La corretta forma dell’appello

L’art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un’individuazione chiara delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, argomentando affinché si possa contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

Lo ribadisce la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 13268/20, depositata il 1° luglio. Nel 2012 l’attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale territorialmente competente, la propria figlia per vedersi restituire la somma di 99.000 euro, deducendo di aver delegato quest’ultima ad operare su un proprio conto corrente e, in forza di tale mandat o, la figlia prelevò tale somma senza però averne autorizzazione dalla mandante. Il Tribunale rigettava la domanda, non ritenendo assolto l’onere di allegazione e prova. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, dichiarava inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appellante si era limitata nell’atto di appello a richiamare il contenuto astratto del contratto di mandato senza specifico riferimento al caso concreto . Tale sentenza viene così impugnata dinanzi alla Corte Suprema, lamentando violazione dell’art. 342 c.p.c In particolare, la ricorrente deduce che in grado di appello ella aveva impugnato in modo inequivoco la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto non assolto l’onere di allegazione e prova del concreto contenuto del mandato. Per la S.C. il motivo di gravame risulta fondato, richiamando il principio giurisprudenziale già affermato secondo cui l’art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una individuazione chiara delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, argomentando affinché si possa contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 30 gennaio – 1 luglio 2020, n. 13268 Presidente Scoditti – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2012 S.M. convenne dinanzi al Tribunale di Gorizia la propria figlia R.G. , chiedendone la condanna alla restituzione della somma di Euro 99.000. A fondamento della domanda dedusse di avere delegato la convenuta ad operare su un conto corrente da essa intrattenuto presso la Banca di Cividale, agenzia di omissis che in forza di tale mandato la convenuta prelevò la suddetta somma senza però averne l’autorizzazione da parte della mandante. 2. La convenuta si costituì allegando che il prelievo era stato espressamente autorizzato dalla mandante. Con sentenza 19 settembre 2016 n. 373 il Tribunale di Gorizia rigettò la domanda. Ritenne il tribunale che la parte attrice nulla avesse dedotto in merito al concreto contenuto del contratto di mandato, e che anzi dai documenti prodotti dall’attrice emergeva che non vi erano limiti nelle operazioni di prelevamento del denaro dal conto corrente che la mandante in altre occasioni aveva consentito sinanche il prelievo totale delle somme di tempo in tempo depositate che infine l’attrice non aveva nemmeno allegato elementi sufficienti per stabilire quali fosse fossero i limiti del mandato conferito alla figlia. 3. La sentenza venne appellata dalla soccombente. Con sentenza 4 ottobre 2017 n. 745 la Corte d’appello di Trieste dichiarò inammissibile il gravame ex art. 342 c.p.c Ritenne la Corte d’appello che l’appellante nell’atto d’appello si era limitata a richiamare il contenuto astratto del contratto di mandato come regolato dal codice civile, ma senza nessuno specifico riferimento al caso concreto nè aveva contestato l’affermazione del Tribunale secondo cui la parte attrice non aveva formulato alcuna domanda di rendiconto nei confronti della mandataria che le suddette peculiarità rendevano l’appello inammissibile. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.M. con ricorso fondato su un motivo. R.G. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso S.M. lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c. Deduce che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto aspecifico il gravame da lei proposto, che in grado d’appello essa aveva infatti impugnato in modo inequivoco la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto non assolto l’onere di allegare e provare il concreto contenuto del mandato, precisa che, nell’atto d’appello, aveva dedotto che nel caso di specie gli obblighi della mandataria erano esattamente quelli previsti dal codice civile, e che la mandataria si era resa inadempiente agli obblighi stabiliti dagli artt. 1710 e 1713 c.p.c 2. Il motivo è fondato. Nell’atto d’appello, che a questa Corte è consentito esaminare in considerazione della natura della censura proposta, e che comunque è trascritto alle pagine 3-5 del ricorso per cassazione, l’odierna ricorrente aveva dedotto due censure ben chiare a che il prelievo eseguito dalla propria figlia sul conto corrente non era consentito dal mandato b che comunque, anche se fosse stato consentito il prelievo, ciò non toglieva che la somma prelevata dovesse essere restituita alla legittima proprietaria. Ritiene la Corte che, fondate od infondate che fossero tali censure, esse si sarebbero dovute esaminare nel merito, e non già dichiarare inammissibili, dal momento che non poteva esservi dubbio alcuno sul bene della vita richiesto dalla parte appellante. E tanto bastava per esaminare nel merito il gravame, in virtù del principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01 . 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.