Sulla natura (in)disponibile della sospensione dei termini processuali causa COVID-19

La sentenza del Tribunale di Bologna del 6 maggio 2020, numero 695 necessita di un approfondimento perché ha avuto modo di affermare la natura disponibile della sospensione dei termini processuali prevista per legge nel caso di specie la sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. numero 18/2020 in relazione all’emergenza COVID.

Il caso affrontato. Ma che cosa era accaduto nel processo deciso con la sentenza in esame? Orbene, si trattava di un giudizio di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa che, nella contumacia dell’Amministrazione, aveva accolto l’opposizione, ma compensando le spese legali. La prima udienza – alla quale partecipò soltanto l’appellante dal momento che l’Amministrazione non si era costituita, si era tenuta il 10 ottobre 2019 allorché il giudice onorario che aveva sostituito il giudice titolare legittimamente impedito aveva rinviato la causa al 12 marzo 2020 senza nulla disporre sul rito ed infatti, l’appellante aveva notificato una citazione in luogo di ricorso, ma aveva iscritto tempestivamente la causa al ruolo così salvando la tempestività dell’impugnazione . Senonché, prima dell’udienza del 12 marzo 2020 è intervenuta la normativa processuale d’emergenza che, come ormai ben noto, aveva rinviato pressoché tutte le udienze a nuova data più volte prorogata e contestualmente sospeso tutti i termini processuali. Il contraddittorio cartolare. Ecco allora che il Tribunale di Bologna emette fuori udienza un’ordinanza con la quale, invece che disporre il rinvio d’ufficio delle udienze “trattiene la causa in decisione” e opta per una “trattazione scritta” assegnando al difensore dell’appellante termine sino al 26 marzo 2020 per il deposito in via telematica di sintetica memoria integrativa. Deposito dell’atto come rinuncia ai termini. In base alla sentenza risulta che l’appellante avesse depositato, in via telematica, la memoria conclusiva nel termine assegnatogli, anzi, “quando ancora operava la sospensione dei termini disposta inizialmente dall’articolo 1, comma 2, d.l. 8 marzo 2020, numero 11 e poi dall’articolo 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, numero 18, che l’ha prolungata sino al 15 aprile 2020 l’articolo 83, comma 22, d.l. ult. cit., ha espressamente abrogato gli articolo 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020, numero 11. v. ora l’articolo 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, numero 23, che ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine finale del periodo di sospensione ”. Secondo il Tribunale di Bologna – e qui risiede l’interesse della sentenza - “così facendo l’appellante ha rinunciato alla sospensione dei termini stabilita, con ampia formula, dall’articolo 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, numero 18 «[] è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. [] Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo []» . Del resto – ha osservato il Tribunale – “la sospensione dei termini relativa agli atti di parte nel processo civile, a differenza della coordinata ma distinta regola, peraltro non senza eccezioni, del rinvio d’ufficio delle udienze inoperante solo nei casi tipizzati e predeterminati dalla legge o dichiarati urgenti dal giudice articolo 83, comma 1, e 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, numero 23 , riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell’atto ad opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell’emergenza epidemiologica”. Sospensione dei termini e compimento dell’attività. Orbene, non vi è alcun dubbio nonostante qualche voce contraria durante la pandemia come il provvedimento del presidente del Tribunale di Torino che la sospensione dei termini processuali dovuta a COVID oppure, ad esempio, a sospensione feriale non impedisce alla parte il compimento dell’atto che, quindi, se compiuto non può essere rifiutato dalla Cancelleria . Ma il compimento dell’atto, in sé considerato, non è certamente un comportamento inequivocabile dal quale trarre ovviamente, dove sia possibile un effetto quale quello della rinuncia alla sospensione dei termini processuali. Ed infatti, il deposito dell’atto è – durante il periodo di sospensione dei termini – una facoltà della parte che non esprime alcuna volontà di disporre della sospensione del termine processuale. In altri e più chiari termini la rinuncia deve essere “esplicita” così, seppur incidentalmente, Cass. civ. sez. III, 5 ottobre 2018, numero 24540 Esemplificazione. Potrebbe allora accadere che tutte le parti – durante il periodo di sospensione –decidano di depositare comparse conclusionali