Il termine lungo per la proposizione dell’appello decorre dal deposito della sentenza o dalla comunicazione alle parti?

La sesta sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 12978 del 30 giugno 2020, si è pronunciata sul tema del dies a quo rispetto al c.d. termine lungo per le impugnazioni.

I fatti. Il caso riguardava un’azione di risarcimento dei danni derivante dalla fornitura di acqua non potabile, proposta innanzi al Giudice di pace di Viterbo, che veniva rigettata con sentenza, successivamente, impugnata davanti al Tribunale della stessa città. L’appello, tuttavia, dichiarato inammissibile poiché depositato oltre il termine lungo di sei mesi che, a parere del Tribunale, doveva decorrere dalla data indicata nel timbro apposto in calce alla sentenza gravata 27.4 , recante dicitura depositata”, e non da quella successiva 6.5 risultante da ulteriore timbro riportante la scritta fatti avvisi alle parti”. L’evento della pubblicazione del provvedimento non risultava scisso rispetto a quello del deposito, pertanto, il Giudice non era tenuto ad indagare sul momento di effettiva conoscibilità delle parti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la società concessionaria del servizio idrico, formulando quattro quesiti di diritto 1. Violazione degli artt. 115 e 113 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c., sostenendo che gli appellati non avevano eccepito la tardività dell’appello e che era stato chiaramente riportato a verbale che alla data del 27.4 risultava pubblicata la sola minuta della sentenza e non il provvedimento integrale 2. Violazione dell’art. 101 c.p.c. per mancata concessione di termini a difesa sulla questione del dies a quo per l’impugnazione, rilevata d’ufficio 3. Violazione degli artt. 2712 cc, 23, comma 2, e 23 quater, d.lgs. 82/2005 poiché risultava provato che il procedimento di pubblicazione della sentenza si era completato solo il 6.5, con l’inserimento del provvedimento nell’elenco cronologico esistente presso la cancelleria e con l’assegnazione del numero identificativo 4. Omesso esame della circostanza dell’inserimento dell’atto oggetto di deposito nell’elenco cronologico delle sentenze, avvenuto in data 6.5. La decisione della Corte. Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal relatore, la Corte ha scrutinato congiuntamente il primo ed il quarto motivo di ricorso poiché afferenti alla medesima doglianza e li ha ritenuti infondati. Ripercorrendo le motivazioni del Tribunale laziale, il Collegio ha evidenziato che il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza è inconferente poiché nel caso di specie si era in presenza di un'unica data, ovvero, quella di deposito, attestata in calce al provvedimento e fidefaciente fino a querela di falso. L’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in Cancelleria, comportante l’attribuzione del numero cronologico si rende necessario solo ove vi sia incertezza e scissione tra la data del deposito e quella di pubblicazione. Tale scissione non è equiparabile a quella che si è verificata nel caso oggetto di esame, dove le date in discussione riguardavano il deposito/pubblicazione della sentenza e la comunicazione alle parti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato infondato poiché il tema della tempestività dell’impugnazione , costituendo condizione di ammissibilità, deve essere controllato dal giudice d’ufficio ed è questione di diritto di natura processuale sulla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio. Del pari è stato rigettato anche il terzo motivo di diritto poiché la questione della inosservanza dei termini di impugnazione è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato. Per tali motivi, il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna della società di fornitura idrica alla refusione delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 23 gennaio – 30 giugno 2020, n. 12978 Presidente Frasca – Relatore Iannello Rilevato che 1. Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il gravame interposto dalla Talete S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città che l’aveva condannata al pagamento in favore di O.S. , M.M. e Z.C. dell’importo di Euro 250 per ciascuno, oltre che al rimborso delle spese di lite, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla fornitura di acqua non potabile, rigettando la domanda di manleva formulata dalla società convenuta nei confronti della Regione Lazio. Ha infatti rilevato che l’appello è stato proposto, in data 13/12/2016, dopo la scadenza del termine lungo per impugnare di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., da farsi nella specie decorrere dal 27/4/2016, data indicata nel timbro apposto in calce alla sentenza di primo grado riportante la dicitura depositato con la sottoscrizione del cancelliere, e non da quella successiva del 6/5/2016, risultante dal timbro pure ivi apposto, privo di indicazione della sua provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione, riportante la scritta fatti avvisi alle parti . Al riguardo ha osservato che la documentazione prodotta dall’appellante - dalla