Emergenza da Covid -19 e ricadute sui termini del processo civile

L’8 marzo 2020 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto legge n. 11/2020 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria , al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria complessivamente intesa.

Dopo il primo intervento di cui all’art. 10 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, limitato alle zone identificabili coi focolai dell’epidemia, il nuovo intervento interessa l’intero territorio nazionale ed è assai più radicale. L’art. 1, comma 1, recita a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto dunque il 9 marzo n.d.r. e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate dall’articolo 2 comma 2 lettera g, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 il comma 2 così testualmente prevede a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei provvedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Over il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo . Per far fronte all’emergenza da Covid-19 il Governo ha deciso di sospendere le attività giudiziarie a partire dal 9 marzo fino al 22 dello stesso mese. È istituito un primo periodo , cosiddetto cuscinetto o emergenziale acuto , in cui sono rinviate d’ufficio a dopo il 22 marzo 2020 tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti dinanzi a tutti gli uffici giudiziari italiani, con le sole eccezioni espressamente indicate. Il periodo è dichiaratamente destinato anche all’organizzazione del periodo successivo, che può definirsi emergenziale a regime, ma è soprattutto funzionale al contenimento della diffusione, visto che la normale attività giudiziaria è sconvolta dall’improvvisa precarietà degli spostamenti e della stessa salute di tutti i potenziali interessati, a cominciare da quella dei lavoratori del settore. Si tratta, quindi, di un periodo cuscinetto che servirà a fronteggiare l’epidemia di Coronavirus che incombe su tutta l’Italia. Il Governo ha così disposto il rinvio d’ufficio di quasi tutte le udienze, con le eccezioni che vedremo le cancellerie dovranno comunicare agli avvocati le date dei rinvii senza che essi si presentino all’udienza. Dalla lettura della disposizione di legge pochi dubbi sorgono in merito al fatto che la sospensione dei termini , paragonata alla sospensione dei termini feriali, non afferisce a tutte le attività ma esclusivamente a quelle relative ai procedimenti già pendenti ed in corso sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 , ovvero le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g . L’espressione procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari , porta da ritenere che la sospensione è limitata, diversamente da quanto è previsto per il periodo feriale, ai soli termini assegnati per la rinnovazione della notifica per la chiamata in causa del terzo per il deposito di note ex art. 183 c.p.c. ovvero per il deposito di memorie autorizzate di comparse conclusionali e/o memorie di replica, nonché per tutte le attività per le quali ai difensori sia stato assegnato un termine per l’adempimento per cause già pendenti. Ulteriore corollario sarebbe quello di ritenere sospesi i termini previsti per la fase di svolgimento delle operazioni peritali e per il deposito. Allo stesso tempo deve ritenersi esclusa la possibilità di trarre vantaggio dalla sospensione per il deposito dei provvedimenti da parte dei Magistrati, considerato che la sospensione dei termini non risulta applicabile nemmeno nel periodo feriale. Analogamente, l’interpretazione letterale dell’articolo 1 fa intendere che sono sospesi solo i termini che riguardano le udienze fissate tra oggi, 9 marzo, e il 22 marzo i termini per tutti gli altri procedimenti, invece, continuano a decorrere. In questa sede è opportuno chiarire che si definisce pendenza della lite il lasso di tempo che inizia con l'instaurazione del procedimento giurisdizionale e si conclude con l'emissione del provvedimento finale. Segnatamente, secondo l’art. 39 c.p.c. il momento iniziale della pendenza del giudizio coincide, quando il processo è introdotto con atto di citazione, con la notifica dell’atto al convenuto quando è introdotto con ricorso, con il deposito dell'atto in Cancelleria. Ciò posto può sorgere l’interrogativo se la sospensione prevista dalla norma possa trovare applicazione anche ai termini previsti per la proposizione delle impugnazioni. Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata, porta ad escludere che i termini per la proposizione dell’impugnazione di processi già definiti, sia sospeso dalla norma. Invero, se l’impugnazione non è stata ancora proposta, la lite non può ritenersi pendente giusta quanto sopra riportato deve escludersi che possano ritenersi sospesi i termini per la proposizione di qualsiasi impugnativa in sede giurisdizionale per le opposizioni in sede amministrativa la sospensione feriale dei termini è già inoperante e quindi, anche per la proposizione di ricorsi al TAR ovvero per la impugnazione di provvedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, visto che la norma fa espresso riferimento a liti già pendenti. Peraltro, nonostante l’infelice formulazione letterale della disposizione in parte qua, la relazione tecnica al decreto ha specificato che la sospensione dei termini opera anche rispetto a quelli per impugnare. Anche le attività giurisdizionali in senso lato connesse alle udienze, quali le operazioni materiali delle custodie o delle curatele o delle vendite giudiziarie implicanti contatti con soggetti estranei al processo e non per fini o doveri istituzionali o a tutela di diritti fondamentali, che non sono espletate in udienze né formalmente, né sostanzialmente definibili tali tutte quelle implicano una potenzialità di riunione, cioè di contatti tra più persone, non altrimenti dovuta e sono comunque riconducibili all’attività giurisdizionale e devono qualificarsi in blocco comprese nel rinvio, se non altro per venire incontro alle esigenze indotte dall’emergenza e dall’incertezza che ne deriva, come pure per far fronte ai disagi ed all’evidente perturbazione che si sta producendo sul mercato. Sono correlativamente sospesi tutti i termini processuali e, ove il loro decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso deve considerarsi differito alla fine di detto periodo. Viene quindi inserita una disposizione di raccordo, con il richiamo per tutti i processi e quindi anche quelli civili all’articolo 2, comma 5, destinato ad operare nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, quanto allo scomputo del periodo di rinvio ai fini del calcolo dei termini di ragionevole durata del processo ai sensi della cd. legge Pinto. Le eccezioni. Peraltro lo stesso legislatore si premura di sottrarre dal regime della sospensione, in ambito civile a le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio b le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità c i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona d i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute e i procedimenti di cui all’art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 f i procedimenti di cui all’articolo 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194 g i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari h i procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’UE i i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile. Anche in questa evenienza la finalità generalizzata di protezione sottesa al decreto legge dovrebbe indurre a ritenere ragionevole l’interpretazione più ampia possibile, al fine di non aggravare una situazione di incertezza ed agevolare, comunque, con una stasi la più generalizzata possibile, il contenimento dei disagi da impossibilità di ordinario funzionamento dei servizi essenziali e, spesso, perfino da difficoltà nella stessa organizzazione delle proprie ordinarie attività quotidiane da parte di un numero elevato di individui. Conclusioni. Il periodo cuscinetto è infatti espressamente inteso come finalizzato a progettare il regime post-emergenziale, ma adattandolo alle conseguenze di quello che minaccia di divenire un alterato stato di fatto cronico per un periodo che non si era forse mai sospettato potesse presentarsi dai termini imprevedibili. Insomma, cessato il periodo di sospensione generalizzata ferme le eccezioni previste , viene consegnato ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità, previa interlocuzione con l’autorità sanitaria e l’avvocatura, di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento. Il rinvio delle cause a data successiva al 31 maggio 2020 previsto dal d.l. n. 11/2020, semplicemente come misura possibile , ossia rimessa al potere organizzativo dei capi degli uffici art. 2 comma 2, lett. g , andava letto in termini discrezionali in un regime di prescrizioni differenziate secondo le diverse aree di rischio del Paese, così da consentire ad un tribunale di una zona rossa di adottare cautele massime e ad uno in una zona non rossa di adottare cautele più attenuate. Caduta la logica zonizzazione del rischio, con l’estensione differenziata all’intero territorio nazionale delle cautele e prescrizioni limitative nello spostamento e dei contatti tra le persone, pare venuta meno anche la facoltatività di quelle misure, la quale resta un bensì un potere, ma da esercitare senz’altro in ogni situazione di rischio reale, alla quale oggi è esposto l’itero paese, pena il trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni eguali o quanto meno analoghe il potere di rinvio non può che ricevere attuazione uguale per tuti i cittadini a prescindere dall’era geografica di appartenenza. Guida all’approfondimento. F. De Stefano, L’emergenza sanitaria rimodula i tempi della Giustizia i provvedimenti sul civile note a primissima lettura del d.l. n. 11 del 2020 , in www.giustiziainsieme.it. Fonte ilprocessocivile.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus