Sospensione cautelare facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio e valutazioni del CSM

Tra il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa adottato dal CSM in sede disciplinare e il rinvio a giudizio disposto, in sede penale, a carico del magistrato per un delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, esiste una dinamica correlazione, dalla quale derivano gli accorgimenti e le valutazioni che deve effettuare la sezione disciplinare del CSM.

Lo afferma la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5588/20, depositata il 28 febbraio. La vicenda. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiedeva la sospensione cautelare in via facoltativa dal servizio e dallo stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di un magistrato in quanto sottoposta a procedimento disciplinare in conseguenza dell’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di riciclaggio continuato, per aver ricevuto in due distinte occasioni due bonifici esteri di ingente importo provenienti da delitti ex art. 416, commi 2 e 8, c.p Per il CSM il reato contestato per la sua gravità e lesivo dell’immagine del magistrato incolpato e riteneva i fatti di riciclaggio connotati da indubbia gravità decidendo così solo di collocare l’incolpato al di fuori dell’organico. Avverso tale decisione il magistrato propone ricorso in Cassazione. Sospensione cautelare facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. L’applicazione delle misure cautelari, in particolare della sospensione cautelare facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio presuppone solo una valutazione della rilevanza dei fatti contestati e la deliberazione della possibile sussistenza degli stessi. Partendo da questa considerazione, i Supremi Giudici affermano che tra il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa adottato dal CSM in sede disciplinare e il rinvio a giudizio disposto, in sede penale, a carico del magistrato per un delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, non esiste un rapporto di acritico automatismo nel senso che alla sezione disciplinare è consentito un semplice richiamo alla gravità dell’ipotesi accusatoria astrattamente considerata, per la legittima adozione del provvedimento , ma una correlazione dinamica per effetto della quale la sezione disciplinare, al fine di rispettare i suddetti generali principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, non può esimersi dal prendere autonoma cognizione, sia pur allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti e degli elementi che, in concreto, le supportino in ordine alla possibile colpevolezza dell’indagato, fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento di applicazione della misura cautelare . Da qui l’accoglimento del motivo di ricorso con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio alla sezione disciplinare del CSM per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 dicembre 2019 – 28 febbraio 2020, n. 5588 Presidente Curzio – Relatore Tria Fatti di causa 1. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 30 aprile 2019 ha chiesto - ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, - la sospensione cautelare in via facoltativa dal servizio e dallo stipendio nonché il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura della dottoressa B.M. , giudice del Tribunale di Roma, in quanto sottoposta a procedimento disciplinare per l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d in conseguenza dell’iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia e poi rinviata a giudizio dal GUP del suddetto Tribunale per il reato di cui agli artt. 81 e 648-bis c.p., riciclaggio continuato , per aver ricevuto in due distinte occasioni due bonifici esteri di rilevante importo segnalati come operazioni sospette rinvenienti da delitti ex art. 416 c.p., commi 2 e 8, commessi in XXXX. 2.- La Sezione disciplinare di Consiglio Superiore della Magistratura, con l’ordinanza attualmente impugnata, ha rilevato che il reato contestato per la sua gravità è lesivo dell’immagine del magistrato incolpato, nonché del decoro e del ruolo della sua funzione e quindi può determinare un vulnus alla fiducia che i cittadini devono riporre nella magistratura stessa. La Sezione disciplinare, dopo aver precisato di non essere chiamata a formulare una prognosi circa l’esito del procedimento penale, ha affermato la sussistenza sia del fumus commissi delicti sia del periculum in mora al fine dell’adozione del richiesto provvedimento cautelare, ritenendo i fatti di riciclaggio, quali emergono dal compendio probatorio, connotati da indubbia gravità. Tale situazione, ad avviso della Sezione disciplinare, determina, allo stato una compromissione dell’immagine e del ruolo dell’incolpata idonee a pregiudicarne irrimediabilmente la credibilità nell’esercizio di qualsiasi funzione giudiziaria, senza che abbia rilievo in contrario l’assenza di una risonanza mediatica della vicenda. È stato, pertanto, stabilito che la sola misura cautelare idonea ad eliminare il concreto rischio di un ulteriore discredito derivante dalla prosecuzione dell’attività giurisdizionale da parte del magistrato fosse quella del collocamento dell’incolpata fuori dal ruolo organico della magistratura, con sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, con corresponsione dell’assegno di legge. 3. Avverso la suddetta ordinanza la dottoressa B.M. propone ricorso, per quattro motivi, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, mentre il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione I - Sintesi delle censure. 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , inosservanza del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 14 e 15, per perenzione del termine annuale e decadenza dall’azione, rilevandosi che in base alle norme richiamate l’azione disciplinare deve essere introdotta entro un anno dalla notizia dei fatti. Nella specie la notizia dei fatti sarebbe rappresentata dall’iscrizione presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia della ricorrente nel registro degli indagati, avvenuta il 3 novembre 2015, mentre l’azione disciplinare è stata esercitata dal Ministro della Giustizia con atto dell’8 novembre 2016, quindi oltre l’anno. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , inosservanza delle regole processuali sulla composizione del collegio giudicante, essendo in esso presenti i consiglieri superiori C.G. che ha esercitato le funzione di PM nel procedimento relativo ai delitti presupposti, dai quali deriverebbero le somme di denaro oggetto dei due bonifici contestati alla ricorrente e Ca.Co. oltre all’Avvocato V.D.E. Presidente del CSM questi ultimi non estranei alle note indagini sulle frequentazioni della magistratura romana, che riguarderebbero anche rapporti con il Centofanti imputato del reato presupposto . Si sostiene che, pure in assenza di una istanza di ricusazione, tutti i suindicati membri del Collegio avrebbero dovuto astenersi dall’ufficio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, lett. c , in applicazione dell’art. 36 c.p.p., lett. h , e, in particolare avrebbe dovuto farlo il Dott. C. , per gravi ragioni di convenienza ex art. 34 c.p.p., comma 3. Del resto, ciò si è verificato nel procedimento disciplinare a carico del Dott. P. . Di conseguenza, il provvedimento cautelare impugnato sarebbe nullo. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , carenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione sia quanto al fumus commissi delicti che al periculum in mora, in quanto la motivazione al riguardo sarebbe meramente apodittica e comunque priva di attualità, risalendo i fatti contestati extra funzionali - al 2013, sicché non vi sarebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare impugnato. 1.4. Con il quarto motivo si denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione all’art. 648 bis c.p., nella parte in cui si configura il reato di riciclaggio assumendosi la diretta provenienza delle somme di denaro di cui ai due bonifici ricevuti dal magistrato da uno o più reati tributari, considerati solo assertivamente connotati di gravità. II - Esame delle censure. 3. L’esame delle censure porta al rigetto dei primi due motivi di ricorso e all’accoglimento del terzo e del quarto motivo, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. 4. Il primo motivo non è da accogliere in quanto le censure con esso proposte sono basate sull’erroneo presupposto secondo cui il termine annuale per la proposizione dell’azione disciplinare nella specie avrebbe avuto decorrenza dall’iscrizione presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia della ricorrente nel registro degli indagati, avvenuta il 3 novembre 2015. Invece, in base ai richiamati D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 14 e 15, tale termine decorre da quando, rispettivamente il Ministro della Giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, hanno avuto notizia circostanziata di un illecito disciplinare ovvero abbiano avuto conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso Cass. SU 9 giugno 2017, n. 14430 , mentre non ha alcuna rilevanza il momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione ai titolari dell’azione disciplinare sia perché essa non determina quella conoscenza, neanche materiale oltre che giuridica , degli stessi fatti anche per i titolari dell’azione disciplinare, sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dai titolari dell’afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo degli stessi e non di altri , diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell’insorgenza del predetto obbligo di comunicazione Cass. SU 12 giugno 2017, n. 14551 . Inoltre, la ricorrente non considera che, in base al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, il provvedimento cautelare in oggetto può essere chiesto dal Ministro della Giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare . La ricorrente, poi, neppure precisa quale sia stata la data in cui il Ministro della Giustizia ha avuto una simile notizia, sicché, complessivamente il motivo non è accoglibile. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo la ricorrente, pure in assenza di una istanza di ricusazione, tre componenti del collegio della Sezione disciplinare del CSM che ha emesso l’ordinanza qui impugnata avrebbero dovuto astenersi dall’ufficio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, lett. c , in applicazione dell’art. 36 c.p.p., lett. h , e, in particolare avrebbe dovuto farlo il Consigliere superiore C.G. , per gravi ragioni di convenienza ex art. 34 c.p.p., comma 3 , avendo egli esercitato le funzione di PM nel procedimento relativo ai delitti presupposti, dai quali deriverebbero le somme di denaro oggetto dei due bonifici posti alla base della contestazione penale a carico della ricorrente. Come più volte affermato da queste Sezioni Unite, l’inosservanza dell’obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c , con riferimento all’ipotesi delle gravi ragioni di convenienza prevista dall’art. 36 c.p.p., lett. h , è configurabile in tutti i casi in cui l’interessato venga a trovarsi in una situazione nella quale possono essere messe in dubbio la serenità e la capacità del magistrato di essere