Coronavirus: quali gli effetti del rinvio delle udienze sul giudizio di cassazione?

L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11/2020 ha disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 ma, realisticamente, a data successiva al 31 maggio 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fissate sino a quella data, con le eccezioni elencate dall'art. 2, comma 2, lett. g . Nell’arco temporale compreso tra il giorno successivo all’entrata in vigore, fissata all’8 marzo dunque dal 9 marzo ed il 22 marzo per totali 24 giorni sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto . Il congegno è analogo a quello della sospensione feriale.

Si sottraggono al rinvio d’ufficio, come pure alla sospensione - talune cause di competenza del tribunale per i minorenni - le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità - i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona - i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute - i procedimenti in tema di trattamenti sanitari obbligatori - i procedimenti di autorizzazione all’interruzione della gravidanza delle minori - i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari - i procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea - i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Ora, l’udienza, pubblica o no v. art. 128 c.p.c. , costituisce momento centrale del processo civile in cui il giudice che la dirige art. 127 c.p.c. entra in contatto diretto con le parti. Poiché la norma dispone il rinvio delle udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari , non v’è dubbio che anche le udienze pubbliche fissate dinanzi alla Corte di cassazione siano rinviate rinviate, però, non a udienza fissa, come accade in generale negli uffici di merito, ma a nuovo ruolo. Il che vuol dire che le parti riceveranno a suo tempo un nuovo avviso di fissazione dell’udienza. Sorge però il problema, nel giudizio di legittimità, se la norma in esame si riferisca non solo alle udienze, ma anche alle adunanze camerali non partecipate attraverso le quali oggi si esplica, per lo più, il lavoro della Cassazione il che ha ovvie ricadute sul lavoro degli avvocati, poiché, se il rinvio d’ufficio riguarda anche le adunanze camerali, non corre per loro il termine per il deposito delle memorie illustrative, ovvero per lo svolgimento di quelle attività correlate allo svolgimento dell’adunanza si pensi alla produzione delle cartoline verdi ovvero, per chi le abbia dimenticate, delle certificazioni di conformità v. Cass. civ, Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438 Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312 . In proposito, la norma è stata letta dalla S.C. nel senso che non si celebreranno le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista non solo dunque l’udienza pubblica, ma anche la camerale non partecipata. Sono cioè rinviate d’ufficio anche le adunanze non partecipate. Dunque, tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono soppresse. Le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo. Le cause indicate nell'art. 2, comma 2, lett. g , saranno rifissate nella prima udienza utile successiva al 22 marzo 2020. Clicca sul banner in Homepage per scoprire la sezione di informazione gratuita messa a disposizione da Giuffré Francis Lefebvre al fine di mantenere costantemente aggiornati i professionisti del settore legale e fiscale sulle novità normative legate all'emergenza del Coronavirus. Fonte ilprocessocivile.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus