Percorso scolastico avviato in Italia e a rischio in caso di rimpatrio: protezione possibile

Nuova speranza per un cittadino del Mali. Per la Cassazione è necessario una nuova valutazione in Tribunale sulla vulnerabilità dello straniero che è approdato in Italia da minorenne. In particolare, bisogna prendere in esame il suo eventuale percorso scolastico e appurare se esso possa a essere a rischio in caso di ritorno in patria.

Protezione umanitaria possibile per il minorenne straniero che, una volta approdato in Italia, ha intrapreso un percorso scolastico . Questo elemento non è irrilevante, soprattutto se il ritorno in patria potrebbe mettere a rischio il suo diritto a completare gli studi . Cassazione, ordinanza n. 14307, sez. II Civile, depositata oggi Riflettori puntati su un ragazzo originario del Mali. Prima la ‘Commissione territoriale’ e poi il Tribunale ritengono legittimo respingere la sua richiesta di protezione . A rimettere tutto in discussione, ridando una speranza allo straniero, è la Cassazione, che si sofferma soprattutto sul percorso scolastico da lui intrapreso in Italia. In premessa viene osservato che il ragazzo ha dedotto di essere entrato da minorenne in Italia . Ciò comporta che la valutazione sulla sua integrazione nel territorio nazionale avrebbe dovuto essere condotta , spiegano i giudici, con specifico riferimento a tale condizione, di per sé idonea ad incidere direttamente sul livello di integrazione concretamente richiedibile allo straniero . In particolare, laddove il cittadino del Mali sia entrato in Italia da minore, va considerato l’eventuale percorso scolastico seguito, poiché esso da un lato potrebbe escludere che egli abbia potuto accostarsi al mondo del lavoro, e dall’altro lato potrebbe esporlo ad una specifica vulnerabilità , se, per effetto del rimpatrio, venisse calpestato il suo diritto a completare il percorso di studio intrapreso . Su questo fronte è necessario perciò un nuovo giudizio in Tribunale per valutare i profili di vulnerabilità connessi all’età dello straniero e al suo diritto allo studio e per decidere sulla possibilità di concedergli la protezione umanitaria.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 6 febbraio – 8 luglio 2020, numero 14307 Presidente Manna – Relatore Casadonte Fatti di causa Con provvedimento notificato il 4.5.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa respingeva l'istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'invocata tutela. Il Tribunale di Caltanissetta respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto, con il quale il Co. aveva invocato innanzitutto la concessione della protezione sussidiaria e in subordine di quella umanitaria. Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto Co. Al. affidandosi a due motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 112 c.p.c. e 14 lettera c del D.Lgs. numero 251/07, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. perché il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la condizione esistente in Mali, avendo attinto da fonti non più attuali. La censura è infondata. Dal decreto impugnato risulta infatti che il giudice di merito ha condotto l'apprezzamento sulla situazione esistente nel Paese di provenienza del richiedente sulla base del rapporto EASO sul Mali del dicembre 2018. Il ricorrente, a pag.5 del ricorso, denuncia che tale fonte farebbe riferimento a fatti del 2017, e vi contrappone un articolo tratto dal sito www.pressenza.com, che evidenzierebbe una situazione di pericolo generalizzato le risultanze del sito gestito dal Ministero degli Affari Esteri, che sconsiglierebbe di viaggiare in Mali nonché un articolo denominato Refworld, che conterrebbe informazioni provenienti dall'Alto Commissario per le Nazioni Unite. La deduzione è in primo luogo generica, poiché il ricorrente non indica per quale motivo la fonte valorizzata dal Tribunale si riferirebbe a fatti del 2017 invero, trattandosi di fonte del dicembre 2018, proveniente da una agenzia dell'Unione Europea particolarmente qualificata in tema di protezione internazionale, che peraltro aggiorna costantemente le informazioni sui paesi di origine C.O.I. , è lecito presumere che essa contenga notizie aggiornate. Era quindi onere del ricorrente indicare in modo specifico per quale motivo le notizie riportate in detta fonte non sarebbero state più attuali cosa che, oggettivamente, nel motivo in esame manca del tutto. Sul punto, va ribadito il principio per cui In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l'effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 26728 del 21/10/2019, Rv.655559 . Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest'ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell'esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell'implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. Inoltre, occorre evidenziare che questa Corte ha più volte affermato la non idoneità delle risultanze del sito viaggiare sicuri , essendo le medesime destinate all'informazione turistica e rivolte all'utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e quindi non idonee a descrivere l'effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese Cass. Sez. 6-1, Ordinanza numero 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 . Infine, va evidenziato che la fonte che secondo il ricorrente promanerebbe dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite data aprile 2018, e quindi è ancor meno aggiornata rispetto a quella -datata dicembre 2018 e proveniente certamente dall'EASO-consultata dal Tribunale. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 19 del D.Lgs. numero 286/98, 32 del D.Lgs. numero 251/07 e 8 del D.Lgs. numero 25/08, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. perché il Tribunale non avrebbe valutato la condizione del Mali ai fini della concessione della protezione umanitaria. La censura è fondata. Nel decreto impugnato manca del tutto la valutazione della domanda di concessione della protezione umanitaria, essendosi il giudice di merito limitato ad affermare che non è stata provata alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tale da giustificare l'allontanamento del ricorrente dal paese d'origine cfr. penultima pagina del provvedimento . Tale affermazione integra una motivazione meramente apparente, poiché non contiene alcun riferimento alla storia riferita dal richiedente la protezione e non consente la ricostruzione dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione di rigetto. Occorre infatti ribadire che la motivazione non può risolversi in enunciati meramente assertivi, in base ai quali si pervenga a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie, con un percorso motivo meramente figurativo e quindi, appunto, apparente Cass. Sez. L, Ordinanza numero 16247 del 20/06/2018, Rv.649483 cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014, Rv.629830 . Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione ricorre infatti ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile, di fatto, ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento Cass. Sez.6-5, Ordinanza numero 9105 del 07/04/2017, Rv.643793 . Il Co., in particolare, aveva dedotto di essere entrato in Italia da minorenne, onde la valutazione sulla sua integrazione nel territorio nazionale avrebbe dovuto essere condotta con specifico riferimento a tale condizione, di per sé idonea ad incidere direttamente sul livello di integrazione concretamente richiedibile allo straniero. Ove quest'ultimo sia entrato in Italia da minore, infatti, va considerato l'eventuale percorso scolastico seguito, poiché esso da un lato potrebbe escludere che il richiedente abbia potuto accostarsi al mondo del lavoro, e dall'altro lato potrebbe esporlo ad una specifica vulnerabilità, se per effetto del rimpatrio venisse conculcato il suo diritto a completare il percorso di studio intrapreso. Poiché nel decreto impugnato manca del tutto la valutazione dei profili di vulnerabilità connessi all'età del richiedente, la censura va accolta, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione.