede, ed, in tale seconda ipotesi, il giudice non è tenuto a riunire i due processi, perché le domande di restituzione o riduzione in pristino sono del tutto autonome da quelle del giudizio di rinvio e prescindono completamente dalla fondatezza o meno di quest’ultima, assolvendo all’esigenza di garantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, senza che la loro definizione debba essere procrastinata dall’istruzione e dalla risoluzione della lite principale Cass. SU n. 12190 del 2004 Cass. n. 2480 del 2003 Cass. n. 13454 del 2011 . 2.4. In effetti, allo scopo di garantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, questa Corte ha sempre ribadito l’autonomia delle domande di restituzione o riduzione in pristino da quelle del giudizio di rinvio, sottolineando - che la loro definizione non deve essere ritardata dall’istruzione e risoluzione della lite principale che non sussiste violazione dell’art. 273 c.p.c. qualora i due processi, separatamente promossi, non vengano riuniti - che non si deve tener conto, in base al motivo della cassazione, se sussistono probabilità che in sede di rinvio il dispositivo della decisione cassata venga riconfermato. 2.5. L’unico limite alla reciproca autonomia tra il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni è costituito dal caso in cui il giudizio di rinvio si concluda prima di quello sulle restituzioni, con una decisione identica a quella contenuta nella sentenza cassata in tale ipotesi, infatti, il giudice delle restituzioni deve rigettare la domanda innanzi a lui proposta Cass. n. 19153 del 2012 . Quando il giudice di rinvio, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, conferma la sentenza cassata prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, si configura, infatti, secondo questa Corte, una deroga rispetto alla regola dell’autonomia delle due cause, in forza del principio per cui il giudice delle restituzioni può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria poiché, con la predetta decisione, viene nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del pagamento Cass. n. 7500 del 2007 Cass. n. 2480 del 2003 . La pronuncia restitutoria o di ripristino di quanto una parte abbia dovuto eseguire, in forza di una sentenza di condanna poi cassata, può essere, in effetti, omessa dal giudice di rinvio quando, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, sia posto nuovamente in essere il titolo giustificativo della condanna ad eseguire la medesima prestazione Cass. n. 7500 del 2007 . Tale ipotesi, tuttavia, non si riscontra nel caso in esame, se non altro perché, secondo la ricostruzione offerta dagli stessi controricorrenti v. il controricorso, p. 2, 3 , la sentenza n. 1222 del 2017, pronunciata dalla corte d’appello quale giudice di rinvio a sua volta cassata con rinvio con ordinanza di questa Corte n. 20670 del 2019 , avrebbe disposto non già la condanna del ricorrente a pagare, in favore degli stessi, la somma di Euro 4.400,00 a titolo di spese di lite così ripristinando, prima della pronuncia del giudice investito della domanda di restituzione, il titolo, in precedenza cassato, che aveva giustificato il relativo pagamento ma, al contrario, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite maturate nell’intero giudizio dando così luogo, ed a fortiori, alla necessità di assicurare all’interessato, nelle more della definizione del giudizio di merito da parte del giudice di rinvio, la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza poi cassata. 3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio alla corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio.