Opposizione a decreto ingiuntivo e domande riconvenzionali

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.

La Sez. II civile della Cassazione sentenza n. 6091/20, depositata il 4 marzo , ha fatto chiarezza quanto alla possibilità di proporre domande riconvenzionali in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il caso. Sullo sfondo vi è una controversia con la quale era stato impugnato un testamento pubblico con il quale una signora indicava il proprio erede universale , con richiesta di annullamento del testamento stesso, restituzione dei beni e dichiarazione di indegnità dell’erede designato. Causa che si concludeva con una pronuncia esclusivamente relativa alla dichiarata validità del testamento. Peraltro, la parte soccombente in quel giudizio proponeva appello ottenendo una riduzione delle spese di lite liquidate, per cui il relativo credito veniva azionato in via monitoria. Veniva così emesso un decreto ingiuntivo che la parte ingiunta ovvero l’erede universale opponeva, proponendo altresì alcune domande in via riconvenzionale tra cui la richiesta di risarcimento dei danni morali, psicologici, in relazione ad alcuni provvedimenti penali . In primo grado il decreto ingiuntivo veniva revocato e, disposta la compensazione in accoglimento delle domande riconvenzionali dell’opponente, l’opposto veniva condannato al pagamento di una certa somma di denaro. Ma la Corte d’Appello ribaltava il giudizio ritenendo le domande riconvenzionali non ammissibili perché coperte dal giudicato e perché comunque non strettamente connesse con la domanda fatta valere dall’opposto in via monitoria, introducendo una diversa causa petendi rispetto alla domanda principale oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. Seguiva il ricorso per cassazione. Le domande riconvenzionali erano coperte dal giudicato? I Supremi Giudici ritengono che i giudici territoriali non abbiano fatto corretta applicazione dei principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto alle domande riconvenzionali, la Suprema Corte ritiene errata la decisione di merito laddove dette domande erano state dichiarate inammissibili perché coperte dal giudicato. II giudicato, infatti, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petend i ed il petitum , ma certamente non si estende alle questioni che conseguono alla risoluzione della questione oggetto della pronuncia sulla quale il giudicato viene a formarsi. Nel caso specifico, le domande riconvenzionali proposte dall’opponente erano tutte formulate nella sua qualità di erede universale e certamente non costituivano un presupposto logico-giuridico rispetto all'oggetto del precedente giudizio relativo alla validità del testamento e alla indegnità a succedere, quanto piuttosto la giuridica conseguenza del rigetto della domanda e del definitivo accertamento della qualità di erede universale in capo all’opponente. Ne consegue che tutte le domande proposte in via riconvenzionale erano conseguenti al definitivo accertamento di tale qualità e non avrebbero potuto essere proposte prima. Da qui il principio di diritto secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. L’opportunità per ragioni di economica processuale di una trattazione congiunta delle domande fatte valere in via riconvenzionale. Sotto altro profilo, secondo il ricorrente sarebbe sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale, che sia ravvisabile un collegamento obiettivo della stessa con quella principale tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus ai fini dell'economia processuale e in applicazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost. Le domande riconvenzionale, infatti, risultavano connesse alla domanda principale, quantomeno in via di eccezione di compensazione, ed erano pertanto legittimamente entrate nel giudizio. In sintesi, secondo gli Ermellini, nel giudizio di opposizione a decreta ingiuntivo l'opponente può allargare il thema decidendum sia mediante l'eccezione in compensazione sia facendo valere altre domande. In conclusione viene affermato il principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda a l'esistenza di fatti estintivi a modificativi di tale diritto, potendo quest’ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 novembre 2019 – 4 marzo 2020, n. 6091 Presidente San Giorgio – Relatore Varrone Fatti di causa 1. Ch.Gu. adiva il Tribunale di Torino per ottenere l’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva nei confronti di C.T. per la somma di Euro 26.756,69 oltre interessi per rimborso spese di lite liquidate in un giudizio civile che aveva avuto ad oggetto l’impugnazione del testamento di B.E. in favore di C.T. . In quel giudizio, Ch.Gu. era stato soccombente sia in primo che in secondo grado, ma il suo appello era stato accolto sul punto della riduzione delle spese liquidate dal giudice di primo grado e la differenza era pari alla somma richiesta da Ch. in questo giudizio. 2. Il Tribunale di Torino ingiungeva a C.T. il pagamento delle somme indicate. 3. C.T. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la sospensione, in via istruttoria chiedeva l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e nel merito la riduzione della domanda avversa da Euro 26.756 ad Euro 23.313, proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di Ch.Gu. al pagamento di Euro 10.000 o quella ulteriore a titolo risarcitorio per danni morali, psicologici ed assistenziali subiti a seguito di due procedimenti penali n. OMISSIS e n. OMISSIS oltre al ristoro delle spese per la difesa tecnica quantificati in Euro 4.992, chiedeva inoltre la condanna di Ch.Gu. al pagamento della somma di Euro 36.977, previo rendiconto a titolo di mancato versamento della percentuale spettante al C. sui canoni di locazione percepiti dal novembre 2003, relativamente all’unità immobiliare sita in OMISSIS , occupata da M.P. . In subordine, chiedeva la liquidazione della quota spettante al C. della società Silver le cui quote appartenevano per il 95% alla B. e per il 5% a Ch.Gu. e chiedeva di condannare quest’ultimo al rimborso delle spese legali e stragiudiziali inerenti la società Silver. Il C. chiedeva anche di dichiarare che il conto deposito titoli in essere presso Unicredit Banca agenzia di OMISSIS , contraddistinto con il n. XXXXX, poi trasformato nel n. XXXXXXXX, cointestato a Ch.Gu. e ad B.E. , era di esclusiva proprietà di quest’ultima con conseguente restituzione della somma di Euro 90.370. Tale conto, infatti, era stato aperto il 16 gennaio 2003 grazie all’acquisto di titoli operato con denari della B. provenienti dal suo conto corrente personale e, pertanto, la somma che la banca aveva liquidato a favore di Ch. doveva essere restituita all’attore, in quanto di sua esclusiva proprietà chiedeva, in subordine, di considerare di non modico valore la cointestazione del suddetto conto e di dichiararne la nullità per mancanza di forma, compensando la suddetta somma con quanto richiesto da Ch. . 4. Si costituiva Ch.Gu. svolgendo le sue difese. 5. Il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo opposto previa compensazione tra gli opposti crediti e condannava Ch.Gu. a pagare a C.T. la somma di Euro 71.675 oltre interessi, poneva le spese della consulenza a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, liquidava le spese processuali sostenute da C.T. nella somma di Euro 12.000 per compensi, compensava spese processuali nella misura del 50% e condannava Ch.Gu. pagare a C.T. il restante 50% delle spese liquidate. 6. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello principale C.T. e appello incidentale Ch.Gu. . La Corte d’Appello di Torino esaminava in via preliminare l’eccezione sollevata da Ch.Gu. di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da C. , in quanto coperte dal giudicato formatosi con la sentenza n. 486 del 2010 della Corte d’Appello di Torino. Tali domande, infatti, erano direttamente ricollegate ai fatti già definitivamente accertati dalla citata sentenza n. 486 del 2010, in particolare 1 la richiesta di condanna di Ch. al versamento in suo favore della somma di Euro 36.977 con riferimento alla percentuale spettante al C. dei canoni percepiti dal Ch. in relazione agli immobili di proprietà della società Silver di cui C. sosteneva di essere titolare della quota del 95% in qualità di erede universale della signora B. 2 la richiesta di condanna di Ch. al pagamento della somma di Euro 115.517,66 esistente al momento del decesso sul conto cointestato con la B. e prelevata da Ch. medesimo 3 la richiesta di condanna di Ch. alla corresponsione degli interessi sulle somme indebitamente percepite dal momento del decesso della signora B. . L’inammissibilità di tali domande riconvenzionali, così come quella di condanna di Ch. al risarcimento dei danni morali, psicologici ed esistenziali asseritamente subiti da C. in conseguenza della denuncia querela e della successiva richiesta di riapertura del procedimento penale, derivava anche da quanto disposto dall’art. 36 c.p.c., secondo cui il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore e da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione. La domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti nella causa in forma di eccezione. Dunque la relazione di interdipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall’attore è ciò che giustifica la trattazione simultanea delle cause, configurandosi non già come identità della causa petendi ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un’eccezione, si dà delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale in relazione all’eccezione proposta. Nella specie il giudizio di primo grado era stato instaurato attraverso la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino con cui venivano accolte le istanze proposte da Ch. in ordine al pagamento delle somme riportate nel ricorso. Nel giudizio pertanto C. avrebbe dovuto proporre in via riconvenzionale soltanto le domande fondate sul fatto alla base del titolo dedotto in giudizio, relativo al credito vantato da Ch. . Al contrario C. aveva proposto domande riconvenzionali che si fondavano su fatti diversi rispetto a quelli dedotti dall’attore. Di conseguenza le domande riconvenzionali proposte da C. non erano ammissibili, introducendo una diversa causa petendi rispetto alla domanda principale oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. 7. Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello Ch.Gu. ne chiedeva la correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c La Corte d’Appello emetteva ordinanza del 25 ottobre 2017 con la quale, tenuto conto che era stato provato documentalmente il pagamento da parte di C. a Ch. della somma di Euro 71.675,42 e di Euro 8.781 a titolo di spese legali, accoglieva l’istanza di correzione disponendo che la sentenza fosse integrata e corretta mediante l’inserzione al fondo della motivazione e al fondo del dispositivo della frase condanna C.T. alla restituzione in favore di Ch.Gu. della somma di Euro 71.675,42, nonché della somma di Euro 8781,68 a titolo di spese legali . 8. C.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di nove motivi. 9. Ch.Gu. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e, in via subordinata, ai sensi del successivo n. 5 violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. A parere del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni riferimento alle ragioni per le quali la sentenza n. 486 del 2010 riguardava fatti direttamente ricollegati alla domanda riconvenzionale di C.T. tanto da coprire con forza di giudicato la materia del contendere sottoposta alla sua decisione. In particolare, la Corte avrebbe omesso di dar conto degli elementi dai quali, in concreto, dedurre il convincimento in ordine all’intervenuto giudicato. La Corte d’Appello di Torino si sarebbe limitata ad affermare l’esistenza di un generico collegamento tra le domande riconvenzionali dichiarate inammissibili e i fatti accertati con la citata sentenza n. 486 del 2000, senza esplicitare quale sarebbe stato tale ipotetico collegamento, nè per quale ragione si sarebbe trattato di un collegamento rilevante ai fini del giudicato e senza dar conto di quali sarebbero stati i fatti accertati nella precedente sentenza che avrebbero impedito di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di C.T. . Secondo il ricorrente, il giudicato implicito esterno può ipotizzarsi soltanto con riferimento a questioni che si trovano in relazione di dipendenza necessaria rispetto a quelle espressamente decise in altra causa. Nella sentenza impugnata, invece, mancherebbe qualsiasi riferimento a tale nesso di dipendenza indissolubile. La sentenza impugnata non sarebbe viziata solo dall’assenza di motivazione ma anche da manifesta inconciliabilità e illogicità dell’apparente sillogismo su cui si fonda. La Corte d’Appello, infatti, avrebbe apoditticamente affermato che le domande proposte da C. erano già coperte dal giudicato, laddove il giudicato copre le questioni che costituiscono precedenti logico-essenziali necessari della pronuncia, mentre la domanda riconvenzionale di C. si fondava sul presupposto costituito dalla sua qualità di erede, sicché i fatti in relazione ai quali aveva proposto le domande non costituivano precedenti logici essenziali e necessari della precedente pronuncia. Dunque, avrebbe errato la Corte d’Appello di Torino nell’affermare che il giudicato copre tutte le possibili questioni che sebbene non dedotte costituiscono precedenti logici essenziali necessari della pronuncia, sostenendo poi esattamente l’opposto ovvero che la domanda riconvenzionale del C. erano coperta dal giudicato. Di qui la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’Appello avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine alle deduzioni del C. secondo le quali le domande riconvenzionali proposte non potevano ritenersi coperte dal giudicato, in quanto mai formulate e mai, neanche implicitamente, esaminate nel corso del precedente giudizio, come eccepito ripetutamente nel corso del giudizio d’appello. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato ai sensi art. 160 c.p.c., n. 3 - violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c Il ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto coperte dal giudicato le domande proposte in via riconvenzionale in virtù della qualità di erede universale già definitivamente accertata dalla Corte d’Appello di Torino. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile ovvero le questioni che costituiscono il necessario presupposto di quelle oggetto del giudicato. È necessario dunque che le stesse costituiscano precedenti logici essenziali necessari della pronuncia ex art. 2909 c.c Pertanto, non può formarsi il giudicato implicito su questioni che non costituiscono un precedente logico essenziale. Nel corso del primo giudizio Ch.Gu. aveva domandato l’annullamento del testamento pubblico con il quale la signora B. aveva istituito erede universale il marito C.T. e aveva altresì domandato la declaratoria di indegnità a succedere di C.T. , nonché la restituzione dei beni caduti nell’eredità della signora B. eventualmente in suo possesso. La sentenza della Corte d’Appello di Torino ha pronunciato solo ed esclusivamente sulla validità del testamento della signora B. , accertando in via definitiva la qualità di unico erede del marito C.T. . Le domande riconvenzionali proposte nel presente giudizio da C. non costituiscono, dunque, un presupposto logico necessario ed essenziale della citata sentenza n. 486 del 2009 e non hanno mai costituito oggetto di valutazione nè tantomeno di pronuncia sicché non si è formato alcun giudicato. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento dei primi due. La sentenza della Corte d’Appello, nella parte in cui afferma che le domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da Ch.Gu. erano coperte dal giudicato, viola l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c Il giudicato, infatti, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum, ma certamente non si estende alle questioni che conseguono alla risoluzione della questione oggetto della pronuncia sulla quale il giudicato viene a formarsi. Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve osservarsi che le domande riconvenzionali proposte nel presente giudizio da C.T. , sono tutte formulate nella sua qualità di erede universale di B.E. e certamente non costituiscono un presupposto logico-giuridico, rispetto all’oggetto del precedente giudizio relativo alla validità del testamento della signora B. e alla indegnità a succedere del C. , quanto piuttosto la giuridica conseguenza del rigetto della domanda di Ch.Gu. e del definitivo accertamento della qualità di erede universale della signora B. in capo a C.T. . Ne consegue che tutte le domande proposte da quest’ultimo quale erede della signora B. sono conseguenti al definitivo accertamento di tale qualità e non avrebbero potuto essere proposte prima. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto cui la Corte d’Appello di Torino in sede di rinvio dovrà attenersi Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono . L’accoglimento del terzo motivo di ricorso, come si è detto, determina l’assorbimento dei primi due. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c Il ricorrente lamenta anche l’erronea applicazione dell’art. 36 c.p.c., in virtù della quale la Corte d’Appello aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposte da C. . L’art. 36 c.p.c., infatti, attiene al diverso tema della competenza e disciplina il caso in cui è possibile il simultaneus processus con riferimento a domande che sarebbero altrimenti di competenza per materia o per valore di giudici diversi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, la domanda riconvenzionale, qualora non implichi spostamento della competenza territoriale, può essere proposta anche quando non ricorre la connessione specifica prevista dall’art. 36 c.p.c., ma sia comunque ravvisabile un collegamento obiettivo tra domanda principale e quella riconvenzionale. Nel caso di specie, le domande riconvenzionali non comportavano alcuno spostamento della competenza del Tribunale di Torino e, dunque, vi è stata violazione dell’art. 36 c.p.c 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 36 c.p.c A parere del ricorrente, la Corte d’Appello, nel dichiarare inammissibile in virtù dell’art. 36 c.p.c., la domanda riconvenzionale, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., decidendo la questione d’ufficio in mancanza dell’eccezione di parte. Infatti, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione della controparte. Ch.Gu. aveva eccepito l’inammissibilità della riconvenzionale di C.T. solo con atto di citazione in appello e solo per il diverso motivo afferente l’asserito intervento del giudicato implicito esterno sulle medesime. Dunque, non aveva tempestivamente eccepito la violazione dell’art. 36 c.p.c. e aveva accettato il contraddittorio sulle stesse, di conseguenza la decisione della Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 112 c.p.c 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 101 c.p.c Il motivo è subordinato al mancato accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso e ha ad oggetto la violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Torino fondato la propria decisione su una circostanza rilevata d’ufficio senza prima sollecitare il contraddittorio tra le parti. Infatti, la questione relativa all’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposte da C. per difetto di connessione con la domanda principale, ai sensi dell’art. 36, era emersa a sorpresa solo nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello e senza la possibilità per C.T. di dedurre sul punto. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 36 c.p.c In via ulteriormente subordinata il ricorrente ritiene che sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della domanda riconvenzionale, che sia ravvisabile un collegamento obiettivo della stessa con quella principale tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus ai fini dell’economia processuale e in applicazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 1. Le domande riconvenzionale, infatti, risultavano connesse alla domanda principale, quantomeno in via di eccezione di compensazione, ed erano pertanto legittimamente entrate nel giudizio. 7.1 Il quarto e il settimo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento del quinto e del sesto motivo. La decisione della Corte d’Appello è erronea anche con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di C.T. perché non collegata con il titolo fatto valere con il decreto ingiuntivo. Secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, essa può essere proposta anche al di fuori dalle ipotesi di connessione previste dall’art. 36 c.p.c., purché sussista un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 15271 del 2006 Sez. III, n. 18775 del 2005 Sez. 1, Sent. n. 9656 del 1999 . Si è anche precisato che La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 1 Sez. 3, Sent. n. 27564 del 2011 . Nella specie, peraltro, il giudizio era di opposizione a decreto ingiuntivo e pacificamente in tale tipo di giudizio l’opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, sostanzialmente attore, ha i limiti derivanti dalla domanda fatte valere con l’ingiunzione. Si è detto, infatti, che Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione eventuale di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale Sez. 2, Sent. n. 5415 del 2019 . Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, l’opponente può allargare il thema decidendum sia mediante l’eccezione in compensazione sia facendo valere altre domande. Nella specie C. aveva chiesto il risarcimento dei danni morali psicologici ed esistenziali subiti a seguito dei procedimenti penali causati dalle denunce del Ch. , il pagamento o la restituzione di diverse somme di denaro derivanti dalla eredità della signora B. , sia per il mancato versamento di alcuni canoni di locazione, sia per la liquidazione della quota spettante al C. della società Silver. Il C. aveva chiesto anche la restituzione delle somme prelevate da Ch.Gu. da un conto cointestato a quest’ultimo unitamente a B.E. . C.T. eccepiva anche in compensazione le predette somme dovutegli da Ch.Gu. . Risulta evidente, pertanto, che, quantomeno a titolo di eccezione di compensazione, la domanda riconvenzionale di C. doveva essere esaminata, non comportando alcun spostamento della competenza del giudice adito, nè sotto il profilo territoriale nè sotto quello di valore della causa o della domanda. In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest’ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l’ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus . 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c 9. Il nono motivo di ricorso è così rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione dell’art. 112 c.p.c Il ricorrente con i motivi sopra indicati censura la pronuncia di correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e segg., in assenza dei presupposti per dare luogo a tale procedura e in violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perché mancava una domanda espressa in tal senso dal Ch.Gu. e sia perché qualora tale domanda vi fosse stata l’omessa pronuncia costitutiva un vizio da far valere con l’ordinario procedimento d’impugnazione. 9.1 L’ottavo e il nono motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi terzo, quarto e settimo e dalla conseguente cassazione della sentenza impugnata. 10. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che giudicherà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che giudicherà anche sulle spese del presente giudizio.