e repliche nulla impedirebbe, in questo caso, al giudice di decidere la causa con sentenza sempre durante il periodo di sospensione senza necessità di affrontare il tema della rinuncia. Anzi, dobbiamo prestare attenzione perché l’affermazione del principio enunciato dal Tribunale di Bologna e, cioè, che il deposito dell’atto implica rinuncia alla sospensione dei termini determinerebbe quantomeno un dubbio operativo che, di per sé – e cioè a prescindere dalla fondatezza o no - genera incertezza forse che per la parte soccombente decorrerà anche il termine per impugnare la sentenza durante la sospensione se il giudice dovesse depositare in quel periodo? Ed ancora, per evitare questo non trascurabile inconveniente – quantomeno interpretativo saremmo costretti a dire che per l’impugnazione siamo in presenza di una nuova sospensione non rinunciata? Ebbene, per evitare possibili incomprensioni che generano insicurezza e confusione è bene mettere in evidenza che non si può arrivare a concludere che il deposito dell’atto comporta rinuncia alla sospensione dei termini processuali sulla quale comunque resterebbe da dire, in ogni caso, qualcosa il deposito dell’atto è – pendente la sospensione dei termini – una facoltà della parte che non esprime alcuna volontà di disporre della sospensione del termine processuale. Ad esempio, ben potrebbe la parte depositare la comparsa conclusionale durante la sospensione e scegliere di depositare la comparsa di replica cessato il periodo di sospensione viceversa, se dovessimo applicare il principio del tribunale di Bologna si correrebbe il fondato rischio di non poter più fare affidamento sulla sospensione dei termini. e se una parte è contumace? In ogni caso, resta un problema non secondario. Pure a voler ammettere che la sospensione sia rinunciabile ed anzi, sia rinunciabile con il semplice deposito dell’atto la rinuncia dovrebbe derivare da tutte le parti del giudizio, non essendo possibile che soltanto una a meno dell’ipotesi che diremo possa rinunciare con effetti per tutte le altre. Nel nostro caso vi era una parte contumace che, però, in base all’interpretazione dell’articolo 416 c.p.c., ben avrebbe potuto costituirsi sebbene tardivamente siano all’esaurimento della discussione. E poiché l’udienza cartolare è pur sempre un’udienza, anzi è l’udienza di discussione classica svolta con modalità nuove o cartolare o da remoto , anche la parte contumace ha diritto di confidare nella sospensione del termine. Peraltro, il risultato non cambia neppure nell’ipotesi in cui il Tribunale – con provvedimento fuori udienza abbia deciso di trattenere la causa in decisione assegnando termini solo all’appellante ed infatti, il d.l. numero 18/2020 prevede come modalità di gestione delle udienze già fissate o il rinvio o la trattazione scritta o il collegamento da remoto in ciò ravvisandosi una nullità del provvedimento fuori udienza . Natura indisponibile della sospensione COVID-19. A mio avviso, la sospensione dei termini processuali previsti dalla legislazione COVID-19, la cui applicazione deve sempre garantire certezza come tutte le normativa in materia di termini, non è posta nell’interesse delle parti certamente considerato, ma strumentalmente al raggiungimento dell’esigenza di tutelare la salute pubblica nel senso che esse non possono disporre dell’effetto sospensione dei termini , ma possono soltanto – rientrando nelle loro facoltà – compiere l’atto quando ritengono opportuno. Ciò, ovviamente, non esclude che, talvolta, il legislatore preveda la sospensione dei termini nell’interesse di una parte e quindi essa ne potrà disporre in via unilaterale oppure sia prevista la facoltà di rinunciare oppure ancora quella facoltà di rinunciare ai termini sia ricavata in via interpretativa. In tutti i casi, però, anche per le esigenze di certezza sulla decorrenza dei termini, è richiesto che le rinunce siano inequivocabili. Ipotesi di rinuncia alla sospensione Quanto alla prima ipotesi si può richiamare – per il giudizio civile – la sospensione dei termini disposta dall'articolo 1, comma 6, del d.l. 30 aprile 1981 numero 168 in relazione ai rapporti giuridici relativi ai beni ed alle materie attribuite alla gestione di liquidazione degli enti mutualistici , soppressi in relazione alla quale la Cassazione aveva affermato che “opera fino a quando la parte Ministero del tesoro - ufficio speciale liquidazioni e, per esso, Avvocatura dello Stato , nel cui esclusivo interesse la sospensione stessa è stata disposta, abbia dichiarato di non avvalersene o compiuto atti incompatibili con la volontà di fruirne, restando così in pari misura tutelata anche l'altra parte, senza che, tuttavia, quest'ultima possa validamente opporsi alla rinuncia della prima alla sospensione dei termini stabilita solo nel suo interesse” Cass. sez. lav., 06/06/1988, numero 3832 . Quanto all’ipotesi in cui la facoltà di rinuncia alla sospensione dei termini sia espressamente prevista oltre a voler ricondurre in questa ipotesi anche l’articolo 83, comma 3 lett. b del d.l. 18/2020 si possono ricordare le ipotesi di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge numero 742 del 1969 per la materia penale per gli imputati in custodia cautelare ovvero nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione. Anche in quest’ultimo caso, però, la giurisprudenza ha sempre precisato due aspetti importanti a il primo è che la rinuncia alla sospensione deve essere chiara ed inequivocabile e b il secondo è che il semplice compimento dell’atto durante il periodo di sospensione non equivale a rinuncia al termine sul punto si richiama Cassazione penale sez. II, 10/01/2017, numero 2494 . Infine, sembra poi possibile ricavare in via interpretativa una rinuncia alla sospensione feriale dei termini anche nel processo civile una rinuncia ad opera di tutte le parti sarebbe possibile anche – in base ad un obiter dictum di Cass. sez. III, 13/07/2018, numero 18522 – anche nel processo civile avendo osservato la Suprema Corte che “poichè lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica da parte degli ausiliari d'ufficio e di parte inerisce ad attività processuale, non è dubbio che il giudice, allorquando fissa i termini di cui all'articolo 195 c.p.c., se il processo è soggetto alla sospensione feriale, non può fissare [senza incorrere in nullità, nda] termini che ricadano durante tale periodo a meno che le parti non rinuncino ad avvalersi della sospensione”. Ed ancora, sembra presupposta anche dall’obiter dictum della sentenza prima richiamata della terza sezione della Cassazione numero 24540 del 2018 come pure è stata riconosciuta dalla giustizia amministrativa come TAR Pescara, 10 settembre 2012, numero 384 per cui “le parti hanno, di norma, la possibilità di rinunciare al rispetto dei termini processuali e, quindi, anche alla sospensione prevista dalla predetta normativa” . ma non a quelle generalizzate. Peraltro, quando la sospensione prevista dalla legge è “generalizzata” prevendendo per qualche ragione il rinvio di tutte le udienze e senza possibilità espressa di rinuncia sempre possibile non sembra esserci spazio per eventuali rinunce così ha avuto modo di affermare la Cassazione nell’ipotesi che a me pare analoga quanto alla ratio alla sospensione prevista a causa del COVID di sospensione dei processi per le zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 Cassazione penale sez. II, 28/03/2019, numero 15824 .

Tribunale di Bologna, sez. II Civile, sentenza 16 aprile – 6 maggio 2020, numero 695 Giudice Costanzo Il signor A. T. ha proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Bologna numero 859/18, pronunciata con lettura del dispositivo all’udienza 26 aprile 2018 la motivazione è stata pubblicata il 14 maggio 2019 a definizione del giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada promosso ex articolo 7, d.lgs. 1 settembre 2011, numero 50 contro il Prefetto di Bologna la violazione era stata accertata da agenti della Polizia Stradale di Forlì . La sentenza di primo grado, pur avendo accolto il ricorso in opposizione e così annullato il verbale impugnato, ha dichiarato compensate le spese del giudizio. 3. L’impugnazione proposta dal signor T. investe esclusivamente il capo del dispositivo concernente la regolamentazione delle spese processuali di primo grado. 4. E’ stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado causa numero 3773/2017 R.G. . A quanto emerge dagli atti - la causa davanti al primo giudice, promossa dal signor T. con ricorso depositato il 12 ottobre 2017, si è svolta in contumacia dell’autorità amministrativa convenuta, il Prefetto di Bologna il dirigente della sezione Polizia Stradale di Forlì aveva inviato al Giudice di Pace un nota di deduzioni 28 marzo 2018 con allegati - la causa è stata decisa con lettura del dispositivo alla prima udienza 26 aprile 2018 - la motivazione della sentenza è stata pubblicata il 14 maggio 2019 - l’avvenuto deposito della sentenza è stato comunicato al ricorrente il 14 maggio 2019 mediante deposito dell’avviso in cancelleria - il difensore del ricorrente, avvocato del Foro di Torino, ha ritirato il fascicolo di parte in cancelleria il 28 maggio 2019. 5. L’appello è stato proposto dal signor T. non con ricorso ma con citazione, notificata il 29 maggio 2019 a mezzo di ufficiale giudiziario. La causa è stata iscritta a ruolo il 6 giugno 2019. Dunque, a tale data l’atto di appello è stato depositato nella cancelleria del tribunale. Pertanto, poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 14 maggio 2019, l’impugnazione, benché proposta con citazione, è tempestiva. 