Il principio di immutabilità del giudice nei procedimenti camerali

In tema di protezione internazionale non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito in Giudice onorario di Tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al Collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione.

L’estraneità di detto Giudice dal Collegio non assume rilevanza a norma dell’articolo 276 codice di rito giacché, avendo particolare riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento alle attività svolte in diverse fasi processuali La fattispecie. Nel caso in esame al ricorrente era stato negato lo status di rifugiato nonché l’ammissione alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. Con un unico motivo la parte interessata ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di legittimità lamentando la violazione dell’articolo 276 codice di rito in quanto la decisione era stata emessa da un collegio che non era composto dal Giudice onorario, non facente parte della sezione specializzata, che aveva partecipato all’udienza di comparizione parti e di discussione. I precedenti della Corte di Cassazione. L’argomento non è nuovo in quanto il Supremo Collegio, in una molteplicità di pronunce richiamate nella sentenza oggetto del commento, ha già avuto modo di argomentare che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente protezione per poi rimettere la causa al collegio della sezione specializzata. La Magistratura onoraria e la funzione di affiancamento. D’altronde lo svolgimento di attività processuali specifiche da parte del magistrato onorario trova giustificazione nell’applicazione del modello di affiancamento che si sostanzia nella possibilità per il giudice ordinario di delegare al g.o.t. attività anche di natura istruttoria ancorché sotto la vigilanza del magistrato togato. Facoltà che è concessa anche ai Giudici della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale come confermato sia dalla giurisprudenza sia dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura. Il ricorso oggetto di discussione. Alla luce dei precedenti giurisprudenziali e delle indicazioni operative del C.S.M. l’articolo 276 codice di rito non può dirsi violato in quanto qualora il Collegio chiamato a decidere, in camera di consiglio, sia diversamente composto da quello delle precedenti fasi processuali. D’altronde il Giudice onorario è incaricato di espletare incombenti processuali che hanno natura preparatoria rispetto alla fase decisoria di competenza del Collegio in altre parole il principio di immutabilità del Giudice non implica che il Collegio a cui la causa viene rimessa in decisione coincida con quello avanti al quale è stata espletata l’attività istruttoria.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 febbraio – 16 aprile 2020,numero 7878 Presidente Genovese – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - È impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona del 27 novembre 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, D.C., potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. - Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 276 c.p.c. e quindi un vizio di costituzione del giudice, dal momento che la pronuncia di rigetto della propria domanda di protezione internazionale è stata emessa da Collegio che non aveva come tale partecipato all’udienza di comparizione parti e discussione . Viene dedotto che la discussione della causa, anche in contrasto con le previsioni contenute nel D.L. numero 13 del 2017, articolo 1 e 2, aveva avuto luogo avanti a un giudice onorario di tribunale estraneo alla sezione specializzata in materia di immigrazione. 2. - Il motivo è, nel complesso, infondato. Questa Corte ha avuto già modo di affermare che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione Cass. 5 febbraio 2019, numero 3356 . Nell’occasione è stato ribadito il principio per cui quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dal R.D. numero 12 del 1941, articolo 43 bis, in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, nè alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità così, infatti, Cass. 3 ottobre 2016, numero 19660 e si è richiamato, inoltre, l’arresto di Cass. 14 gennaio 2016, numero 466, secondo cui il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell’espletamento dell’attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge il principio per cui le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari di tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge è, del resto, stato affermato anche in altre occasioni da questa S.C. cfr. in tema Cass. 14 gennaio 2013, numero 727 Cass. 31 gennaio 2012, numero 1376 . Oltretutto, come ancora evidenziato da Cass. 5 febbraio 2019, numero 3356, lo svolgimento di specifiche attività processuali da parte del giudice onorario trova giustificazione nell’applicazione del modello del c.d. affiancamento dello stesso al magistrato professionale tale modello si fonda sull’indicazione, al g.o.t., di compiti e le attività, anche di natura istruttoria, che gli sono delegati sulla base di una indicazione centralizzata valida per tutta la sezione e sulla vigilanza sull’espletamento di tali incombenti da parte del magistrato professionale che mantiene la responsabilità del procedimento. La scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata indicata anche dalla Delib. Consiglio Superiore della Magistratura 1 giugno 2017, sul tema Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017 . Come ricorda la sentenza citata, è ivi disposto che successivamente all’operatività delle Sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega numero 57 del 2016, articolo 2, per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti , essendo possibile prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata in tal modo, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, il giudice onorario può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, e, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti . La destinazione dei giudici onorari nell’ufficio per il processo è stata del resto disciplinata dal D.Lgs. numero 116 del 2017, articolo 10, sulla riforma organica della magistratura onoraria, il quale al comma 11, ha previsto che il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni . Per quel che concerne, poi, la lamentata violazione dell’articolo 276 c.p.c., in tema di immutabilità della composizione dell’organo giudicante, occorre rilevare che nei procedimenti camerali esso opera avendo riguardo al momento in cui la causa è assunta in decisione Cass. 24 gennaio 1981, numero 545 in conseguenza, il principio dell’immutabilità del collegio giudicante non è violato, nel procedimento camerale, dal fatto che il collegio, chiamato a decidere in Camera di consiglio, sia diversamente composto da quello di precedenti fasi processuali Cass. 21 marzo 1990, numero 2350 si è così ritenuto che un atto istruttorio quale l’interrogatorio non formale delle parti possa essere assunto anche da un giudice singolo e che il collegio decidente possa essere integrato da un componente che non ha partecipato alle fasi precedenti Cass. 20 settembre 2002, numero 13767 . Ciò detto, non coglie nel segno la deduzione del ricorrente per cui la causa sarebbe stata discussa e assunta in decisione dal giudice onorario. L’affermazione è anzitutto del tutto carente di autosufficienza, dal momento che l’istante non riproduce il contenuto del verbale dell’udienza tenutasi avanti al giudice onorario come è noto, la prospettazione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, numero 20181 . Peraltro, è lo stesso istante a sostenere che il giudice onorario ebbe a rimettere il fascicolo avanti al giudice titolare per la decisione e tale allegazione sconfessa, come è evidente, l’asserzione per cui lo stesso giudice onorario si sarebbe riservato la decisione . Il ricorrente non può comunque basare il proprio assunto circa il non consentito mutamento dell’organo giudicante sul rilievo per cui avanti al giudice onorario si sarebbe tenuta la discussione della causa. Il giudice onorario attende infatti all’espletamento di incombenti processuali che gli sono delegati, come si è visto, e gli atti da lui compiuti hanno natura preparatoria rispetto alla fase decisoria che è riservata al collegio. Ne discende che l’esposizione di argomenti difensivi che si accompagni allo svolgimento delle attività di cui è incaricato quel giudice non possa essere assimilata alla discussione di cui è parola all’articolo 276 c.p.c. incombente, questo, che, del resto, non è nemmeno contemplato dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis . Una tale ipotetica rappresentazione delle ragioni dei contendenti costituirà, piuttosto, comune espressione del diritto di difesa che si attua all’interno del segmento processuale che precede la fase decisoria e che è affidato alla conduzione del magistrato onorario. Ma ciò non basta a postulare che il collegio cui la causa viene rimessa per la decisione coincida con l’organo avanti al quale è stata svolta quell’attività come si è detto, infatti, nei procedimenti in Camera di consiglio il principio di immutabilità del giudice non impone l’identità tra chi decide in Camera di consiglio e chi ha presieduto al compimento di altri incombenti, inerenti a fasi diverse. Si comprende, così, come risulti non conferente il richiamo, operato dal ricorrente, a Cass. 4 maggio 2016, numero 11581 pronuncia che riguardava la ben diversa ipotesi della decisione emessa dal collegio che non aveva partecipato all’udienza ex articolo 281 sexies c.p.c. udienza espressamente deputata, come è noto, allo svolgimento di quella discussione orale avanti al giudice, che deve, immediatamente dopo, pronunciare la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione . Nell’ipotesi presa in esame dalla citata sentenza, difatti, veniva in rilievo l’estraneità del collegio decidente a un’attività, inerente proprio alla fase decisoria, che doveva necessariamente svolgersi, nella sua integrità, avanti ad esso. In conclusione, deve da un lato ribadirsi che in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali ed abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione e precisarsi, dall’altro, che l’estraneità del detto giudice al collegio in questione non assume rilevanza a norma dell’articolo 276 c.p.c., giacché, avendo particolarmente riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali. 3. - Il ricorso è in conclusione respinto. 4. - Nulla è da statuire in punto di spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.