La procura speciale non può essere rilasciata in calce ad atti diversi dal ricorso o controricorso

Nel giudizio in Cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi del ricorso o del controricorso. Inoltre, il suo conferimento deve avvenire prima o almeno contestualmente alla redazione del ricorso. Posto ciò, è nulla la procura apposta su un atto relativo ad un precedente grado di giudizio.

Così ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 11437/20, depositata il 15 giugno. In un contenzioso relativo al pagamento del saldo di un contratto di appalto, la Cassazione esamina in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso, ritenendo condivisibile l’assunto del controricorrente circa il difetto di procura speciale . In proposito la S.C. rileva che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che la procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo , venga rilasciata anteriormente rispetto alla notificazione del ricorso . Inoltre, occorre che essa investa espressamente il difensore del potere di proporre ricorso in Cassazione. Nel giudizio in cassazione, infatti la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi del ricorso o del controricorso – nel caso di specie risulta essere a margine della comparsa di costituzione e risposta, depositata in appello - atteso il tassativo disposto dell’art. 83, comma 3, c.p.comma ratione temporis applicabile nella versione anteriore alla riforma ex l. 69/2009, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati . Posto che lo scopo del conferimento della procura in sede di legittimità art. 365 c.p.c. è quello di garantire che l’atto sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, tale conferimento deve avvenire prima o almeno contestualmente alla redazione del ricorso Cass. n. 27540/17 . Posto ciò, una procura apposta su un atto relativo ad un precedente grado di giudizio non raggiunge lo scopo e non evita la nullità della procura stessa così conferita. Chiarito questo, la Cassazione rileva che nel caso in esame la procura è nulla e il ricorso deve considerarsi come proposto senza ministero di difensore e quindi inammissibile. Inoltre, l’avvocato viene condannato alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 22 novembre 2019 – 15 giugno 2020, n. 11437 Presidente Lombardo – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 223/2000, in parziale accoglimento della domanda di pagamento del saldo del contratto di appalto, proposta da P.F. nei confronti di B.P. , condannava quest’ultima a corrispondere il minore importo di lire 5.546.658, anziché di lire 45.046.059, sul rilievo dell’esistenza di prova documentale dell’avvenuto versamento, da parte della committente, di acconti per complessive lire 141.500.000. A seguito di gravame interposto dal P. , la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 334/2003, accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente al riconoscimento degli interessi nella misura ultralegale sulla somma quantificata dal giudice di primo grado, rigettando per il resto l’impugnazione per mancata contestazione, da parte dell’attore, degli acconti versati a mezzo di assegno bancario. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9919/2009, accogliendo il ricorso del P. , cassava la sentenza e rinviava alla Corte di appello di Roma, la quale, pronunziando in sede di rinvio con sentenza n. 655/2016, condannava gli odierni ricorrenti, eredi della B. , in solido tra loro, al pagamento in favore del P. dell’ulteriore somma di Euro 15.850,83, oltre alle spese del giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma D.A.C. e D.A.S. propongono ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi. P.M. e L.I. , in qualità di eredi di P.F. , resistono con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Atteso che va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso. In disparte l’avverso rilievo circa la tardività del ricorso - in quanto infondato, poiché la sospensione dei termini perentori processuali nel periodo ricompreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 maggio 2017, prevista del D.L. n. 189 del 2016, art. 49, commi 4 e 9 ter, conv. in L. n. 229 del 2016, trova immediata applicazione anche a favore degli avvocati che esercitano la loro attività lavorativa nei territori colpiti dal sisma, in quanto essa è volta a consentire anche a questi ultimi di superare le difficoltà derivanti dal terremoto Cass. 26 ottobre 2018 n. 27190 - risulta invece da condividere l’assunto del controricorrente circa il difetto di procura speciale. Occorre pregiudizialmente rilevare che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per Cassazione e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione Cass. n. 19560 del 2006 . Nel giudizio di Cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso - nel caso di specie risulta essere a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in appello come riconosciuto dallo stesso difensore nella memoria illustrativa - atteso il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3. ratione temporis applicabile nella versione anteriore alla riforma di cui alle L. n. 69 del 2009, introdotta la citazione del 1998 - che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Poiché lo scopo del conferimento della procura in sede di legittimità, che si desume dall’art. 365 c.p.c. e dall’art. 366 c.p.c., n. 5, è quello di assicurare che l’atto sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, è palese che il conferimento del ministero deve avvenire prima o almeno contestualmente alla redazione del ricorso ex multis, Cass. 21 novembre 2017 n. 27540 Cass. 4 aprile 2017 n. 8741 Cass. 17 marzo 2017 n. 7014 . Ne consegue che una procura apposta su un atto attinente ad un precedente grado di giudizio è atto del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, incapace di evitare la nullità della procura così conferita, per non essere idonea a provare che essa sia stata rilasciata prima della redazione del ricorso. Sulla base di siffatti rilievi la procura posta a base del ricorso in esame è da ritenere nulla con la conseguenza che il ricorso si deve intendere proposto senza ministero di difensore, e quindi inammissibile, a nulla rilevando le deduzioni di parte ricorrente nella memoria illustrativa che non tengono conto della specificità del giudizio di legittimità. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, al pari della dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 che devono seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto cfr. già Cass. 21 settembre 2015 n. 18577, fra le altre . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna l’avvocato Vincenzo Brandimarte alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dello stesso avv. Vincenzo Brandimarte, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.