“Dunque, per primo fu il Chaosù” Esiodo, Teogonia, 116 malgrado tutto, il costo effettivo di un finanziamento alloggia nel Chaos primigenio. La vexata quaestio è al vaglio delle Sezioni Unite il differenziale di mora è un costo da conteggiare per definire l’usura?
L’usura bancaria vive spesso di rivelazioni cose che non sono, all’improvviso diventano cose che sono, all’improvviso svaniscono. C’era una volta l’usura impropria articolo 644-bis c.p. , che nel 1996 ha smarrito il proprio nome, ma il legislatore le ha dato spazio nelle declinazioni del nuovo articolo 644 c.p., araba fenice poi c’era il giudice demiurgo che creava l’usura con le proprie mani, forse un abile artigiano, ma il progresso ha voluto degli stampigli più maneggevoli, e ha creato il tasso soglia in perenne movimento, il legislatore penale ha di fatto recepito più modelli empirico criminologici e tracciato l’insuperata alterità tra usura di strada e usura dei colletti bianchi à la Edwin Sutherland . Due cuori, un’anima sola. Alcune cose, che non avrebbero dovuto essere dimenticate, andarono perdute, e il tipo dell’usura è diventato il meccanismo contabile di raffronto tra costo complessivo e percentuale massima per singola classe di operazione opportunamente corretta secondo i due modelli succedutisi nel tempo 150% del TEGM, prima, 125% del TEGM più 4%, dopo . Così, la verifica in concreto del peso economico di un finanziamento è stata, nel tempo, marginalizzata più facile far di conto. Meno soggetti, dunque non a caso, la forma sopravvissuta di usura misurata su variabili non aritmetiche si definisce usura soggettiva. Qui, e altrove, l’usura è ancora caos, nel pendolarismo irrisolto tra Giudici di Pace, Tribunali, Corti d’appello, Cassazione, sezioni degli uni e degli altri l’elenco potrebbe continuare con i Collegi di ABF e i Collegi di coordinamento. Servono indirizzi certi dal Giudice nomofilattico l’attesa è viva. Dall’ordinanza numero 26946 del 22.10.2019, le Sezioni Unite hanno tra le mani una questione rovente cosa fare degli interessi di mora in sede di valutazione dell’usurarietà di un finanziamento? Rara avis, il Supremo Collegio ha aperto una tavola rotonda che desse voce agli operatori del diritto, celebratasi il 12 febbraio scorso. Sul tema degli Interessi moratori e determinazione del tasso soglia usurario tra giurisprudenza, dottrina ed istruzioni alle banche, in molti hanno “scoperto le carte”. Cosa fare se le condizioni di un finanziamento decampano nell’usura solo conteggiando il differenziale di mora tra i costi effettivi? Sul piano letterale, gli interessi hanno un unico statuto articolo 644 c.p. e 1815 c.c. o no articolo 1224 e 1282 c.c. ? Rewind, l’inclusione degli interessi moratori tra i costi rilevanti per il vaglio di usurarietà è snodo cruciale dell’ordinanza numero 27442 del 30.10.2018, ferma nel ritenere ingiustificata la distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, entrambi forme di remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto. La partita sembrerebbe chiusa, ma non lo è stato nessuna facile vittoria nella capitale, bensì miccia di un rovinoso incendio al provvedimento ha reagito con veemenza l’indirizzo contrario, assestato su 1. dati testuali ancorché impliciti l’articolo 644 c.p. sembra evocare un meccanismo di corrispettività 2. procedimenti amministrativi meccanismi di rilevazione dei tassi medi da parte di Bankitalia e del MEF 3. indirizzi sovranazionali in materia consumeristica che pongono capo a una misurazione del differenziale di mora su un indice differente dal TEGM. Involgendo le direttrici in materia di Commissione di Massimo scoperto, il tema si complica ulteriormente, già per la questione preliminare della fungibilità non solo dei temi, ma anche degli strumenti operativi messi in campo dalle SS.UU. sentenza numero 16303 del 20.6.2018 . Come si diceva, muoversi sui numeri può essere rassicurante, ma di fatto non lo è sullo sfondo, del resto, l’attuale meccanismo di “arrotondamento” del TSU, con un bonus di quattro punti percentuali in su, crea spazio per guadagni comodi delle banche senza che nasca alcun timore di crollo del sistema. Le voci da portare nel costo effettivo di un finanziamento dovrebbero recuperare quell’idea di ingiustificata remunerazione della banca per farlo si può considerare e distinguere quale sia in concreto il montante sul quale calcolare l’incidenza della mora è uno degli spunti dell’incontro romano, all’insegna del “vediamo come si sono ripartiti nel tempo i pesi tra banca e cliente”. L’esempio affascina per l’idea di un pensiero critico attivo, eppure, a mio avviso, il passo rende il crinale pericolosamente scivoloso, se la misura dell’usura viene fatta dipendere dal conteggio ex post degli indici di costo lo chiedono spesso le banche per dimostrare che, in fin dei conti, non si sono accaparrate alcun vantaggio . C’è troppo da perdere il monolite dell’usura originaria non va scalfito, e va fatto funzionare con il criterio della prognosi postuma. Al tanto da dire, per i partecipanti ai lavori, fa seguito il tanto da pensare, argomentare, e decidere, per i Giudici delle Sezioni Unite. Ai risvolti della decisione di piazza Cavour dovremo guardare con l’anelito di prassi applicative più uniformi la storia, poi, si scriverà nei tribunali, e nelle vite di molte persone.