Annullata la decisione di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari dello straniero minorenne

La minore età dello straniero al momento del suo ingresso in Italia deve essere considerata come situazione personale di particolare vulnerabilità ai fini della richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17185/20, depositata il 14 agosto, decidendo sul ricorso proposto da un cittadino ghanese avverso il rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale per insussistenza di timori di persecuzione rilevanti a tal fine. L’uomo, giunto in Italia ancora minorenne, aveva dichiarato di temere di essere arrestato in patria per la denuncia a suo carico di furto dell’auto che aveva in custodia e di essere sottoposto a detenzione con trattamenti inumani e degradanti in considerazione delle condizioni delle carceri del paese, non in linea con gli standard internazionali. La censura risulta priva di fondamento. Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g e h , d.lgs. n. 2/2007 e dell’art. 2, comma 1, lett. f e g , d.lgs. n. 25/2008, può essere ammesso alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, in caso di ritorno nel Paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. In tale contesto normativo, il danno grave sussiste anche nell’ipotesi di b tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine e di c minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale . È stato inoltre affermato che al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b , è sufficiente ma è anche necessario che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione , che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poiché tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico Cass. n. 16275/18 . Risulta invece fondata la censura relativa al diniego del pe rmesso di soggiorno per motivi umanitari per omessa valutazione delle circostanze relative al percorso di integrazione del ricorrente, entrato in Italia da minorenne , e inseritosi con ottimi risultati nel perfezionamento della lingua italiana, nell’eccellenza sportiva e nella qualifica professionale raggiunta. Sottolineando che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari era stata proposta prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018, la Corte rileva come il giudice di merito abbia omesso di esaminare il fatto decisivo che il richiedente era minore di età già al momento del suo arrivo in Italia. Ed infatti deve essere evidenziata la natura atipica e residuale della misura della protezione umanitaria, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica status di rifugiato o protezione sussidiaria , tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione personale di particolare vulnerabilità come, appunto, la minore età dello stesso cfr. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h bis al momento del suo ingresso in Italia, la quale, in effetti, al pari di altre, come lo stato di gravidanza, l’età avanzata, la disabilità, ecc., determina, evidentemente, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo , in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente . Il ricorso viene in conclusione accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 15 gennaio – 14 agosto 2020, n. 17185 Presidente Manna – Relatore Dongiacomo Fatti di causa T.Y. , nato in omissis , ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale che, in data 7/3/2016, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 27/2/2017, ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello avverso l’indicata ordinanza. Il ministero dell’interno ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto. La corte d’appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello. T.Y. , con ricorso notificato in data 22/6/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso notificato il 29/8/2019. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto, il difetto di motivazione, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, la violazione dell’art. 3 della CEDU e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza di motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. 1.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che il richiedente aveva dichiarato il proprio timore di essere arrestato per la denuncia a suo carico del furto di parte dell’autoveicolo che aveva in custodia e di non essere riuscito a risarcire il danno nel termine fissato dalla polizia, senza avere alcuna garanzia che lo stesso possa ricevere adeguata tutela legale in Gambia dove, al contrario, è sicuro che la detenzione lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti posto che le condizioni di vita nelle carceri non sono in linea con gli standards internazionali per la scarsa igiene e l’insufficiente fornitura di cibo cure mediche. 1.3. La corte d’appello, peraltro, pur a fronte dell’assenza in atti del verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale, ha ritenuto di procedere comunque alla decisione di rigetto senza verificare e riscontrare le dichiarazioni del ricorrente al fine di valutarne l’attendibilità e la credibilità. 1.4. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito il ricorrente, non ha eseguito le indagini che doveva attivare al fine di raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda. Il giudice, infatti, deve svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda di protezione internazionale, prescindendo dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e delle relative preclusioni ed acquisendo in via ufficiosa le informazioni e la documentazione necessaria. 1.5. Risultano, del resto, sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che definisce quale danno grave la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine nonché la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale . In realtà, ha concluso il ricorrente, ai fini del riconoscimento dei presupposti previsti dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. b , non può essere omessa la valutazione in ordine alla probabilità logica e giuridica che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa essere esposto a tortura ovvero ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ovvero alla detenzione. 2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità del decreto, l’omessa pronuncia, la statuizione su una domanda diversa rispetto a quella formulata in quanto fondata su un fatto costitutivo differente e la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda proposta ritenendo che il ricorrente fosse fuggito senza mai adire l’autorità del suo Paese laddove, al contrario, il richiedente aveva espressamente dichiarato che la polizia lo riteneva responsabile del furto, diffidandolo a risarcire il danno nel termine di un giorno. 2.2. È evidente, quindi, ha osservato il ricorrente, l’errore sul fatto storico posto a fondamento della decisione impugnata posto che il fatto narrato nel provvedimento impugnato risulta essere assolutamente ed evidentemente diverso rispetto a quello posto a supporto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, nella quale il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Gambia per il timore di essere incarcerato per una denuncia a suo carico. La corte d’appello, quindi, ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda così come proposta dal richiedente. 2.3. La corte d’appello, inoltre, ha omesso di esaminare il fatto storico, principale o secondario, decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, vale a dire la specifica vulnerabilità del minore per il percorso personale dallo stesso affrontato. 2.4. La decisione impugnata, peraltro, ha concluso il ricorrente, è in contraddizione con tutta la documentazione versata negli atti del procedimento ed è stata assunta, quindi, in palese violazione dell’art. 116 c.p.c 3.1. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. 3.2. La corte d’appello, invero, con un accertamento in fatto che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di uno o più fatti decisivi, ha evidentemente escluso, pur facendo testuale riferimento solo alla seconda ipotesi, la sussistenza di un danno rilevante con riguardo tanto all’uno quanto all’altro profilo, ed ha, per l’effetto, rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal ricorrente. Il giudice di merito, in particolare, per ciò che concerne la prima ipotesi, dopo aver evidenziato che il richiedente aveva allegato di essersi allontanato dal Paese d’origine a causa delle minacce di denunzia alla Polizia e di morte da parte di un cliente dell’officina, presso la quale lavorava, nel timore” di essere ingiustamente incolpato , ha ritenuto che, sulla scorta delle sue stesse allegazioni , non può affatto dirsi che . vi siano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine , l’istante correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno , tanto più ora che è divenuto maggiorenne e, dunque, in grado di meglio autodeterminarsi . Secondo la corte, in particolare, quand’anche il cliente dell’officina presso la quale l’istante prestava la sua attività proseguisse - pur a fronte del lungo lasso di tempo trascorso - nei comportamenti vessatori o violenti nei suoi confronti a causa del furto del quale lo aveva incolpato, il richiedente potrebbe far ricorso alle autorità locali allo scopo di tutelarsi . La corte, in effetti, e ciò anche con riguardo alla seconda ipotesi, ha ritenuto che a seguito del mutamento politico che si è verificato in Gambia nel dicembre del 2016, allorché le elezioni sono state vinte dal leader dell’opposizione, A.B. , il quale, dopo un iniziale periodo di tensione, dovuto alla resistenze opposte dal precedente Presidente J. , è rientrato in Gambia nel gennaio del 2017, ha assunto la presidente e messo fine alla crisi politica in particolare, ha aggiunto la corte, come emerge dal sito dell’UNHCR, hanno fatto ritorno in Gambia coloro che erano sfollati nel vicino Segai durante la crisi, il governo ha scarcerato gli oppositori politici del vecchio regime ed ha affermato di voler restaurare la democrazia, promuovere il rispetto dei diritti umani e proclamato la libertà dei mezzi di comunicazione il sito OMISSIS del ministero degli esteri, ha aggiunto la corte d’appello, ha evidenziato come le condizioni generali di sicurezza in Gambia hanno presentato le minori criticità rispetto agli Paesi del Continente . Ed a fronte di tali circostanze, la corte ha ritenuto che, anche a seguito del mutamento politico intervenuto nel lasso di tempo trascorso dalla sua partenza, il timore dell’appellante di subire la violazione dei suoi diritti umani non pare giustificato . 3.3. Ora, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g ed h e, in termini identici, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f e g , definiscono persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il danno grave sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di b . tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine e di c . minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale . Nel caso di specie, non risulta, in punto di fatto, nè che il ricorrente corra il rischio effettivo di essere assoggettato, in caso di arresto, a tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, nè che lo stesso, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ed è, invece, noto, che, in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b , è sufficiente ma è anche necessario che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poiché tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico Cass. n. 16275 del 2018 . In particolare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12 , dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia Cass. n. 18306 del 2019 Cass. n. 9090 del 2019 Cass. n. 14006 del 2018 . D’altra parte, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, e il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 Cass. n. 30105 del 2018 . 