Punti a zero sulla patente: l'omessa comunicazione non evita la revisione

Vittoria per il Ministero dei Trasporti. La revisione del titolo di guida non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punta.

Legittimo disporre la revisione della patente , pur a fronte della mancata comunicazione all'automobilista dell'azzeramento dei punti relativi al suo titolo di guida Cassazione, ordinanza n. 13637/20, sez. VI Civile - 2, depositata il 2 luglio . A censurare l'operato della Motorizzazione Civile sono i giudici di merito. In particolare, il Giudice di pace prima e il giudice del Tribunale poi ritengono illegittimo il provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente di guida di un uomo. E in secondo grado viene specificato che il vizio fatale alla Motorizzazione è rappresentato dalla omissione della comunicazione della variazione del punteggio relativo alla patente. Per i giudici di primo e di secondo grado non si può ignorare che la comunicazione omessa in questo caso è funzionale a garantire all'automobilista la facoltà di frequentare corsi di recupero al fine di evitare l’azzeramento dei punti . Di parere diverso, ovviamente, il Ministero dei Trasporti. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, ricorso mirato a porre in evidenza che la comunicazione relativa a ogni variazione di punteggio della patente di guida ha carattere informativo e lascia intatta la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale, con modalità telematiche, lo stato della propria patente . Questa osservazione convince i giudici della Cassazione, i quali tengono a precisare che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio al titolare della patente, che, d'altro canto, può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della decurtazione dei punti” e comunque può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri . Tirando le somme, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento dei punti, ed è anch'esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio della patente, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che il conducente conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e ed in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, e può quindi conoscere in ogni momento il ‘saldo punti’ .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 febbraio – 2 luglio 2020, numero 13637 Presidente/Relatore Cosentino Ragioni in fatto ed in diritto della decisione Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vicenza che, in rigetto dell'appello proposto dal Ministero, ha integralmente confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Bassano del Grappa di annullamento del provvedimento emesso dalla Motorizzazione civile di Verona - sezione distaccata di Vicenza che aveva disposto la revisione della patente di guida del sig. Fr Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che l'impugnato provvedimento di revisione della patente dalla Motorizzazione civile fosse viziato dall'omissione della comunicazione della variazione del punteggio relativo alla patente dell'interessato, prescritta dall' art. 126 bis, co. 3, D.Lgs. 285/1992 tale comunicazione, osserva il Tribunale, è funzionale a garantire all'interessato la facoltà di frequentare corsi di recupero dei punti, al fine di evitarne l'azzeramento, secondo quanto previsto dall'art. 126 bis, co. 4, C.d.S e dal D.M. 29/07/2003. La comunicazione agli interessati da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione di punteggio, pur non possedendo natura provvedimentale e pur risultando strettamente vincolata, costituisce requisito d'accesso ai corsi di recupero, sicché dalla sua omissione discenderebbe la illegittimità del provvedimento di revisione della patente. Con l'unico motivo di ricorso, riferito al numero 3 dell'art. 360 c.p.c. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 126 bis, co. 3, D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 6 del D.M. 29 luglio 2003, come modificato dal D.M. 30 marzo 2006. Il terzo comma dell'art. 126 bis cit. prevede che ogni variazione di punteggio della patente di guida sia comunicata all'interessato dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma tale comunicazione, osserva il ricorrente, ha carattere informativo e lascia del tutto intatta la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità telematiche indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. E' erroneo dunque qualificare in termini di indefettibilità la preventiva comunicazione della variazione di punteggio ai fini dell'esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, in primo luogo perché il conducente conosce subito, tramite il verbale di accertamento, se e in quale misura gli verrà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti e, in secondo luogo, perché in ogni momento può verificare il suo saldo-punti. Il sig. Se. Fr. non ha espletato alcuna attività difensiva. La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale non sono state depositate memorie. Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già chiarito, infatti, che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri Cass. numero 18174 del 2016 . Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale orientamento, di recente ripreso in Cass. numero 9270/2018, nella cui motivazione si legge Nel sistema delineato dall'art. 126-bis del D.Lgs. numero 285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione comma 2 . A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria , ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti . Il ricorso va dunque accolto. L'impugnata sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Vicenza, in diversa composizione, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Vicenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.