6. L’autorità appellata non si è costituita. Alla prima udienza 10 ottobre 2019, data per la quale l’appellante aveva citato a comparire la Prefettura di Bologna, è infatti comparso solo il sostituto del difensore dell’appellante. Stante l’assenza per ragioni di ufficio sino al 28 febbraio 2020 del giudice titolare e vertendosi in ipotesi di appello contro sentenza del Giudice di Pace, il giudice onorario che ha tenuto la prima udienza ha rinviato la causa alla nuova udienza 12 marzo 2020, nulla disponendo in ordine al rito cfr. Cass., sez. III, 25 maggio 2018, numero 13071 e Cass., sez. lav., 22 marzo 2018, numero 7199, anche per il richiamo a ulteriori precedenti di legittimità . 7. Prima che si tenesse l’udienza 12 marzo 2020 è intervenuta una significativa novità sul piano processuale, inattesa e del tutto imprevedibile al tempo dell’udienza del 10 ottobre 2019. Sulla Gazzetta ufficiale – serie generale numero 60 dell’8 marzo 2020 è stato infatti pubblicato il d.l. 8 marzo 2020, numero 11, recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. L’articolo 1, 1° co., del predetto decreto legge così dispone[va] «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g , sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020». L’articolo 1, 2° co., d.l. cit., ha invece previsto in via generale una temporanea sospensione dei termini processuali «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». L’articolo 1, così come l’articolo 2, del d.l. 8 marzo 2020, numero 11, è stato espressamente abrogato dall’articolo 83, 22° co., d.l. 17 marzo 2020, numero 18. 8. Con ordinanza 11 marzo 2020, depositata in telematico, il giudice ha così provveduto «Il giudice, esaminati gli atti del fascicolo elettronico premesso che l’articolo 1, 1° co., d.l. 8 marzo 2020, numero 11, mira ad evitare lo svolgimento di udienze sino a tutto il 22 marzo 2020 nel quadro di un intervento finalizzato a «contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa» e al tempo stesso ad «assicurare, mediante [] misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia» ritenuto che - nel caso di specie non vi è necessità di celebrare altre udienze si verte in ipotesi di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bologna l’appello è stato proposto con citazione, dunque la data della prima udienza è stata fissata dall’appellante e non dal giudice in base alla propria agenda la causa si è svolta in contumacia della convenuta e va decisa dal tribunale in composizione monocratica si è già tenuta l’udienza 10 ottobre 2019 davanti al giudice onorario e ciò in assenza del giudice titolare, dovuta a ragioni d’ufficio protrattesi sino al 28 febbraio 2020 il giudice onorario, non potendo trattare la causa in grado di appello, ha fissato la nuova udienza 12 marzo 2020 è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado non vi è altro da fare che recepire le conclusioni finali dell’appellante ed eventualmente una sua sintetica memoria conclusiva l’appellata non si è costituita nel giudizio di appello e in primo grado, convenuta, si era limitata a trasmettere una nota scritta unitamente ai documenti richiesti e a tal fine ben può essere assegnato all’appellante un termine per il deposito di sintetica memoria contenente le conclusioni finali in mancanza delle quali si intendono confermate quelle originarie e, se del caso, i soli argomenti difensivi giustificati da eventuali nuovi sviluppi giurisprudenziali non vi è stata, né è stata richiesta, istruttoria in grado di appello il motivo di appello investe unicamente il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado, pur avendo accolto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dall’odierno appellante, ha compensato le spese processuali l’appellante ha già compiutamente illustrato nell’atto di appello le ragioni dell’impugnazione e dunque non vi è stretta necessità di ulteriore approfondita trattazione, scritta o orale che sia, né vi sono chiarimenti da chiedere al difensore in sostanza, la causa si sarebbe prestata ad una definizione secondo il modello di decisione previsto dall’articolo 281 sexies c.p.c., ma la programmata udienza non può aver luogo ex articolo 1, 1° co., d.l. cit - in generale, la fissazione di un’apposita udienza per la sola precisazione conclusioni risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice, e nel caso di specie causa contumaciale compiutamente istruita avente ad oggetto appello sul solo capo delle spese processuali è stata motivata anche dalla temporanea assenza, per ragioni d’ufficio, del giudice titolare peraltro, nell’ambito del processo civile telematico l’attività del difensore consistente nel formulare le conclusioni finali «davanti» al giudice articolo 189, 1° co., c.p.c., richiamato dagli articolo 281- quinquies e 281 – sexies, c.p.c. può essere adeguatamente esercitata anche senza dover necessariamente comparire fisicamente davanti al magistrato tenuto conto, in linea generale, dell’esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, grazie anche a modalità alternative di risoluzione delle controversie, e comunque di evitare attività inutilmente dispendiose per le parti o l’ufficio, nonché, in particolare, dei problemi pratici legati all’epidemia in atto v. anche il d.p.c.m. 8 marzo 2020 e il d.p.c.m. 9 marzo 2020 , e sul presupposto del potere di direzione del procedimento spettante al giudice articolo 175 c.p.c. , da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo al principio del contraddittorio e al diritto di difesa – nel caso di specie è opportuno, nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine a richiesta di modifica di precedente ordinanza sulle istanze di ammissione di mezzi di prova , e così, in pratica, interpellare il difensore dell’unica parte costituita in giudizio senza necessità di celebrare un’apposita udienza, e ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile v. ora, tra le possibili misure che i capi degli uffici potranno adottare al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, quella di cui all’articolo 2, 2° comma, lett. h , d.l. 8 marzo 2020, numero 11 la causa sarà decisa una volta scaduto il termine assegnato per il deposito in via telematica della sintetica memoria di cui si è detto la soluzione qui accolta non pregiudica il diritto di difesa né l’esercizio del potere officioso di rilievo delle preclusioni spettante al giudice ritenuto che su tale presupposto, e dunque venuta meno la necessità di celebrare l’udienza 12 marzo 2020, non vi è ragione di disporre il rinvio d’ufficio di cui all’articolo 1, 1° co., d.l. cit. p.q.m. trattiene la causa in decisione assegna al difensore dell’appellante termine sino al 26 marzo 2020 per il deposito in via telematica di sintetica memoria riepilogativa, invitandolo a precisare le conclusioni finali e, se del caso, ad illustrare i soli argomenti difensivi giustificati da eventuali nuovi sviluppi giurisprudenziali il difensore dell’attore avrà cura di omettere se non strettamente necessari i riferimenti allo svolgimento del processo, di richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e di evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione in fatto e diritto strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell’istruzione probatoria svoltasi in primo grado o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali». 9. Su tali premesse, la causa è stata trattenuta in decisione. 10. L’appellante ha depositato, in via telematica, la memoria conclusiva nel termine assegnatogli. Anzi, ha depositato l’atto quando ancora operava la sospensione dei termini disposta inizialmente dall’articolo 1, 2° co., d.l. 8 marzo 2020, numero 11 e poi dall’articolo 83, 2° co., d.l. 17 marzo 2020, numero 18, che l’ha prolungata sino al 15 aprile 2020 l’articolo 83, 22° co., d.l. ult. cit., ha espressamente abrogato gli articolo 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020, numero 11. v. ora l’articolo 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, numero 23, che ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine finale del periodo di sospensione . Così facendo l’appellante ha rinunciato alla sospensione dei termini stabilita, con ampia formula, dall’articolo 83, 2° co., d.l. 17 marzo 2020, numero 18 «[] è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. [] Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo []» . Laddove riferita agli atti di parte, tale sospensione prevista nel quadro di un intervento urgente volto a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, assicurando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia mira a preservare le parti del processo civile all’infuori delle cause e dei procedimenti di cui all’articolo 83, 3° co., lett. a , d.l. cit. da conseguenze sfavorevoli, sul piano processuale, derivanti dall’omesso compimento di atti durante un periodo di grave emergenza sanitaria, nel quale preminente è l’interesse pubblico a ridurre e rallentare la diffusione del contagio e vigono speciali ed inedite restrizioni allo svolgimento di numerose attività così come all’accesso agli uffici giudiziari e alla stessa libertà di circolazione delle persone fisiche con