Gli effetti della sospensione dei termini processuali per l’emergenza Coronavirus

In data 07.01.2020 ho notificato atto di citazione in opposizione a precetto art. 615, comma 1, c.p.c. fissando l'udienza di comparizione per il giorno 14.04.2020 avanti al G.d.P. Non ho ancora iscritto la causa a ruolo. La cancelleria del G.d.P. adito non intende accettare l'iscrizione a ruolo per la sospensione dei termini in corso. Quali sono i rimedi processuali per evitare decadenze e/o altro? Ovvero posso iscrivere la causa a ruolo in data 16.04.2020 dopo la fine della sospensione dei termini senza incorrere in decadenza e/o altro?

In data 07.01.2020 ho notificato atto di citazione in opposizione a precetto art. 615, comma 1, c.p.c. fissando l'udienza di comparizione per il giorno 14.04.2020 avanti al G.d.P. Non ho ancora iscritto la causa a ruolo. La cancelleria del G.d.P. adito non intende accettare l'iscrizione a ruolo per la sospensione dei termini in corso. Quali sono i rimedi processuali per evitare decadenze e/o altro? Ovvero posso iscrivere la causa a ruolo in data 16.04.2020 dopo la fine della sospensione dei termini senza incorrere in decadenza e/o altro? Il problema non è di facile soluzione, data la farraginosità delle norme succedutesi nel tempo. Innanzitutto, si deve supporre che la notificazione sia andata a buon fine e che sia stato, di conseguenza, rispettato il termine per la costituzione del convenuto. Si deve considerare anche che, trattandosi di opposizione a precetto, questa sia stata introdotta prima dell’inizio dell’esecuzione e, inoltre, che possa essere identificata come opposizione all’esecuzione, come riporta il quesito, e non agli atti esecutivi contrariamente, vi sarebbe la competenza inderogabile del tribunale . Ancora, bisogna presupporre che sia corretta l’interpretazione, peraltro dubbia, sulla valenza dei provvedimenti succedutisi nel tempo e relativi, appunto, alla sospensione dei termini processuali in materia civile fino alla data del 15 aprile 2020 per tutti i procedimenti fra i quali rientrerebbe, ad ogni modo, quello in questione, trattandosi di procedimento già pendente, anche sulla scorta dell’ultimo provvedimento a mente del quale si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 . Ciò posto, bisogna rilevare che, trattandosi di procedimento instaurato innanzi al giudice di pace, l’iscrizione a ruolo come anche la costituzione del convenuto , potrebbe avvenire anche in udienza pur essendo opportuno, come da prassi, procedere almeno con qualche giorno di anticipo per esigenze di organizzazione dell’ufficio giudiziario . Il problema è dato dal fatto che l’udienza è stata indicata, dall’opponente, in una data anteriore al termine della sospensione prevista dalle norme emanate in conseguenza della attuale situazione epidemiologica. In questa situazione, peraltro, del tutto nuova e passibile di interpretazioni discordanti, a parere di chi scrive si possono aprire differenti scenari. Innanzitutto, nel caso di specie, trattandosi di un’opposizione all’esecuzione, non vi è un termine ultimo per la sua introduzione se non quello previsto dall’attuale articolo 615, comma 2, secondo periodo, che non si riferisce, ovviamente, al nostro caso. Pertanto, l’opposizione all’esecuzione, quand’anche dovesse risultare caducata, potrebbe sempre essere riproposta , non solo in base alle norme vigenti in materia, ma anche alla luce della normativa emergenziale sopra richiamata. Bisogna considerare anche che, data la sospensione attuale dei termini processuali, l’udienza originariamente fissata dall’opponente potrebbe dover essere posticipata oltre il termine di sospensione al fine di mantenere, qualora insufficiente, il termine minino nei confronti del convenuto ai sensi dell’art. 318 c.p.c., salvo, poi, decidere se il termine eventualmente decorso prima della sospensione emergenziale debba essere o meno valutato. Ad ogni modo, non si ritiene legittimo il diniego di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria , trattandosi di servizio essenziale che deve essere garantito, con le modalità che ogni ufficio del giudice di pace dovrà disporre come già avvenuto in moltissimi uffici dei vari giudice di pace in ragione dell’emergenza e, cioè, disponendo misure di accesso scaglionato agli uffici che non possono, come già detto, essere chiusi né il loro servizio può essere sospeso. Infatti, nel caso di specie, non permettendo l’iscrizione a ruolo non si può nemmeno contare sul differimento di udienza che sarebbe, a questo punto, effettuato d’ufficio, con ciò permettendo la costituzione anche in udienza come permesso per il giudice di pace. Nemmeno si può, in alternativa, procedere alla spedizione tramite il servizio postale che, se ammessa dalla giurisprudenza per la costituzione del convenuto Cass. civ., n. 12509/2015 non la si considera praticabile per l’iscrizione a ruolo, sempre su parere della giurisprudenza. Nemmeno, sullo stesso presupposto, potrebbe essere ritenuto praticabile l’invio a mezzo PEC al di fuori del processo telematico non ancora attivo per gli uffici del giudice di pace. Non ritengo, invece , come suggerisce il quesito , che si posa procedere ad iscrizione a ruolo in una data posteriore all’udienza già fissata in atto di citazione . Infatti, difficilmente si potrebbe ritenere che l’udienza indicata in atto di citazione possa considerarsi differita, ex lege , alla riapertura dei termini oggi sospesi, trattandosi di atto di parte anche se introduttivo di un giudizio e, quand’anche così fosse, si correrebbe il rischio di non rispettare il termine per la costituzione del convenuto ex art. 318 c.p.c. non potendosi rilevare, dal quesito, quando il convenuto abbia ricevuto la notifica . Si potrebbe, allora, stante il diniego della cancelleria competente, ovviare utilizzando una procedura alternativa , nei termini che seguono. Come atto di parte, l’atto di citazione potrebbe essere modificato” da parte dell’attore senza incorrere in alcuna rinuncia all’azione o al diritto azionato per far ciò sarebbe sufficiente notificare un nuovo atto di citazione in opposizione all’esecuzione, identico al precedente, ove si indichi una nuova udienza fissa a comparire posticipata oltre la scadenza del termine di sospensione emergenzialmente previsto , rinunciando”, così, all’udienza già proposta e ricadente nel periodo di sospensione. In questo modo, quindi, trattandosi di procedimento innanzi al giudice di pace, si potrà procedere ad iscrizione a ruolo entro la nuova data fissata per la prima udienza, una volta cessata la sospensione dettata dall’emergenza sanitaria. Ritengo anche che, in questo modo, sarebbero fatti salvi gli effetti dell’originaria citazione, peraltro, in questo caso, non fondamentali in quanto il termine per introdurre un’opposizione all’esecuzione non sconta termini finali di proposizione salvo quanto detto sopra non rientrante, però, nella nostra fattispecie, come sembra evincersi dal quesito . Fonte ilprocessocivile.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus