Tax credit vacanze: il via libera del Garante Privacy allo schema di provvedimento delle Entrate

Il Garante Privacy ha reso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze previsto dal decreto Rilancio.

L’ art. 176 del decreto Rilancio , recante Tax credit vacanze , prevede che per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & amp breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva . A tal proposito, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha predisposto uno schema di provvedimento concernente le modalità di applicazione delle disposizioni relative all’agevolazione prevista dall’art. 176 del d.l. n. 34/2020, c.d. Bonus vacanze ”, che ha deciso di sottoporre al Garante Privacy al fine di acquisire il parere previsto dal comma 6 del medesimo articolo, allegando, fra l’altro, la valutazione d’impatto che l’Agenzia ha dovuto condurre proprio in considerazione del fatto che il trattamento posto in essere presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche . Ebbene, analizzato il quadro normativo e lo schema di provvedimento, con particolare riguardo anche agli accordi da stipularsi tra Agenzia delle Entrate ed INPS e tra Agenzia delle Entrate e PagoPA S.p.A. , il Garante ha ritenuto che lo schema di provvedimento in esame individui misure tecniche e organizzative adeguate al rischio elevato prodotto dal trattamento . Reso, pertanto, parere favorevole , il Garante ha autorizzato l’Agenzia delle entrate ad effettuare il trattamento finalizzato all’erogazione del credito di cui all’art. 176 d.l. n. 34/2020, nel rispetto delle osservazioni rappresentate in merito ai rapporti con PagoPA.