La Cassazione sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c. il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione.

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 9267/20 depositata il 20 maggio. Il creditore sottoponeva a pignoramento le somme dove al debitore dal terzo , quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella società, per canoni di locazione non pagati. Nonostante la dichiarazione negativa resa dal terzo , il Giudice dell’esecuzione , a seguito della contestazione del creditore, assegnava a quest’ultimo le somme pignorate. Proposta opposizione dal terzo, il Tribunale la rigettava ritenendo che i pagamenti da lui eccepiti, pur se intervenuti prima della notificazione del pignoramento, non erano tuttavia opponibili al creditore procedente, in quanto provati tramite atti unilaterali. Avverso tale decisione, il terzo pignorato ricorre per cassazione . In via preliminare , la Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso non risultava notificato al debitore esecutato e tal proposito, prima di procedere all’esame del ricorso nel merito, ha ritenuto di dover integrare il contradditorio anche nei confronti di quest’ultimo, quale litisconsorte necessario e affermando il principio di diritto secondo cui nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’ art. 549 c.p.c. così come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m ter , conv. con modif. dalla legge di conversione l. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato , il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 19 settembre 2019 – 20 maggio 2020, n. 9267 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Ritenuto F.A.A. , creditore di circa quarantamila Euro nei confronti di M.A. per canoni di locazione non pagati, in data 28 luglio 2014 sottoponeva a pignoramento ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e s.s. le somme ad esso dovute da V.L. quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella Colombi Gomme Due s.r.l. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, deducendo, fra l’altro, che il pagamento di una parte del prezzo era stato effettuato mediante bonifici effettuati in data 15 e 16 maggio, 13 giugno e 14 luglio 2014. Il giudice dell’esecuzione, a seguito della contestazione del creditore procedente, assegnava le somme pignorate nonostante la dichiarazione negativa. Contro tale ordinanza il V. proponeva opposizione, ai sensi degli art. 549 e 617 c.p.c., deducendo, fra l’altro, che i bonifici di cui sopra risultavano dagli estratti conto bancari, di cui produceva copia. Il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione, rilevando che i pagamenti eccepiti dal terzo pignorato erano tutti verosimilmente intervenuti in data antecedente alla notificazione del pignoramento , ma tuttavia non erano opponibili al creditore procedente, in quanto provati mediante atti di formazione unilaterale. Il V. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui il F. Amorelli ha resistito con controricorso. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Il F.A. ha depositato memorie difensive. Considerato In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato al debitore esecutato M.A. . Questa Corte ha affermato, senza alcuna incertezza, che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c., sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 - 01 . Tale orientamento giurisprudenziale si è formato, però, quando il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, pur restando incidentale ad una espropriazione presso terzi, si svolgeva nelle forme di cui al libro secondo del codice di rito, cui faceva espresso rinvio l’art. 548 c.p.c La L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, n. 3, ha totalmente riscritto l’art. 548 c.p.c., destinandolo a disciplinare non più il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, bensì il caso specifico in cui il terzo omette di rendere la dichiarazione ipotesi ora tenuta distinta dal caso in cui intorno al contenuto della dichiarazione sorgono contestazioni . L’accertamento dell’obbligo del terzo, per effetto della stessa L. n. 228 del 2012, è stato demandato ad un accertamento sommario svolto direttamente dal giudice dell’esecuzione, ai sensi del riformato art. 549 c.p.c Nella formulazione del 2012 tale disposizione prevedeva, infatti, che se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza . Ma questa formulazione ha immediatamente sollevato seri dubbi di legittimità costituzionale, sia per l’impulso officioso in un giudizio che, ancorché incidentale, è comunque destinato ad accertare l’esistenza di diritti soggettivi privati con effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione sia perché, nell’ambito di un siffatto giudizio, non prevedeva la possibilità di difesa tecnica del terzo pignorato, nonostante quest’ultimo, a causa dell’accertamento svolto nei suoi confronti, perdesse la qualità di custode acquisita ai sensi dell’art. 546 c.p.c. e divenisse controparte del creditore. Per tali ragioni il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 - così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 - ha ulteriormente riscritto il testo dell’art. 549 c.p.c., prevedendo che se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo . La questione è infine approdata davanti al Giudice delle leggi, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo il nuovo procedimento di accertamento incidentale dell’obbligo del terzo pignorato disciplinato dall’art. 549 c.p.c., proprio in ragione di queste ultime modifiche, che hanno eliminato quei punti di criticità sopra evidenziati Corte Costituzionale, 10 luglio 2019, n. 172 . Così ricostruito il nuovo assetto normativo, si deve quindi verificare se la giurisprudenza formatasi intorno all’art. 548 c.p.c., quando regolava lo svolgimento del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nelle forme del rito ordinario di cognizione, conservi la tua attualità anche dopo la cameralizzazione del rito conseguente alle riforme del 2012 e del 2015. La risposta è affermativa. Anzitutto, in tal senso milita l’interpretazione letterale del nuovo art. 549 c.p.c., il quale consente di omettere le formalità non necessarie, purché sia assicurato il contraddittorio tra le parti e con il terzo . E poiché il terzo pignorato è considerato autonomamente, le parti cui fa riferimento la norma non possono che essere il creditore ed il debitore. In secondo luogo, sul piano sistematico, va rilevato che la cameralizzazione del rito non incide sull’oggetto del giudizio, che resta pur sempre l’accertamento di un rapporto intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato in genere un’obbligazione pecuniaria, ma il pignoramento ex art. 543 c.p.c. può riguardare anche cose del debitore in possesso del terzo . Il debitore esecutato è parte di quel rapporto sostanziale e, di conseguenza, la decisione non può pronunciarsi che anche nei suoi confronti. Egli è, dunque, litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. Tale status assume più netto rilievo allorquando l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito del giudizio sommario di cui all’art. 549 c.p.c. viene impugnata con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., come consentito dalla seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c. Infatti, l’atto introduttivo della causa a cognizione ordinaria dovrà essere specificatamente notificato anche al debitore esecutato e così anche il successivo atto d’impugnazione ossia il ricorso per cassazione, dal momento che non è ammesso l’appello art. 618 c.p.c., comma 2 . In conclusione, va dunque affermato il seguente principio di diritto nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c. così come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m-ter, conv. con modif. dalla legge di conversione L. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione . Nel caso di specie, il debitore esecutato M.A. è stato parte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ma non gli è stato notificato il ricorso per cassazione. Pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, trovando applicazione, in sede di impugnazione, quanto disposto dall’art. 331 c.p.c. Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 - 01 . P.Q.M. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario M.A. entro il termine di giorni 60 sessanta dalla comunicazione.