Match rinviato per pioggia: l’esito è quello previsto dallo scommettitore, ma la vincita è ridotta

Sconfitta definitiva in Cassazione lo scommettitore deve dire addio a quasi mille euro. Fatale il maltempo che ha fatto saltare un match incluso nella sua scommessa multipla e considerato quindi non disputato, nonostante sia stato giocato il giorno dopo e si sia concluso col risultato pronosticato dallo scommettitore.

Partita di calcio sospesa per pioggia e giocata il giorno successivo essa non può essere inclusa nella scommessa multipla vincente realizzata da un giocatore. Irrilevante il fatto che il risultato finale del match sia stato proprio quello pronosticato dallo scommettitore. Ciò che conta, secondo i giudici, è che nel giorno previsto non si è disputato l’evento sportivo Cassazione, ordinanza n. 8515/20, sez. III Civile, depositata oggi . Pioggia. La singolare vicenda riguarda un giocatore campano che ha effettuato una scommessa multipla riguardante diverse partite di calcio, ne ha azzeccato i risultati, ma alla fine ha dovuto dire addio a quasi mille euro di vincita perché un singolo match – riguardante la seconda divisione francese – è saltato a causa del maltempo ed è stato giocato il giorno dopo, e nonostante l’esito finale sia stato quello da lui pronosticato, non è stato comunque incluso nella sua scommessa. Così, a causa della pioggia, lo scommettitore ha incassato mille e centosessanta euro, invece dei previsti 2mila e 131 euro. Immaginabile la sua rabbia, e logica la sua reazione, con la scelta di citare in giudizio ‘Lottomatica’ per ottenere i quasi mille euro andati in fumo per il match saltato. Per i giudici di merito, però, non vi sono ragioni per mettere in discussione il pagamento minore ricevuto dallo scommettitore, poiché si è appurato che la partita era stata sospesa per maltempo il giorno in cui era stata programmata, e nuovamente giocata il giorno successivo , e quindi legittimamente del relativo risultato non si era tenuto conto ai fini della scommessa. Sul campo. Lo scommettitore però non si arrende e gioca l’ultima carta, il ricorso in Cassazione, spiegando ai magistrati che sì la partita della seconda divisione francese era stata sospesa per la forte pioggia ma era poi stata disputata il giorno successivo ed era terminata con un risultato sul campo conforme a quello da lui pronosticato . Illogico, quindi, secondo lo scommettitore, considerare la partita come non giocata ai fini del conteggio della vincita. Questa obiezione non convince però la Cassazione, che, richiamando la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, sostiene che in Tribunale correttamente si sia deciso annotando che ai fini della vincita si fa riferimento al risultato realizzatosi sul campo nel giorno in cui l’evento sportivo è programmato, e ciò a prescindere dalla circostanza che poi esso venga successivamente ripetuto . In sostanza, l’unica certificazione utile è quella che riguarda le partite giocate sul campo nel giorno stabilito, e non l’eventuale nuovo evento , concludono dalla Cassazione, costringendo lo scommettitore a dire addio a quasi mille euro di vincita.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 19 dicembre 2019 - 6 maggio 2020, n. 8515 Presidente Travaglino – Relatore Valle Fatti di causa Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 01473 del 21/07/2017, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, della stessa sede, relativamente al mancato pagamento in favore di Ca. Ru. della vincita su di una scommessa per partita di calcio del campionato francese in concreto la vincita era stata corrisposta per Euro millecentosessanta e ventiquattro centesimi e non per Euro duemila centotrentuno e novantaquattro centesimi, in quanto la partita Nimes-Caen era stata sospesa per maltempo il giorno in cui era stata programmata e nuovamente giocata il giorno successivo e del relativo risultato non si era tenuto conto . La sentenza del giudice d'appello è impugnata, con atto affidato a due motivi, da Ca. Ru Resiste con controricorso la Lottomatica Scommesse S.r.l. ERCOM S.r.l. è rimasta intimata. Il P.G. ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 1.bis cod. proc. civ. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso deduce violazione e o falsa applicazione dell'art. 6 del D.M. n. 111 del 2006. Il ricorrente afferma che la decisione di merito è erronea in quanto non avrebbe considerato che la partita di Ligue 2 Campionato di calcio francese, corrispondente verosimilmente alla Serie B del Campionato di calcio italiano Nimes-Caen, in programma il 04/10/2013, alle ore 20, era stata sospesa per forte pioggia in detta data, ma comunque, giocata il giorno successivo alle ore 14, ed era terminata con risultato di due ad uno, che in tal senso vi era stata comunicazione da parte della Federazione Francese e il risultato effettivamente realizzato sul campo era conforme a quello pronosticato dallo scommettitore. Il secondo motivo è così formulato mancanza o illogicità della motivazione e individua il fatto storico del quale è stato omesso l'esame nel risultato della partita Nimes-Caen realizzato sul campo il giorno successivo a quello calendarizzato, mentre ai fini della individuazione delle vincite la partita era stata considerata come non giocata. Ai fini di un corretto scrutinio dei motivi di ricorso è necessario riportare il testo dell'art. 6 del D.M. del 01/03/2006, n. 111 recante Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della L 30 dicembre 2004, n. 311 pubblicato nella G. U. del 21 marzo 2006, n. 67, che è così formulato 6. Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto. 1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale. 2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse. 3. La scommessa su un avvenimento sportivo è considerata non valida a quando l'avvenimento non si è svolto entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale b quando nessun concorrente si è classificato c in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre. 4. La scommessa su un avvenimento non sportivo è considerata non valida quando l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso. 5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti. 6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è sospeso o annullato. 7. Se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o agli avvenimenti non validi è assegnata quota uguale ad 1 uno . L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui è assegnata quota 1 uno . 8. Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa. Ciò posto ritiene il Collegio che il primo motivo è sfornito di specificità in quanto la questione non è stata adeguatamente sviluppata nelle fasi di merito e in ogni caso vengono contestualmente dedotti vizi di erronea e o falsa applicazione di quattro commi, il primo, il secondo, il terzo e l'ottavo del citato art. 6, senza, tuttavia, che sia adeguatamente individuato quale sia l'interpretazione o l'errata applicazione fornita dal giudice dell'impugnazione di merito. Il Tribunale di Avellino ha, infatti, imperniato la propria decisione sul rilievo che ai fini della vincita nel caso di specie non integrale l'art. 6 fa riferimento al risultato realizzatosi sul campo in guisa da realizzare un momento di certezza storica - sebbene non necessariamente sostanziale - , indipendentemente dalla circostanza che l'evento sportivo sia successivamente ripetuto e il motivo di ricorso omette di contrastare adeguatamente l'affermazione decisoria secondo la quale l'unica certificazione utile è quella che riguardava le partite giocate sul campo nel giorno stabilito, per le quali era stata fornita l'attestazione dall'organo competente, e non l'eventuale nuovo evento. Il primo mezzo è, pertanto, rigettato. Il secondo mezzo, formulato per mancanza o illogicità della motivazione e ricondotto, nel ricorso, al n. 5 dell'art. 360 anche se in modo appropriato il vizio motivazionale doveva essere proposto facendo riferimento al n. 4 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. è inammissibile in quanto a fronte di una evidente identità decisionale della sentenza di primo e di quella di secondo grado, omette di specificare quali siano gli elementi di fatto tra loro diversi posti a fondamento dell'una e dell'altra, secondo la, oramai costante, giurisprudenza di legittimità Cass. n. 26774 del 22/12/2016 Rv. 643244 - 03 , al quale il Collegio intende dare seguito Nell'ipotesi di doppia conforme , prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 , il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. . Il motivo, inoltre, chiede una riedizione del potere decisorio, in senso difforme da quanto risulta dalla sentenza in scrutinio e, in tal guisa, chiede un diverso apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità in quanto contrappone una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, reiterando, come già tratteggiato, una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940 . Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA d IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.