Protezione internazionale: mere discordanze o contraddizioni nel racconto dello straniero non ledono la sua credibilità

Nell’esaminare la domanda di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, condotta alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, non è esclusa dall’esistenza di mere discordanze o contradizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento nel suo complesso, sulla base delle informazioni sul paese di provenienza.

È il principio affermato dalla I Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 17748/20, depositata il 25 agosto. Un cittadino nigeriano ha impugnato dinanzi alla Suprema Corte il provvedimento con cui il Tribunale di Potenza aveva confermato la decisione della Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale in diverse forme. Durante l’audizione in sede amministrativa, il richiedente aveva affermato di aver lasciato il proprio Paese d’origine per il timore di essere arrestato in quanto sostenitore di un movimento indipendentista. In particolare, nel racconto della vicenda, aveva riferito di un episodio in cui, mentre rientrava dal lavoro con un amico, era stato fermato dai militari locali che avevano aggredito i due, cagionando la morte dell’amico. Approfittando del caos creatosi, il richiedente aveva colpito con una bottiglia rotta un soldato, dandosi poi alla fuga. Secondo il provvedimento impugnato, le ragioni addotte dal richiedente non integravano un rischio effettivo di persecuzione per ragioni politiche. Venivano inoltre sottolineate le incongruenze tra la versione dei fatti resa dinanzi alla Commissione e quella resa in sede giudiziale. Ed è proprio su questo profilo che si concentra il ricorso in sede di legittimità. Il ricorrente lamenta infatti la violazione dell’ art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 per aver il giudice di merito ritenuto inattendibile il suo racconto sulla base di singoli elementi dello stesso e non della valutazione complessiva, omettendo di applicare i criteri legali tipizzati di valutazione di credibilità. La doglianza risulta fondata. La norma invocata dal ricorrente disciplina il procedimento con cui il giudice deve valutare la credibilità del racconto nel caso in cui non sia stato fornito un adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione. Il racconto del cittadino straniero può infatti essere ritenuto credibile se supera una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, in termini di tempestività, completezza delle informazioni disponibili, assenza di strumentalità e tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni. Nel dettaglio, i criteri che il giudice è chiamato ad osservare sono - verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda - deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi, - non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese - presentazione tempestiva della domanda - attendibilità intrinseca . Il giudice deve inoltre tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, oltre a dover acquisire informazioni sul contesto socio-politico del paese. Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione sulla base di una mera discrasia nel racconto del ricorrente che aveva omesso di specificare, in sede giudiziale, di aver partecipato ad una manifestazione del movimento indipendentista di cui era sostenitore nel giorno in cui era avvenuta l’aggressione da parte della polizia. Si tratta, precisa la Cassazione, di circostanze marginali e secondarie nell’ambito di un racconto circostanziato e coerente nelle sue linee essenziali . Il ricorso trova dunque accoglimento e la pronuncia viene cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi al principio secondo cui nell’esaminare la domanda di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, condotta alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, non è esclusa dall’esistenza di mere discordanze o contradizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento nel suo complesso, sulla base delle informazioni sul paese di provenienza .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 gennaio – 25 agosto 2020, n. 17748 Presidente Manna – Relatore Giannaccari Fatti di causa 1.Con ricorso depositato il 21.08.2018, U.K.C. , cittadino nigeriano, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale di Bari, che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari nelle diverse forme. Durante l’audizione in sede amministrativa, l’odierno ricorrente dichiarava di essere originario dell’Imo State ma proveniente dall’Anambra State e di aver lasciato il proprio Paese d’origine per il timore di essere arrestato in quanto sostenitore del movimento indipendentista del Biafra. Nel circostanziare le ragioni fondanti il manifestato timore di rimpatrio, il ricorrente descriveva quanto accaduto in data 30.05.2016, quando, di ritorno dal lavoro in compagnia di un amico, veniva fermato dai militari locali i quali, sospettando la partecipazione dei due alla manifestazione del gruppo indipendentista del Biafra, li aggredivano, cagionando la morte del suo amico. Il ricorrente, approfittando della generale situazione di tensione venutasi a creare in seguito alla sparatoria dell’amico, colpiva, con una bottiglia rotta, uno dei soldati, dandosi poi alla fuga. In seguito all’accaduto, proseguiva il ricorrente, i militari lo avrebbero identificato, avvalendosi delle testimonianze dei familiari dell’amico deceduto. 1.1.Con provvedimento notificato in data 28.11.2017, la Commissione Territoriale di Bari rigettava in toto la domanda di protezione internazionale. 1.2. Il Tribunale di Potenza - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea -, disposta preventivamente l’audizione del ricorrente, con decreto notificato in data 23.05.2019, respingeva il ricorso ritenendo che le ragioni addotte dal richiedente asilo non integrassero un rischio effettivo di persecuzione determinate da ragioni politiche o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Emergevano, inoltre, secondo il primo giudice, insanabili contraddizioni tra la versione resa in sede amministrativa e quella rese in sede giudiziale. 1.3. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso U.K.C. sulla base di due motivi. 1.3. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per essere il Giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente sulla base non delle dichiarazioni nel loro complesso ma di elementi isolati, senza applicare i criteri legali tipizzati per la valutazione di credibilità. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 disciplina il procedimento cui il giudice è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale. 1.3. La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate del paese d’origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, posto a base dell’esame e dell’accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. 1.4.Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall’assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. 1.5. La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è, pertanto, frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese presentazione tempestiva della domanda attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente , con riguardo alla sua condizione sociale e all’età D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c , e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi Cass. n. 16202/2012 . 1.6. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati, che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame complessivo degli elementi di affidabilità delle sue dichiarazioni. 1.7. La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento storico Cassazione civile sez. VI, 14/11/2017, n. 26921 Cass. Civ. Cassazione civile sez. VI, 04/04/2013, n. 8282 . 1.8. Nella specie, il giudice del merito ha fondato la valutazione finale di mancanza di credibilità sulla base di aspetti marginali della narrazione effettuata dal ricorrente e non sul contenuto complessivo del racconto ha così disatteso quanto stabilito nella lett. c del citato del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 3, comma 5, omettendo di svolgere una valutazione complessiva ed unitaria di attendibilità desumibile dai riscontri effettuati alla luce dei criteri analiticamente indicati nelle lettere precedenti della citata norma. 1.9. In particolare, il Tribunale ha accertato che il ricorrente era un sostenitore del movimento indipendentista del Biafra pag.3 del decreto il ricorrente non ha mai contestato di essere un sostenitore del Biafra , nè ha messo in dubbio che il 30.5.2016 vi fosse stata una manifestazione per il giorno della memoria nella quale si era trovato coinvolto e che, nell’occasione i militari avevano ucciso il suo amico. 1.10. Il Tribunale dubita delle versioni difformi rese dal ricorrente sulla partecipazione del ricorrente alla manifestazione del movimento indipendentista Biafra nel giorno della memoria, per aver dichiarato alla Commissione Territoriale che quel giorno venne fermato con un suo amico di ritorno dal lavoro nel corso della manifestazione mentre, in sede di audizione giudiziale, aveva omesso detta specificazione, dichiarando semplicemente di essere stato aggredito mentre la manifestazione era in corso. Tale discrasia è solo apparente in quanto non viene messa in discussione la presenza effettiva del ricorrente alla manifestazione del movimento indipendentista, peraltro avvenuta nel giorno della memoria ed alla presenza del suo amico, rimasta vittima dell’aggressione da parte dei militari. Infine, è coerente con le dichiarazioni rese in sede amministrativa e giudiziale la circostanza che, nel tentativo di sfuggire all’aggressione, il ricorrente abbia colpito un militare con una bottiglia. 1.11. Il giudice di merito ha dato rilevo a circostanze marginali e secondarie nell’ambito di un racconto circonstanziato e coerente nelle sue linee essenziali, valorizzando la dichiarazione relativa al ritorno dal luogo di lavoro ed alle modalità delle ricerche dopo la sua fuga, a seguito dell’aggressione al militare. 1.12.La circostanza che l’evento sia avvenuto durante un controllo dal rientro dal lavoro non esclude la presenza del ricorrente alla manifestazione nella data dal medesimo indicata. Parimenti, costituisce un aspetto marginale del racconto le modalità con cui i militari avrebbero cercato di identificarlo, in quanto, indipendentemente dalla perdita dei documenti nel corso della manifestazione, la sua identificazione e le ricerche potevano essere avvenute anche con all’ausilio delle testimonianze dei familiari dell’amico ucciso. 1.13.Deve, pertanto, escludersi che detti elementi, apparentemente discordanti, possano travolgere la valutazione d’insieme dell’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale, che, come affermato reiteratamente da questa Corte, non vanno valutate in modo del tutto atomistico e disancorato dall’insieme degli altri riscontri oggettivi. 1.14. Il ricorso va, pertanto, accolto. 1.15. Il decreto va cassato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Potenza in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto Nell’esaminare la domanda di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, condotta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non è esclusa dall’esistenza di mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento nel suo complesso, sulla base delle informazioni sul Paese di provenienza . 1.16. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo, con il quale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver il Giudice di merito valorizzato la circostanza dell’appartenenza del ricorrente al movimento indipendentista del Biafra, pur avendo riconosciuto la veridicità di tale allegazione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi ad al Tribunale di Potenza in diversa composizione.