riferimento agli atti adottati a livello nazionale, v. la raccolta in https //www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12 . Sotto questo profilo, la sospensione dei termini relativa agli atti di parte nel processo civile, a differenza della coordinata ma distinta regola, peraltro non senza eccezioni, del rinvio d’ufficio delle udienze inoperante solo nei casi tipizzati e predeterminati dalla legge o dichiarati urgenti dal giudice articolo 83, 1° co., e 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, numero 23 , riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell’atto ad opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell’emergenza epidemiologica. Sotto un distinto profilo, nel caso di specie il passaggio in decisione senza altra udienza, successiva alla prima di cui si è detto, e senza provvedimenti sul mero rito non altera di per sé l’equilibrio nella posizione delle parti né pregiudica l’esercizio del diritto di difesa l’appellata ha ritenuto di non costituirsi neppure in appello . 11. Passando al merito, si tratta dunque di esaminare il motivo di appello fondato, in sostanza, sull’affermata violazione degli articolo 91, 1° co., 92, 2° co. e 132, 2° co., numero 4, c.p.c Sostiene l’appellante che il primo giudice, pur avendo accolto l’opposizione avverso il verbale, ha compensato le spese processuali «senza motivazione alcuna». 12. Dall’esame degli atti emerge in effetti che - al signor T., quale proprietario dell’autoveicolo meglio descritto in atti, era stato notificato verbale, redatto il 22 maggio 2017, di accertamento della violazione dell’articolo 176, 21° co., c.d.s. commessa il 29 marzo 2017 e segnalata alla Polizia Stradale dalla società Autostrade per l’Italia il 18 maggio 2017 per ulteriori dettagli, v. la nota 28 marzo 2018 della Polizia Stradale inviata al Giudice di Pace - dopo un primo tentativo non andato a buon fine come da plico restituito il 28 giugno 2017 con la dicitura «trasferito» , il verbale una volta effettuati «accertamenti alla banca nazionale veicoli della MCTC» così la nota 28 marzo 2018 della Polizia Stradale era stato consegnato al servizio postale il 23 agosto 2017 e notificato il 14 settembre 2017 al signor T. nella sua residenza a [], via G. numero 87/b - il signor T. avrebbe potuto estinguere il procedimento sanzionatorio a suo carico pagando, entro cinque giorni dalla notifica, la somma di euro 75,63 di cui euro 59,50 per sanzione amministrativa in misura ridotta oppure, entro sessanta giorni dalla notifica, la somma di euro 101,13 di cui euro 85,00 per sanzione amministrativa - il Giudice di Pace, accogliendo il ricorso in opposizione depositato il 7 ottobre 2017, ha annullato il verbale perché notificato in violazione del termine di novanta giorni prescritto a seguito della modifica apportata con l'articolo 36, l. 29 luglio 2010, numero 120 dall’articolo 201 c.d.s. la sentenza qui impugnata richiama Cass., sez. I, 12 novembre 1994, numero 9544, Corte cost., 17 giugno 1996, numero 198, Corte cost., 26 novembre 2002, numero 477 in tema, v. ora Cass., sez. VI-2, ord. 21 marzo 2018, numero 7066, anche per puntuali richiami ai precedenti - come illustrato nella motivazione della sentenza di primo grado, una prima notificazione del verbale consegnato al servizio postale il 31 maggio 2017 così la nota 28 marzo 2018 della Polizia Stradale non era andata a buon fine in quanto tentata, sulla base di dati non aggiornati del P.R.A. e riportati sul «modulo di accertamento relativo al mancato pagamento del pedaggio autostradale» 18 maggio 2017 trasmesso da Autostrade per l’Italia alla Polizia Stradale, ad un indirizzo [via Q.[ .] numero 32/A, []] che non corrispondeva più alla residenza del signor T., ormai trasferitosi da circa un anno in via G. numero 87 - pur avendo annullato il verbale impugnato, il Giudice di Pace ha compensato le spese processuali. 13. Esorbita dal presente giudizio la questione relativa alla legittimità o meno dell’atto amministrativo impugnato. Atteso l’oggetto dell’appello, non vi è ragione di analizzare il capo della sentenza, e la corrispondente parte di motivazione, concernente l’annullamento del verbale sul punto si è formato il giudicato. 