quale risulterebbe che la data di pubblicazione della sentenza coincida con quella di avviso alle parti riportata in calce al provvedimento e che quindi sia successiva a quella di deposito - avrebbe avuto rilevanza solo nel caso in cui la sentenza appellata avesse scisso temporalmente l’evento della pubblicazione da quello del deposito. Tale scissione, tuttavia, non si verifica allorquando si è in presenza di due timbri dei quali il primo certifica la data di deposito della sentenza definitiva ed il secondo attesta unicamente l’avvenuta comunicazione alle parti. Il Giudice, infatti, potrebbe rilevare una violazione delle norme del codice di procedura civile soltanto qualora in calce alla sentenza siano apposti timbri certificanti date differenti per deposito e pubblicazione della stessa, ed in questo caso, e solo in questo, sarebbe tenuto ad indagare sul momento di effettiva conoscibilità delle parti, valutando anche ogni altro tipo di documentazione, diversa dalla sentenza, che possa aiutare nella soluzione della controversia sull’effettiva conoscibilità del provvedimento finale del giudizio. Nel caso di specie, invece, la circostanza che l’avviso alle parti sia stato fatto in una data successiva al deposito, non genera alcuna patologia del sistema processuale e rende, di per sé, la sentenza idonea a produrre tutti gli effetti giuridici in ossequio a quanto previsto dall’art. 133 c.p.c. . 2. Avverso tale sentenza Talete S.p.A. propone ricorso per cassazione con quattro mezzi, cui resistono O.S. , Z.C. e la Regione Lazio, depositando controricorsi. L’altra intimata non svolge difese nella presente sede. 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115 e 133 c.p.c., e dell’art. 2719 c.c., rilevando che - gli appellati O. , M. e Z. non avevano eccepito la tardività dell’appello, limitandosi a contestare nel merito i motivi di gravame - essa appellante aveva dedotto, a verbale, che in data 27/4/2016 era stata semplicemente depositata la minuta della sentenza e non già il provvedimento nella stesura definitiva e sul punto il Tribunale non aveva dato termini per note, con violazione del diritto di difesa, allorquando sarebbe stato opportuno un dibattito - ciò risulta dal biglietto di cancelleria e dal certificato rilasciato dall’Ufficio del Giudice di pace di Viterbo. Richiamato inoltre uno stralcio dell’arresto di Cass. Sez. U. 22/09/2016, n. 18569, secondo il quale, in breve, occorre aver riguardo, onde accertare la data di deposito in cancelleria della sentenza, all’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, deduce che nel caso di specie è indubbio, stante la sopra ricordata certificazione, che la data in cui il procedimento di pubblicazione si è completato con l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta Cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, è quella del 6/5/2016 . Soggiunge che il Tribunale ha peraltro ulteriormente errato nell’affermare che l’atto d’appello è stato notificato il 13/12/2016, essendo detta notifica invece avvenuta in data 6/12/2016. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c., violazione del diritto di difesa, omesso contraddittorio e termini a difesa in ordine a questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d’ufficio . Lamenta che il Tribunale ha deciso in base a questione rilevata d’ufficio senza previamente assegnare alle parti il termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni su di essa. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115, 116 e 133 c.p.c., art. 2712 c.c., D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2, e art. 23-quater, Codice dell’amministrazione digitale . Sostiene che, non avendo gli appellati sollevato alcuna eccezione in ordine alla tempestività dell’atto d’appello, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato il fatto che il procedimento di pubblicazione si è completato solo il 6/5/2016, con l’inserimento della sentenza oggetto di deposito nell’elenco cronologico esistente presso la cancelleria e con l’assegnazione del numero identificativo. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in tesi rappresentato dall’inserimento dell’atto oggetto di deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria non alla data del 27/4/2016 ma in quella del 6/5/2016. 5. Il primo e il quarto motivo, congiuntamente esaminabili poiché afferenti in sostanza alla medesima doglianza, ancorché dedotta secondo diverse prospettive censorie, sono manifestamente infondati. 5.1. Il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza si appalesa inconferente dal momento che, come chiaramente affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie si è in presenza di un’unica data, quella di deposito della sentenza, attestata in calce al provvedimento medesimo e fidefaciente fino a querela di falso. Occorre invero rimarcare che il principio affermato nell’arresto, più volte richiamato in ricorso, di Cass. Sez. U. n. 18569 del 2016, viene in rilievo solo nella sciagurata ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date una di deposito della sentenza, l’altra di pubblicazione . Univoco in tal senso il dictum del Supremo Consesso che, in motivazione, dopo aver evidenziato in premessa che le ripetute pronunce sulla questione riguardano tutte ipotesi in cui in calce alla sentenza sono state apposte dal cancelliere due date individuate rispettivamente come di deposito e di pubblicazione pag. 3 della sentenza , evidenzia esplicitamente che se l’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è venuta ad esistenza in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza, l’apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza par. 4 della motivazione, pag. 14, enfasi aggiunta . Di tale limitato ambito applicativo vi è, infine, chiara indicazione anche nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, evidenziandosi in esso che l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario solo nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date . Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico. Tantomeno poi ovviamente può considerarsi rilevante la divaricazione nella specie verificatasi fra data di deposito/pubblicazione della sentenza e data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazione alle parti sia pure nella specie oltre il termine previsto dei cinque giorni . 5.2. Il rilievo censorio che dovrebbe assegnarsi alla circostanza che gli appellati nulla avevano eccepito in ordine alla tempestività dell’appello è nell’ambito del primo motivo solo accennato ma non illustrato esso verrà comunque ripreso con il terzo motivo, al cui esame pertanto si rimanda. 5.3. Anche la mancata concessione di termine per note sulla questione è rilievo solo accennato nell’ambito del primo motivo, ma poi ripreso con il secondo, al cui esame pertanto può rinviarsi. 5.4. È irrilevante, infine, l’errore in cui il giudice d’appello sarebbe incorso nella indicazione della data di notifica dell’atto d’appello anche quella asseritamente corretta del 6/12/2016 si collocherebbe infatti al di là del termine lungo per impugnare che, in quanto decorrente dalla suddetta data di deposito del 27/4/2016, è da considerarsi venuto a scadere, considerata la sospensione per il periodo feriale, in data 27/11/2016 scadenza ricadente di domenica e quindi prorogata, ex art. 153 c.p.c., comma 4, al primo giorno seguente non festivo 28/11/2016 . 6. Il secondo motivo è infondato. Non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità , un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione , trattandosi di decisione fondata su questione di diritto e di natura processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio. In proposito questa Corte ha già più volte chiarito che la questione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della previa sottoposizione alle parti del rilievo d’ufficio è solo quella di fatto , oppure mista di fatto e diritto cfr. ad es. Cass. 23/05/2014, n. 11453 , in quanto il rilievo d’ufficio di questioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione di emanare una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti cosiddette della terza via o a sorpresa , posto che su questioni di tal natura le parti sono ex ante facultate - sulla base della anche solo astratta o ipotetica applicabilità di norme esistenti nell’ordinamento a fatti che, invece, restano quelli dedotti dalle parti - al più ampio esercizio del contraddittorio nè, rispetto a questioni relative alla sussunzione di una fattispecie sotto l’una o l’altra norma, o a una norma interpretata in un senso o nell’altro, è possibile che sia dato alle parti modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie. E nell’ambito delle questioni di diritto, le quali per loro natura non debbono essere sottoposte al previo contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le questioni processuali v. Cass. 16/10/2017, n. 24312 30/04/2011, n. 9591 22/02/2016, n. 3432 contra, isolata a quanto consta, Cass. 31/01/2017, n. 2340 ciò che del resto è coerente con l’ampio spettro di controllo che l’ordinamento prevede per gli errores in procedendo, per i quali non solo è possibile il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , ma addirittura la Corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale, avendo accesso alla documentazione di lite v., in termini, Cass. n. 24312 del 2017, cit. . Tanto più ciò deve affermarsi allorquando, come nella specie, la questione posta inerisca alla tempestività dell’impugnazione che, costituendone condizione di ammissibilità, dev’essere d’ufficio controllata dal giudice. 7. È altresì infondato il terzo motivo. Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato ex aliis Cass. Sez. U. 05/04/2005, n. 6983 Cass. 05/06/2015, n. 11666 11/11/2009, n. 23907 . 8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dell’Avv. M.M., difensore dei controricorrenti O. e Z. , che ne ha fatto richiesta. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascun controricorso, in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge distratte, quelle relative alla difesa dei controricorrenti O. e Z. , in favore del procuratore antistatario, Avv. Marco M Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.