3.4. Nè rileva, a fronte dei fatti allegati dal richiedente così come incontestatamente esposti nella sentenza impugnata, il dedotto inadempimento da parte del giudice di merito al dovere di cooperazione istruttoria in tema di protezione internazionale, infatti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a , essendo possibile solo in tal caso considerare veritieri i fatti narrati Cass. n. 27503 del 2018 . In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata il richiedente, infatti, ha l’onere di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la . domanda , ivi compresi i motivi della sua domanda di protezione internazionale D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, commi 1 e 2 , con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacché, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere, tra l’altro, soltanto se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che a il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda b tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5 . Solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge, pertanto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda Cass. n. 17069 del 2018 Cass. n. 29358 del 2018, in motiv. . Il giudice, quindi, non può supplire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, alle deficienze probatorie del ricorrente sul quale grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza. D’altra parte, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e cioè di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare anche d’ufficio se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può, per il resto, essere chiamato - nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo - a supplire a deficienze probatorie concernenti, come in precedenza esposto, la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007, già citato art. 3 Cass. n. 29358 del 2018, in motiv. . D’altra parte, questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019, il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzale dal giudice di merito ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione. Per il resto, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria cfr. Cass. n. 26728 del 2019 . 4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, il difetto di motivazione e la sua illogicità, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 6, par. 4, della direttiva comunitaria n. 115 del 2008, L. n. 881 del 1977, art. 11, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo dato che il richiedente era riuscito con ottimi risultati a perfezionare la lingua italiana, ad eccellere nello sport ed a raggiungere una qualifica professionale, ha ritenuto che tali circostanze non erano sufficienti al fine di riconoscere il suo diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. 4.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che il richiedente era entrato in Italia da minorenne, omettendo così di valutare una circostanza che, ove effettivamente scrutinata, avrebbe indotto la corte ad una decisione differente in ordine al diritto del ricorrente a non interrompere il percorso di integrazione intrapreso ed a permanere in Italia. 4.3. Il diniego di protezione umanitaria, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, risulta privo della doverosa valutazione comparativa tra l’attuale situazione del ricorrente in Italia e la situazione che si determinerebbe in caso di rimpatrio. La corte d’appello, infatti, al fine di accertare le condizioni per il riconoscimento di un titolo di soggiorno fondato su ragioni umanitarie, si è limitata a dichiarare la mancanza dei relativi presupposti, con motivazione carente ed illogica. In realtà, la correlazione tra i due contesti è indispensabile al fine di verificare se sia configurabile o meno una regressione delle condizioni personali e sociali in caso di rientro tale da determinare un’incolmabile sproporzione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del parametro della dignità personale. 4.4. La corte, infine, ha concluso il ricorrente, non ha tenuto in debita considerazione il conflitto armato latente nella zona specifica di provenienza del richiedente nè della sua personale vicenda, entrato in Italia da minorenne e privo di reti di protezione in quanto orfano. 5.1. Il motivo è fondato. 5.2. Intanto, va preliminarmente ricordato che, sebbene con l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, sia stato soppresso l’istituto della protezione umanitaria sostituendolo con la previsione del permesso per casi speciali , le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29459 del 2019, hanno affermato il principio per cui la normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, convertito con la L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come quella in esame, prima dell’entrata in vigore 5/10/2018 della nuova legge. Tali domande, pertanto, devono essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, fermo restando che, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge. 5.3. Ciò premesso, rileva la Corte come la sentenza impugnata abbia escluso il diritto del richiedente alla protezione umanitaria sul rilievo che, per un verso, l’istante non aveva neppure prospettato gravi motivi che impediscano per ragioni umanitarie il suo ritorno nel Paese di origine nè particolari condizioni di vulnerabilità personale, e che, per altro verso, l’ essersi impegnato lodevolmente nello studio della lingua italiana, essersi dedicato allo sport del calcio con buoni risultati ed aver cercato di raggiungere una certa qualificazione professionale, mediante convenzione di tirocinio formativo presso la Confartigianato Imprese di Agrigento . non consentano di ritenere raggiunto un livello di integrazione tale da poter compromettere, in caso di rimpatrio, la salvaguardia dei diritti umani del richiedente . Ritiene, tuttavia, la Corte che, così facendo, il giudice di merito abbia omesso di esaminare il fatto senz’altro decisivo che, al momento della presentazione della domanda di protezione umanitaria e, prima ancora, al suo arrivo in Italia, che pure segna il momento in cui, per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali, sorge il diritto alla protezione quale espressione di quello costituzionale di asilo Cass. SU n. 29459 del 2019 , il richiedente nato il XXXXXXXX era minore d’età. Ed è, invece, noto che la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica status di rifugiato o protezione sussidiaria , tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione personale di particolare vulnerabilità Cass. n. 13088 del 2019 Cass. n. 28990 del 2018 Cass. n. 23604 del 2017 come, appunto, la minore età dello stesso cfr. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h bis al momento del suo ingresso in Italia, la quale, in effetti, al pari di altre, come lo stato di gravidanza, l’età avanzata, la disabilità, ecc., determina, evidentemente, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente. I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano, invero, accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili Cass. n. 4455 del 2018 . 6. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il primo ed il terzo motivo, accoglie il terzo cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.