Nulla la notifica del ricorso per cassazione, ma il COVID-19 potrebbe far slittare il termine per la rinnovazione

Disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli intimati entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha precisato che qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessione della menzionata sospensione .

Così l’ordinanza interlocutoria n. 9454/20, depositata il 22 maggio. A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato conveniva in giudizio il ragazzo che aveva causato l’incidente e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale per il risarcimento del danno. La domanda veniva però rigettata sia in primo che in secondo grado. La questione è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte che, rilevata l’ assenza di attività difensiva da parte degli intimati , ha accertato la nullità della notifica del ricorso al difensore domiciliatario di questi. Dagli avvisi di ricevimento della notifica, effettuata a mezzo posta, risulta infatti che l’atto è stato consegnato all’addetto alla ricezione delle notificazioni ma la firma apposta risulta illeggibile. Non vi è inoltre alcuna prova della spedizione della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell’atto di cui all’art. 7, comma 3, l. n. 890/1982. Il Collegio dispone dunque la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli intimati entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo, ma precisa che qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 , il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessione della menzionata sospensione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 12 dicembre 2019 – 22 maggio 2020, n. 9454 Presidente Frasca – Relatore Scrima Considerato che C.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, nei confronti di V.A. e Vi.Ba.An.Ri. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà rectius la responsabilità genitoriale sul figlio minore V.S. e avverso la sentenza n. 545/2018 del Tribunale di Marsala, pubblicata il 29 maggio 2018, che ha rigettato l’appello proposto dal Curiale, avverso la sentenza del Giudice di pace di Castelvetrano n. 234/2012, con la quale, tra l’altro, era stata rigettata la domanda avanzata dal predetto e volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 29 dicembre 2006 in Castelvetrano gli intimatati non hanno svolto attività difensiva in questa sede la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c Rilevato che la notifica del ricorso nei confronti del difensore domiciliatario degli intimati, così come effettuata a mezzo posta, è nulla, risultando - su entrambi gli avvisi di ricevimento - contrassegnata la casella al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni incaricato ed apposta, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata , una sottoscrizione illeggibile e non risultando, altresì, spedita la cd. raccomandata informativa al destinatario dell’atto e di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3, mancando l’indicazione del numero della stessa v. Cass., ord., 12/07/2018, n. 18472 ritenuto che non avendo il ricorrente provveduto spontaneamente alla rinotifica del ricorso, vada disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del predetto atto nei confronti degli intimati entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo, con la precisazione che, qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessazione della menzionata sospensione, come per legge. p.q.m. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli intimati entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.