Le ipotesi tassative di divieto di espulsione e la convivenza more uxorio

La convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino italiano non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 dello stesso decreto non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 11724/20 depositata il 17 giugno. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso proposto dalla cittadina straniera avverso il provvedimento di espulsione dal territorio italiano emesso dal Prefetto, ritenendo non provata la dedotta convivenza della stessa con il cittadino italiano. Avverso tale decisione la cittadina straniera ricorre per cassazione, lamentando fra l’altro il mancato bilanciamento da parte del Giudice di Pace dell’interesse dello Stato al suo allontanamento con l’interesse alla tutela della sua vita privata. La Corte di Cassazione , nel dichiarare il ricorso inammissibile, ribadisce che la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino italiano non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 d.lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva . Neppure, prosegue la Corte, contrasta con i principi costituzionali la previsione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il secondo grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio . Per quanto concerne poi la rilevanza della vita privata dall’espellenda, la Cassazione chiarisce che l’art. 13, comma 2- bis , d.lgs. n. 286/1998 si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. . Tuttavia, conclude la Corte, il giudice del merito è tenuto a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di detti legami, oltre che delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 gennaio – 17 giugno 2020, n. 11724 Presidente Sambito – Relatore Parise Fatti di causa 1. Con ordinanza n. 418/2018 depositata il 30-07-2018 il Giudice di Pace di Pisa ha respinto il ricorso di P.R.I. , cittadina ucraina, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Pisa, emesso in data 20/04/2018 e notificato in data 20/04/2018, che dispone l’espulsione dal territorio nazionale della cittadina straniera per la ricorrenza di uno dei motivi previsti dall’art. 13, comma 2, lett. a T.U 2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Pisa e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta Mancato approfondimento probatorio della sussistenza di un rapporto di convivenza con cittadino italiano, nonostante la sussistenza di un principio di prova e la rilevanza degli interessi in gioco ex art. 360 c.p.c., n. 4 erronea affermazione della non rilevanza della convivenza more uxorio ai fini della integrazione della vita familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis ex art. 360 c.p.c., n. 3 . Deduce che il Giudice di Pace erroneamente ha ritenuto non provata la dedotta convivenza con un cittadino italiano, senza disporre un’integrazione istruttoria al riguardo, mentre sussisteva un principio di prova, in quanto il Giudice di Pace aveva ritenuto dimostrata detta convivenza, come da precedente provvedimento del 23-4-2018 prodotto. Lamenta la violazione dell’art. 8 CEDU e la lesione delle norme a tutela della sua vita privata e familiare, come da giurisprudenza della CEDU che richiama. 2. Con il secondo motivo lamenta Error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il Giudice di Pace deciso sull’eccezione di invalidità del provvedimento espulsivo per mancato bilanciamento dell’interesse dello Stato all’allontanamento della straniera con l’interesse della stessa alla tutela della propria vita privata , da considerarsi come nozione diversa dalla vita familiare da ritenersi rilevante indipendentemente dalla formazione di una famiglia sul territorio dello Stato, in base alla giurisprudenza Cedu. In subordine, motivazione omessa ex art. 360 c.p.c., n. 5, su questione sollevata dalla ricorrente e non decisa dal Giudice di Pace che avrebbe potuto, se considerata, determinare l’accoglimento del ricorso . La ricorrente richiama la propria storia personale, rimarcando di essere giunta in Italia nel 2009 e di essere integrata in Italia, come risulta dai certificati delle scuole frequentate, e il Giudice di Pace non si era pronunciato sull’eccezione di invalidità del decreto di espulsione per mancato bilanciamento dell’interesse dello Stato all’allontanamento della straniera con l’interesse della stessa alla tutela della propria vita privata , nè aveva reso alcuna motivazione sulla relativa questione, involgente fatti diversi dalla vita familiare. 3. Con il terzo motivo lamenta Violazione o falsa applicazione dell’art. 8 Cedu. Come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare con riferimento ai giovani adulti che abbiano avuto la loro scolarizzazione nel paese da cui si sono allontanati art. 360 c.p.c., n. 3 . Richiama la giurisprudenza della Cedu e di questa Corte Cass. n. 23957/2018 , con cui era riconosciuta un’integrale equiparazione tra vita privata e vita familiare, in conformità al paradigma interpretativo dell’art. 8 Convenzione EDU. Deduce che i motivi dell’allontanamento consistevano nella mera irregolarità del soggiorno, non nella pericolosità della stessa, e che, invece, il rientro nel Paese di origine, dove non ha più alcun legame familiare, avrebbe gravi effetti sulla sua vita. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino italiano non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva nè, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione contenuta nell’art. 19 cit. del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il secondo grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio da ultimo Cass. n. 8889/2019 . L’ordinanza impugnata si è attenuta al suddetto consolidato orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, e la ricorrente - che, peraltro, sostanzialmente, riconosce di non aver dato prova della dedotta convivenza more uxorio - non si fa carico di confutarlo, così incorrendo nella sanzione d’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c Il ricorso è pure generico, dato che la ricorrente non indica la precisa ragione che ha determinato il provvedimento di espulsione opposto, ma si limita ad affermare di non essere soggetto pericoloso e di essere stata allontanata perché il suo soggiorno era irregolare pag. 13 ricorso . 4.2. Circa la rilevanza della vita privata e della storia personale in Italia dell’espellenda, le deduzioni ed allegazioni della ricorrente sono generiche e in ogni caso ininfluenti e non decisive, avuto riguardo a quanto puntualizzato da questa Corte sulla necessità che sussistano, in concreto, elementi qualificanti l’effettività dei legami familiari, non essendo, invece, sufficiente il riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine. Infatti il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di detti legami rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni e via dicendo oltre che delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine Cass. n. 781/2019 . 5. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero e della Prefettura. 6. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.