imparziale ovvero possa ingenerarsi il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari vedi, per tutte Cass. SU 28 gennaio 2019, n. 2301 . A tal fine non occorre che il magistrato abbia uno specifico intento trasgressivo, ma è sufficiente che egli conosca le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi Cass. SU 20 maggio 2016, n. 10502 Cass. SU 10 settembre 2018, n. 21974 Cass. SU 18 novembre 2019, n. 29833 . Inoltre, anche sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato precisato che ai fini della incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p., l’attività pregiudicante è quella che implica una valutazione in merito sull’accusa e la sede pregiudicata è quella giurisdizionale volta a decidere sul merito stesso dell’accusa o di una misura de libertate, sicché nel giudizio di cassazione che è destinato al controllo di legalità e non a valutazioni di merito, non ricorrono le situazioni di incompatibilità o le altre ragioni di convenienza per l’astensione di cui all’art. 36 c.p.p., salvo il caso in cui un giudice della Corte abbia precedentemente ricoperto il ruolo di giudice o di P.M. nelle fasi di merito relative alla stessa regiudicanda vedi, per tutte Cass. pen. 8 luglio 2005, n. 24961 e, nello stesso senso Cass. pen. 4 ottobre 2001, n. 40511, Cass. pen. 21 ottobre 2013, n. 11494 . Analogamente, con costante indirizzo di questa Corte - assurto al rango di diritto vivente - è stato affermato che l’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 4, e art. 52 c.p.c., giustifica che l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio delle Sezioni Unite investito della decisione sul ricorso avverso un provvedimento disciplinare posto a carico di un magistrato, abbiano emesso delle decisioni con riguardo a provvedimenti che attengano al suddetto procedimento disciplinare o ai suoi effetti, in quanto le suddette decisioni appartengono a serie processuali autonome sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e, di conseguenza, non sono in alcun modo riferibili ad un altro grado dello stesso processo vedi, per tutte Cass. SU 15 ottobre 2019, n. 26022 Cass. SU 26 gennaio 2011, n. 1783 e, nello stesso senso Cass. SU 25 ottobre 2013, n. 24148 Cass. 18 luglio 2016, n. 14655 Cass. 10 marzo 2009, n. 5753 . L’applicazione - mutatis mutandis - dei suddetti principi al caso in esame rende del tutto evidente che le situazioni prese in considerazione dalla ricorrente non rientrano tra quelle per le quali è ipotizzabile l’inosservanza dell’obbligo di astensione dall’ufficio D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, lett. c , in applicazione dell’art. 36 c.p.p., lett. h , visto che a dal ricorso non emerge che l’avv. E. e il Dott. Ca. abbiano composto il collegio che ha emesso il presente provvedimento cautelare trovandosi in una situazione del tipo dianzi descritto, la cui sussistenza neppure emerge dalle generiche affermazioni contenute al riguardo nel ricorso b d’altra parte, per il Dott. C. non ricorrevano certamente le ipotizzate gravi ragioni di convenienza di all’art. 34 c.p.p., comma 3 , visto che il procedimento penale relativo ai delitti presupposti rispetto a quello per il quale l’incolpata è stata rinviata a giudizio in sede penale nel quale genericamente si riferisce che il suddetto Consigliere superiore avrebbe svolto la funzione di Pubblico Ministero, è del tutto autonomo, sia per presupposti sia per ambito di cognizione, rispetto al procedimento che ha portato all’adozione della misura cautelare in sede disciplinare a carico dell’incolpata, sicché sulla base di quanto si afferma nel ricorso non appare ipotizzabile la sussistenza del vizio denunciato. Di qui inammissibilità del secondo motivo, visto che, in linea generale, la deduzione del vizio di violazione di legge nella specie processuale - che consiste nella denuncia dell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina cd. vizio di sussunzione - intanto può considerarsi ammissibile in quanto la suddetta denuncia riguarda norme applicabili alla fattispecie considerata di recente Cass. 13 agosto 2019, n. 21377 e Cass. SU 15 ottobre 2019, n. 26022 e quindi il ricorrente dimostri in modo specifico la sussistenza in concreto tutti gli elementi che delineano la fattispecie astratta disciplinata dalla norma di cui si invoca l’applicazione. Nel presente ricorso, come si è detto, non si rinviene la suindicata dimostrazione, essendo le situazioni denunciate delineate in modo generico e tale da non evidenziare che le norme invocate siano applicabili nella specie. 6. Il terzo e il quarto motivo - da esaminare insieme, data la loro intima connessione - sono fondati, nei termini di seguito precisati. 7. Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, per il quale quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare. Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla Sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell’art. 11 c.p.p. , come competente per il procedimento penale riguardante il magistrato. 8. In base al consolidato e condiviso orientamento di queste Sezioni Unite l’applicazione delle misure cautelari in genere - e in particolare quella della sospensione cautelare facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, - non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare , ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi Cass. SU 3 agosto 2009, n. 17904 Cass. SU 25 novembre 2008, n. 28046 Cass. SU 21 luglio 2004, n. 13602 Cass. SU 8 agosto 2011, n. 17067 Cass. SU 21 dicembre 2012, n. 23856 Cass. SU 23 luglio 2015, n. 15475 Cass. SU 18 novembre 2019, n. 29833 Cass. SU 20 dicembre 2018, n. 33017, quest’ultima con riguardo al trasferimento cautelare d’ufficio . 9. Va, peraltro, considerato che la suddetta misura cautelare ha carattere facoltativo - a differenza di quella disciplinata dal precedente art. 21 è del tutto svincolata dal contestuale svolgimento di un procedimento disciplinare in quanto presuppone soltanto la pendenza a carico del magistrato di un procedimento penale per delitto non colposo del tipo indicato ed è la più incisiva tra le misure cautelari. 10. Deve altresì rilevarsi, che, come risulta confermato dallo stesso art. 22 cit., l’adozione in genere delle misure cautelari nei confronti dei magistrati e, quindi, di quella che qui interessa è governata dal principio di gradualità, che rappresenta un’applicazione dei principi generali di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, che deve presiedere alla relativa applicazione in concreto, come risulta, ad esempio, dall’art. 275 c.p.p., commi 1 e 2, secondo cui nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e la misura scelta deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata Cass. SU 18 novembre 2019, n. 29833 . Il provvedimento cautelare di cui si tratta è subordinato alla ricorrenza di una condizione esplicita, costituita dalla pendenza di un procedimento penale quale previsto e di un presupposto implicito, consistente nella gravità del fatto penale ascritto al magistrato e nell’impatto negativo che questo produce sull’immagine e sulla credibilità del medesimo, in quanto contrario alla deontologia professionale. 11. Ma, come già è stato precisato da queste Sezioni Unite, tra il suddetto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa e il rinvio a giudizio disposto, in sede penale, a carico del magistrato incolpato non esiste un rapporto di acritico automatismo - nel senso che alla Sezione disciplinare è consentito, ai fini della legittima adozione del provvedimento, un mero richiamo alla gravità dell’ipotesi accusatoria astrattamente considerata - bensì una correlazione dinamica per effetto della quale la Sezione disciplinare, al fine di rispettare i suddetti generali principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, non può esimersi dal prendere autonoma cognizione, sia pur allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti e degli elementi che, in concreto, le supportino in ordine alla possibile colpevolezza dell’indagato vedi, per tutte Cass. SU 8 luglio 1998, n. 6631 , fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento di applicazione della misura cautelare. 12. Nella specie, come rilevato dalla ricorrente, la Sezione disciplinare si è discostata dai suddetti principi in quanto dopo aver descritto, sulla base del capo di imputazione, i fatti di riciclaggio contestati all’incolpata - di indubbia gravità e come tali potenzialmente lesivi del decoro e del ruolo della funzione e quindi idonei, in astratto, a determinare un vulnus alla fiducia che i cittadini devono riporre nella magistratura stessa - non ha tuttavia chiarito nella motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti in concreto sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora per l’adozione del richiesto provvedimento cautelare. In particolare, dall’ordinanza impugnata non risulta che la Sezione disciplinare abbia motivato il proprio convincimento, fondandolo su di una armonica e complessiva valutazione delle singole acquisizioni processuali al fine di inferirne, al di là del capo di imputazione, una delibazione dei fatti compiuta attraverso il vaglio delle fonti probatorie o indiziarie disponibili. Infatti, pur dovendo le argomentazioni richieste essere contenute nell’ambito dell’accertamento del fumus commissi delicti e del periculum in mora, tuttavia - anche in considerazione della gravità della misura cautelare adottata, del suo carattere facoltativo e dell’eventuale possibilità di applicare una diversa misura cautelare - è necessario che esse abbiano un grado di approfondimento tale da giustificare il giudizio di incompatibilità voluto dalla norma, alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi dei fatti addebitati in sede penale. 13. In conclusione, si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto tra il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa adottato dal Consiglio Superiore della magistratura in sede disciplinare ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, e il rinvio a giudizio disposto, in sede penale, a carico del magistrato per un delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva non esiste un rapporto di acritico automatismo - nel senso che alla Sezione disciplinare è consentito, ai fini della legittima adozione del provvedimento, un mero richiamo alla gravità dell’ipotesi accusatoria astrattamente considerata - bensì una correlazione dinamica per effetto della quale la Sezione disciplinare, al fine di rispettare i suddetti generali principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, non può esimersi dal prendere autonoma cognizione, sia pur allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti e degli elementi che, in concreto, le supportino in ordine alla possibile colpevolezza dell’indagato, fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento di applicazione della misura cautelare . III – Conclusioni. 13. In sintesi, i primi due motivi di ricorso vanno respinti mentre il terzo e il quanto motivo vanno accolti, di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura per un nuovo esame. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo e il quarto motivo. Cassa l’ordinanza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, in diversa composizione.