Imposta di registro, procuratore antistatario e diritto di regresso

Colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori.

La Sez. II civile della Cassazione, con sentenza n. 16061/20 depositata il 28 luglio, ha annullato la decisione impugnata, peraltro decidendo nel merito la causa, in materia di azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido quanto alle obbligazioni di natura tributaria inerenti i provvedimenti giurisdizionali. Il caso il procuratore antistatario del creditore procedente. Nell’ambito di due procedure esecutive presso terzi, il procuratore del creditore procedente si dichiarava antistatario, e in tale sua veste provvedeva alla registrazione delle ordinanze ex articolo 553 c.p.c. di assegnazione del credito. Il procuratore poi agiva, avanti al Giudice di Pace, in via monitoria ottenendo due decreti ingiuntivi , per la condanna di una delle parti del processo esecutivo al rimborso a suo favore delle spese relative alla registrazione dei provvedimenti. Spese che egli aveva sostenuto e in un certo senso anticipato”. Venivano proposte opposizioni a d.i. che venivano rigettate. Seguiva l’appello con riunione delle due cause avanti al Tribunale, che veniva accolto con revoca dei d.i. Da qui, il ricorso per cassazione. La questione di diritto sottoposta alla Suprema Corte. La questione di diritto sottoposta alla Cassazione riguarda la legittimazione del procuratore antistatario al pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza ex articolo 553 c.p.c. e del suo diritto di regresso nei confronti della parte processuale. Il regime delle spese di registrazione degli atti giudiziari. Anzitutto la Suprema Corte ricorda che le spese di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, non sono espressione del potere decisionale del giudice e rientrano nelle obbligazioni tributarie successiva alla definizione della lite. Esse, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo. Principio applicabile anche al provvedimento esecutivo. La riscossione dell'imposta in sede di registrazione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, cioè tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Lo scopo è quello di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento. L’azione di regresso. Qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione di un provvedimento, pagandone la relativa imposta dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile , ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso. Il procuratore distrattario era legittimato a chiedere la registrazione del provvedimento? Risposta positiva dalla Cassazione. Infatti, la legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se dette spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto, evidentemente, comprese nelle spese di esecuzione ex articolo 95 c.p.c. Il procuratore distrattario aveva una posizione qualificata sul piano sostanziale. Il procuratore distrattario, pagando le spese di registrazione dell'ordinanza, ha adempiuto l'obbligazione del terzo di pagamento delle spese di registrazione in virtù di una statuizione derivante dall'ordinanza ex articolo 553 c.p.c., che gli ha conferito una posizione qualificata sul piano sostanziale, e il pagamento dell'imposta di registrazione ha avuto l'effetto di liberare tutte le parti del giudizio presupposto dalla loro obbligazione nei confronti del fisco. La surroga del procuratore distrattario. In questo quadro, in seguito al pagamento, il procuratore distrattario si è surrogato, ex articolo 1203, comma 1, n. 3 c.c., nei diritti del creditore procedente, che era tenuto con altri e per altri al pagamento dell'imposta di registrazione ed aveva interesse a soddisfare il debito. Infatti, per giurisprudenza pacifica, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta, ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso. Il principio di diritto. Gli Ermellini hanno quindi deciso nel merito la causa rigettando l’appello , affermando il seguente principio di diritto Colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 novembre 2019 – 28 luglio 2020, n. 16061 Presidente Giusti – Relatore Giannaccari Fatti di causa 1. Con due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, l'Avv. S.A. chiese al Giudice di pace di Maddaloni di ingiungere all'Enel Distribuzione s.p.a. il pagamento della somma di Euro 173,16 per ciascuna intimazione, assumendo di aver provveduto al pagamento dell'imposta di registrazione di due ordinanze, emesse ex art. 553 c.p.c., dal Tribunale di Napoli. In tali procedimenti, l'Avv. S. era stato difensore antistatario del creditore procedente ed assegnatario della somma di Euro 187,50, a totale soddisfo del credito residuo per spese della procedura, oltre Iva, Cpa e spese successive occorrende copia, notifica, imposta di registrazione dell'ordinanza previa documentazione dell'anticipazione da parte del difensore. 1.1. Il Giudice di Pace di Maddaloni emise i decreti ingiuntivi, avverso i quali propose opposizione l'Enel Distribuzione s.p.a. ed eccepì il difetto di legittimazione attiva del difensore. 1.2.Si costituì l'avv. S.A., che, in via preliminare eccepì il difetto del potere rappresentativo del procuratore legale della società e, conseguentemente, la nullità della procura dal medesimo rilasciata al difensore nel merito, chiese il rigetto dell'opposizione. 1.3. Il Giudice di pace di Maddaloni, con due distinte sentenze, rigettò le opposizioni. 2. Propose appello l'Enel Distribuzione s.p.a, cui resistette lo S 2.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riuniti gli appelli, accolse il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande dello S. e revocò i decreti ingiuntivi opposti. 2.2. Quanto alla carenza di legittimazione dell'ENEL s.p.a., per difetto di rappresentanza del procuratore speciale della società, che aveva conferito il mandato al difensore, il giudice di merito ritenne che fosse sufficiente l'indicazione del nominativo e della sua qualifica, quale legale rappresentante dell'ENEL s.p.a., per presumerne i poteri rappresentativi. 2.3. Nel merito, affermò che l'imposta di registrazione costituiva un onere successivo alla pronuncia giudiziale, gravante solidamente sulle parti in causa e non sul procuratore, benchè antistatario. 3. Per la cassazione della sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'Avv. S.A. sulla base di tre motivi. 3.1. Ha resistito con controricorso l'Enel s.p.a 3.2. All'esito dell'udienza camerale dell'11.6.2019, il collegio ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza. 3.3. Le parti hanno depositato memorie illustrative. 3.4. Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Carmelo Sgroi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., comma 3, artt. 77,100 e 343 c.p.c. e art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità del procedimento d'appello, per avere il Tribunale ritenuto che fosse sufficiente l'indicazione nominativa del legale rappresentante della società per presumere, in capo al medesimo, il potere rappresentativo. Detto principio sarebbe applicabile nelle ipotesi di omessa contestazione dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito la procura mentre, nel caso in esame era stato contestato il potere rappresentativo del rappresentante legale della società e, conseguentemente, la validità della procura dal medesimo conferita ai difensori. Assume il ricorrente che il difetto di rappresentanza è insuscettibile di sanatoria attraverso la ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator, in presenza di decadenze processuali come quelle relative allo spirare dei termini per la proposizione dell'appello. La sanatoria potrebbe, infatti, operare in caso di nullità avvenute all'interno della fase d'appello e non anche quando si siano verificate decadenze processuali. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. Ha affermato questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, che, in tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere provato mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione Cassazione civile sez. trib., 28/02/2019, n. 5925 Cass. Civ., n. 24212 del 2018 Cass. Civ., n. 16274 del 2015 . 1.3. Nella specie, a seguito di specifica contestazione da parte dell'Avv. S., l'Enel Distribuzioni s.p.a. ha fornito in appello la prova relativa al potere rappresentativo dell'Avv. Petrizzi, procuratore speciale dell'Enel, costituito dall'atto per notar A. del 23.12.2009, il quale ha validamente rilasciato la procura ai difensori della società. 2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, art. 53 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la decisione della corte territoriale per non aver riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta di registrazione al difensore antistatario, accedendo ad un'interpretazione restrittiva del concetto di parte, limitato esclusivamente alle parti processuali. Secondo il ricorrente, il procuratore antistatario è titolare dell'obbligazione tributaria in quanto l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., prevedeva che il credito residuo dovesse essere distratto in favore del procuratore, a totale soddisfo del credito, oltre accessori e spese successive occorrende, copie, notifica, imposta di registrazione della presente ordinanza, ove ne sia documentato l'anticipo al terzo pignorato . Il pagamento dell'imposta di registrazione costituirebbe, pertanto, una forma di adempimento del terzo dell'obbligazione tributaria gravante sulla parte, da cui deriverebbe il diritto di regresso del procuratore antistatario. Detta interpretazione costituzionalmente orientata sarebbe conforme al principio della capacità contributiva, in quanto l'obbligazione tributaria non verrebbe posta a carico di un soggetto senza che abbia tratto alcun beneficio economico. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. La questione di diritto sottoposta all'esame del collegio riguarda la legittimazione del procuratore antistatario al pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. e del suo diritto di regresso nei confronti della parte processuale. 2.3. Un primo aspetto da esaminare riguarda il regime delle spese di registrazione degli atti giudiziari. 2.4. Le spese di registrazione della sentenza, ancorchè qualificabili come giudiziali, non sono espressione del potere decisionale del giudice e rientrano nelle obbligazioni tributarie successiva alla definizione della lite. Esse, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra, le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n. 25680 2.5. Il medesimo principio è applicabile nel provvedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 95 c.p.c 2.6. In una recente pronuncia, questa Corte ha affermato che, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato oltre che dei crediti posti in esecuzione, delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime, delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c In conseguenza dell'applicazione di tale principio, le spese di registrazione possono essere pretese dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti della capienza del credito assegnato Cass. Civ., Sez. III, 19.2.2020 n. 4243 Cass. Civ., Sez. III, 14.2.2020 n. 3720 . 2.7. Un ulteriore aspetto riguarda la riscossione dell'imposta in sede di registrazione da parte dell'amministrazione finanziaria. 2.8. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridicà sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento Cassazione civile, Sez. Trib., 13/11/2018, n. 29158 Cassazione civile sez. trib., 29/01/2008, n. 1925 . 2.9. Di conseguenza, qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile , ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, n. 29821 Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, n. 14192 Cass. 16 giugno 2008 n. 16212 . 2.10. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, ha pronunciato ordinanza di assegnazione di somme al procuratore distrattario del creditore procedente in particolare, il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto al procuratore antistatario del creditore procedente la somma di Euro 187,50 a totale soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre Iva e cap come sopra specificato ed oltre spese occorrende copie, notifica, imposta di registrazione della presente ordinanza, ove ne sia documentato l'anticipo al terzo pignorato . 2.11. La legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell'ordinanza deriva, pertanto, dal titolo esecutivo, anche se dette spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto, evidentemente, comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c 2.12. Il procuratore distrattario, pagando le spese di registrazione dell'ordinanza, ha adempiuto l'obbligazione del terzo di pagamento delle spese di registrazione in virtù di una statuizione derivante dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c., che gli ha conferito una posizione qualificata sul piano sostanziale. 2.13. Il pagamento dell'imposta di registrazione ha avuto l'effetto di liberare tutte le parti del giudizio presupposto, tra cui l'Enel, dalla loro obbligazione nei confronti del fisco. 2.14. In seguito al pagamento, il procuratore distrattario si è surrogato, ex art. 1203 c.c., comma 1, n. 3, nei diritti del creditore procedente, che era tenuto con altri e per altri al pagamento dell'imposta di registrazione ed aveva interesse a soddisfare il debito Cass. Civ. Sez, Unite 29.4.2009, n. 9946 . 2.15. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta, ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso Cass. Civ., Sez VI, 19.9.2017 n. 21686, Cass. Civ., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011 Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001 2.16. Il Tribunale, in sede di appello, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in tema di pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., da parte del procuratore distrattario. Il difensore distrattario aveva adempiuto all'obbligazione del terzo sulla base del titolo esecutivo e, per effetto dell'adempimento all'obbligazione tributaria del terzo, aveva diritto di regresso nei suoi confronti, ex art. 1203 c.c., comma 1, n. 3. 2.17. Detta interpretazione è altresì conforme al principio della capacità contributiva, in quanto l'obbligazione tributaria non viene posta a carico di un soggetto senza che questi ne abbia tratto alcun beneficio economico. 2.18. La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., l'appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. deve essere rigettato. 2.19. Va affermato il seguente principio di diritto Colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori . 3. Considerata la peculiarità della questione di diritto, avente valenza nomofilattica, tanto da rendere opportuna la trattazione in pubblica udienza, le spese del giudizio d'appello e del giudizio di legittimità vanno interamente compensate. 4. Va, conseguentemente dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d'appello condannato l'appellato alle spese di lite in misura superiore al valore della domanda. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'appello. Compensa le spese del giudizio di appello e di legittimità.