Omosessualità non provata, niente protezione per lo straniero

Respinta definitivamente la richiesta di un uomo, originario del Gambia. Confermata in Cassazione la valutazione compiuta in appello, laddove si è osservato che il racconto fatto dallo straniero era generico, scarsamente credibile e stereotipato . A inchiodarlo anche la mancata frequentazione di ambienti specifici in Italia.

Nessuna prova di un procedimento penale in patria e nessuna frequentazione omosessuale in Italia. Poco plausibile, quindi, che lo straniero sia davvero omosessuale respinta perciò la sua richiesta di protezione Cassazione, ordinanza n. 7623/20, sez. I Civile, depositata il 31 marzo . Fuga. Riflettori puntati su un uomo, originario del Gambia, che, approdato in Italia, ha chiesto protezione, spiegando di essere fuggito dal proprio Paese per evitare persecuzioni per la sua omosessualità. Altalenanti e contraddittorie le valutazioni compiute in Italia sulla domanda dello straniero. Risposta negativa dalla Commissione territoriale, risposta positiva dal Tribunale, che ritiene concedibile a protezione umanitaria, risposta nuovamente negativa in Appello, dove i giudici accolgono le obiezioni proposte dal Ministero dell’Interno e centrate sulla fragilità del racconto fatto dall’uomo. Credibilità. A fare chiarezza provvede la Cassazione, respingendo l’ulteriore ricorso proposto dal legale dello straniero e confermando, quindi, il no” alla sua richiesta di protezione. Corretto, in sostanza, il ragionamento compiuto in secondo grado, laddove si è ritenuto che dalla narrazione fatto dallo straniero non potesse desumersi la condizione di omosessualità posta a fondamento della domanda di protezione , poiché egli aveva intrattenuto due sole relazioni omosessuali, una in età adolescenziale e l’altra mercenaria e una volta stabilitosi in Italia, egli non risultava avere frequentato ambienti gay . Significativa, poi, anche la constatazione della assenza di una prova documentale della condizione di omosessualità dello straniero. Rilevante, infine, anche la mancanza di prove dell’esistenza di un eventuale procedimento penale in patria né di attività di ricerca da parte della polizia, né di atti persecutori nei suoi confronti . Tirando le somme, si può affermare, concordano i giudici della Cassazione con la Corte d’appello, che la narrazione posta a fondamento della domanda di protezione fosse generica, scarsamente credibile e stereotipata e quindi sostanzialmente implausibile . Per quanto concerne, infine, la situazione del Paese di origine, è stata giustamente valorizzata, concludono i giudici della Cassazione, la circostanza del giuramento del nuovo presidente del Paese nel 2017 e la sua promessa di democrazia, libertà, progresso e benessere, a chiusura della precedente dittatura .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 17 gennaio – 31 marzo 2020, numero 7623 Presidente Genovese – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - So. Mo. ricorre per un unico articolato motivo, nei confronti del Ministero dell'interno, contro la sentenza del 28 maggio 2018 con cui la Corte d'appello di Ancona, pronunciando su appello dell'amministrazione ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità con quanto aveva inizialmente fatto la competente Commissione territoriale. 2. - Non spiega difese l'amministrazione intimata. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8 del decreto legislativo numero 251 del 2007, degli articoli 8, 9, secondo comma, 13, comma 1 bis, e 27, primo comma, del decreto legislativo numero 25 del 2008, violazione e falsa applicazione dei suddetti articoli di legge anche quale conseguenza della violazione dell'articolo 116 c.p.c. violazione dell'obbligo di congruità dell'esame e di cooperazione istruttoria. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che dalla sua stessa narrazione non potesse desumersi la condizione di omosessualità posta a fondamento della domanda di protezione, risultando che egli avesse intrattenuto soltanto due relazioni omosessuali, una in età adolescenziale, l'altra mercenaria. Il giudice di merito, inoltre, nel valutare come incongruente, generico e non credibile il racconto del richiedente, non aveva indicato le ragioni su cui aveva basato il proprio convincimento, né aveva doverosamente proceduto a richiedere al medesimo gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari. Parimenti, la Corte territoriale non avrebbe potuto porre in dubbio l'orientamento sessuale del richiedente per il fatto che, una volta stabilitosi in Italia, egli non risultava aver frequentato ambienti gay. Erronea, ancora, era l'affermazione contenuta in sentenza in ordine all'assenza di una prova documentale della condizione di omosessualità, con l'aggiunta, addirittura, che la narrazione svolta fosse priva di riscontro per la mancanza di prove dell'esistenza di un eventuale procedimento penale nei suoi confronti, né di attività di ricerca da parte della polizia del Gambia, né di atti persecutori nei suoi confronti . Infine la Corte d'appello avrebbe mancato di approfondire la situazione del Paese di origine. 2. - Il ricorso è inammissibile. 2.1. - L'inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell'articolo 366, numero 6, c.p.c. dal momento che il ricorrente ha posto a sostegno del ricorso le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, il provvedimento di quest'organo nonché le argomentazioni difensive rappresentate nell'atto introduttivo del giudizio di fronte al Tribunale ebbene, nessuno di tali atti è localizzato Cass., Sez. Unumero , 25 marzo 2010, numero 7161 Cass. 20 novembre 2017, numero 27475 , ed anzi non risulta dal ricorso neppure che siano stati prodotti i fascicoli di parte delle fasi di merito. L'assenza di tale documentazione, d'altronde, non rileva soltanto sul piano, peraltro insuperabile, dell'inosservanza dell'adempimento formale prescritto dalla norma, ma ridonda su quello contenutistico, giacché la Corte di cassazione non è neppure posta in condizioni di scrutinare la doglianza del ricorrente, nel suo nucleo essenziale, laddove egli afferma che il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare quanto già dedotto dalla Commissione territoriale ed avrebbe completamente omesso di valutare le ragioni introduttive del giudizio e accolte dal Giudice di primo grado . 2.2. - Il ricorso è inoltre inammissibile per violazione del numero 3 dello stesso articolo 366 c.p.c. il quale richiede che il ricorso contenga a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Si è accennato che, nel caso in esame, il Tribunale aveva accolto la domanda del richiedente, accordandogli lo status di rifugiato tanto riferisce il ricorrente a pagina 5 del ricorso . Orbene, nulla è detto in ricorso né della domanda rivolta al Tribunale, né del contenuto della decisione di quest'ultimo, né del contenuto dell'atto d'appello dell'amministrazione, né delle difese svolte dal So. Mo., né dell'eventuale riproposizione, da parte sua, di domande ed eccezioni non accolte ai sensi dell'articolo 346 c.p.c sicché questa Corte non è in grado di verificare se le questioni sollevate siano tuttora vive , ovvero - e questa è la essenziale ragione della previsione normativa - se si tratti di questioni coperte da giudicato o comunque abbandonate. 2.3. - In ogni caso il ricorso è inammissibile perché totalmente versato in fatto. Nel motivo, difatti, non si discorre affatto del significato e della portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma solo della concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto, ritenendo che la narrazione posta dal richiedente a fondamento della domanda fosse generica, scarsamente credibile e stereotipata. Come è noto, infatti, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa Cass. 11 gennaio 2016, numero 195 Cass. 30 dicembre 2015, numero 26110 Cass. 4 aprile 2013, numero 8315 Cass. 16 luglio 2010, numero 16698 Cass. 26 marzo 2010, numero 7394 Cass., Sez. Unumero , 5 maggio 2006, numero 10313 . Ciò detto, vale osservare che la Corte territoriale, nel ritenere sostanzialmente implausibile la narrazione del richiedente, ha, contrariamente a quanto da questi sostenuto in ricorso, esplicitato le ragioni del proprio opinamento in modo sintetico, ma ben comprensibile. So. Mo., difatti, aveva sostenuto di essersi sforzato di mantenere segreta la sua relazione omosessuale con un cittadino canadese, e, tuttavia, non si sa come, un mattino si erano presentati presso la sua abitazione uomini delle forze dell'ordine che avevano sparato a sua sorella ed arrestato la madre ed il cittadino canadese, mentre lui era immediatamente scappato al che la Corte territoriale ha obiettato che siffatti eventi presupponevano la pendenza di un procedimento penale contro di lui, del quale non vi era invece alcuna traccia non solo documentale ma neppure narrativa. Quanto alla situazione del Gambia, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza del giuramento del nuovo presidente del Paese, in data 18 febbraio 2017, e la sua promessa di democrazia, libertà, progresso e benessere, a chiusura della precedente dittatura. E proprio tale complessiva valutazione di merito il ricorrente ha inammissibilmente attaccato, con lo scopo di ribaltarla. 3. - Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.