14. Il Giudice di Pace non ha però motivato, se non con una formula di stile del tutto insufficiente «sussistono giusti motivi » , la decisione di compensare tra le parti le spese di lite, né dagli atti emergono con chiarezza obiettivi elementi idonei a giustificare quella decisione. Anzi, lo stesso giudice – con affermazione che, insieme ad altre, sorregge il capo della sentenza ormai coperto da giudicato – ha ritenuto assente la prova di una «particolare difficoltà» per l’amministrazione di «risalire alla conoscenza del luogo di residenza del destinatario [si intende, della notifica, numero d.r]» se, da un lato, il signor T. aveva «operato la corretta comunicazione all’anagrafe del cambio di residenza da circa un anno prima», dall’altro, era «onere della pubblica amministrazione operare, poi, l’adeguamento d’ufficio dei dati al P.R.A.» nella motivazione del giudice di primo grado, la prima notificazione non andata a buon fine e la tardività della notificazione del verbale impugnato sono presentate quali conseguenza del mancato aggiornamento dei dati del P.R.A. e dell’omissione di agevoli ricerche anagrafiche ad opera dell’autorità che aveva accertato l’illecito . Infatti, così conclude il primo giudice, il notificante «non ha dimostrato che i circa quasi quattro mesi trascorsi per la notifica sono intercorsi per cause ad esso non imputabili». La compensazione delle spese processuali disposta dal Giudice di Pace è dunque in contrasto con l’articolo 92, 2° co., c.p.c., posto che, essendovi soccombenza totale dell’amministrazione convenuta, non ricorrono le ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né, alla luce della stessa motivazione della sentenza sulla fondatezza dell’opposizione, sussistono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» Corte cost., 19 aprile 2018, numero 77 «Va [] dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell’articolo 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati» cfr. Cass., sez. VI-5. ord. 18 febbraio 2020, numero 3977 . Pertanto, l’appello è fondato. 15. Si tratta dunque di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese processuali. In tema di liquidazione delle spese processuali, il limite del valore della domanda articolo 91, 4° co., c.p.c. opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto v. gli articolo 6, 12° co. e 7, 10° co., d.lgs. 1 settembre 2011, numero 150 in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell'opponente che dell'amministrazione di stare in giudizio di persona articolo 23, 4° co., l. numero 689/1981 v. ora gli articolo 6, 9° co. e 7, 8° co., d.lgs. numero 150/2011 , la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100,00 euro Cass., sez. VI-2, ord. 10 gennaio 2017, numero 369 Cass., sez. II, 30 aprile 2014, numero 9556 cfr. anche Cass., sez. VI-3, ord. 6 dicembre 2917, numero 29145, così massimata «In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall'articolo 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati» . In applicazione del principio della soccombenza articolo 91, 1° co., c.p.c. , con riferimento al giudizio di primo grado avente ad oggetto l’impugnazione di un solo verbale , tenuto conto del valore della causa euro 85,00, come indicato dallo stesso opponente in primo grado in calce al ricorso in opposizione vedi analoga dichiarazione nella nota di iscrizione a ruolo relativa al giudizio di appello, corrispondente peraltro all’importo della sanzione e sulla base degli atti in assenza di nota spese , l’autorità convenuta va condannata a pagare la somma di euro 43,00 per spese v. il contributo unificato ed euro 180,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. 16. Le spese del giudizio di appello seguono anch’esse la soccombenza e, in assenza di notula, si liquidano sulla base degli atti in euro 64,06 per spese contributo unificato e notifica ed euro 250,00 per compenso, avuto riguardo all’assenza di istruttoria non vi erano neppure atti o documenti della controparte da esaminare e alla decisione, in forma semplificata, dopo la prima ed unica udienza. 17. Così liquidate le spese dei due gradi di giudizio, ne va disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi, come già in primo grado, antistatario. P.Q.M. Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d’appello, nella contumacia dell’appellata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta - in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna numero 859/18, pronunciata con lettura del dispositivo all’udienza 26 aprile 2018 motivazione pubblicata il 14 maggio 2019 a definizione del giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada numero 3773/17 R.G., condanna la Prefettura di Bologna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 180,00 per compenso ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Daniele Micheletta Tità, difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario - condanna l’appellata Prefettura di Bologna al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 250,00 per compenso ed euro 64,06 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Daniele Micheletta Tità, difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario.