Proroga del trattenimento dello straniero: basta la presenza del difensore all’udienza per garantire il diritto di difesa dell’interessato?

La Suprema Corte si esprime in merito alla garanzia del diritto di difesa del cittadino straniero nell’ambito del procedimento di decisione sulla proroga del suo trattenimento presso il centro di identificazione e di espulsione.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18321/20, depositata il 3 settembre. Il Giudice di Pace di Torino convalidava il provvedimento disposto dal Questore di Pavia con cui l’attuale ricorrente, cittadino straniero, veniva trattenuto presso il C.P.R. di Torino. In seguito alla richiesta della Questura, lo stesso Giudice disponeva la proroga del trattenimento all’esito di apposita udienza nella quale il ricorrente non aveva partecipato. Proprio per questo motivo, quest’ultimo propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’avvenuto rifiuto da parte del Giudice di Pace circa il suo diritto di partecipare alla suddetta udienza, nonostante l’espressa richiesta del suo difensore in tal senso. La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, riprendendo il principio in base al quale nel procedimento relativo alla decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione si applicano le stesse garanzie del contraddittorio oggetto dell’art. 14, d.lgs. n. 286/1998 inerenti al procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza la necessaria richiesta da parte dell’interessato a tal fine. Tali garanzie consistono nella partecipazione necessaria del difensore e nell’ audizione dell’interessato. Ciò posto, nonostante nel caso di specie il difensore avesse eccepito l’assenza del ricorrente all’udienza, il Giudice di Pace ha comunque disposto la proroga del suo trattenimento in violazione del principio sopra esposto, basandosi sul fatto che la garanzia del diritto di difesa fosse assicurata dalla presenza in udienza del suo difensore. Per questo motivo, i Giudici di legittimità accolgono il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 giugno – 3 settembre 2020, n. 18321 Presidente Di Virgilio – Relatore Oliva Fatti di causa Il ricorrente, cittadino omissis , veniva attinto da provvedimento del Questore di Pavia del 24.12.2018, con il quale veniva disposto il suo trattenimento presso il c.p.R. di Torino. Il provvedimento era convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 28.12.2018. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Torino, a seguito di richiesta della Questura di Torino, disponeva la proroga del trattenimento all’esito dell’udienza del 21.1.2019. Propone ricorso per la cassazione di detto ultimo provvedimento M.M.L. affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, artt. 24 e 111 Cost., art. 6 della Convenzione E.D.U., nonché della Direttiva CE 2008/115 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perché il Giudice di Pace avrebbe rifiutato il diritto del ricorrente di partecipare all’udienza, nonostante la specifica richiesta formulata dal difensore. La doglianza è fondata. Va infatti ribadito il principio secondo cui Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12709 del 20/06/2016 Rv.640098 conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28423 del 07/11/2018, Rv.651451 cfr. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13117 del 15/06/2011, Rv. 618336 . Nel caso di specie, nonostante il difensore avesse ritualmente eccepito la mancata presenza del ricorrente all’udienza, come risulta dal verbale dell’udienza del 20 gennaio 2019, allegato al provvedimento impugnato, il Giudice di Pace ha comunque disposto la proroga della misura restrittiva della sua libertà, in violazione del principio appena richiamato, sulla base dell’erroneo presupposto che la garanzia del diritto alla difesa è assicurata dalla presenza in udienza del difensore cfr. ancora il verbale dianzi citato . Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato. Le spese, tanto del presente giudizio che di quello di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata senza rinvio e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.700 per compensi ed Euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.