Decadenza dalla potestà genitoriale e affidamento del figlio minore: chi è competente a conoscere la domanda?

Il Tribunale per i minorenni è competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale anche qualora, nel corso del giudizio, venga proposta innanzi al Tribunale ordinario la domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio.

Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 18328/20 depositata il 3 settembre. Il Tribunale di Avellino richiede regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda proposta dal marito nei confronti della moglie, volta alla declaratoria di decadenza della potestà genitoriale sul figlio minore e contenente anche la domanda di affidamento dello stesso. La Corte di Cassazione risolve la questione dichiarando la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli e ribadendo il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall’art. 3 l. n. 219/2012, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio . Tale principio, precisa la Corte, si applica anche nei casi in cui il giudizio abbia ad oggetto il solo affidamento del minore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 17 giugno – 3 settembre 2020, n. 18328 Presidente Scaldaferri – Relatore Di Marzio Rilevato che Il Tribunale di Avellino richiede regolamento di competenza avverso ordinanza del 14 maggio 2019 con cui il Tribunale per i minorenni di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sulla domanda proposta da D.C.D. nei confronti di P.A. , volta alla declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale sul figlio minore D.C.L. , nato dalla loro relazione non coniugale, incompetenza determinata, secondo il giudice partenopeo, dalla successiva proposizione, dinanzi al Tribunale di Avellino, di una domanda della P. avente ad oggetto l’affidamento del figlio minore medesimo. D.C.D. e P.A. non svolgono difese in questa sede. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento della richiesta di regolamento e dunque per la dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli. Considerato che Il Tribunale di Avellino pone a fondamento della richiesta di regolamento la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori, ancorché nel corso del giudizio sia stata proposta dinanzi al Tribunale ordinario successiva domanda relativa all’affidamento dei figli minori. ritenuto che Il regolamento va risolto in applicazione del ribadito principio secondo cui Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio Cass. 31 luglio 2018, n. 20202 Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833 , principio da applicarsi anche nell’ipotesi in cui il secondo giudizio abbia ad oggetto il solo affidamento del minore v. Cass. 19 maggio 2016, n. 10365 . Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli. Il carattere officioso del regolamento rende insussistenti i presupposti per la statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli.