La paura del diavolo non basta per la protezione in Italia

Respinta la richiesta presentata da un cittadino del Gambia, che ha spiegato di essere scappato dal proprio Paese per non fare la fine del padre e del fratello, esorcisti uccisi dal demonio. Per i giudici il racconto dell’uomo è assolutamente inverosimile. Ed irrilevante è il percorso formativo e professionale da lui compiuto in Italia.

In fuga dal diavolo. Sembra il titolo di un film horror, invece è la sintesi del racconto – fantasioso, a dir poco – di un cittadino del Gambia. Inevitabile il “no” alla domanda di protezione da lui presentata. Ed irrilevante è il richiamo al percorso formativo e professionale compiuto in Italia Cassazione, ordinanza numero 5382/20, sez. I Civile, depositata oggi . Paura. Il singolare caso giudiziario riguarda, come detto, un cittadino del Gambia, che, una volta approdato in Italia, ha chiesto “protezione”, spiegando di essere scappato dal proprio Paese per ragioni soprannaturali. Più precisamente, l’uomo ha sostenuto «di avere paura di essere ucciso dal diavolo, come già capitato al padre e al fratello, che erano stati guaritori di indemoniati», e ovviamente prima i membri della ‘Commissione territoriale’ e poi i giudici del Tribunale hanno catalogato il suo racconto come «evidentemente inverosimile», negandogli perciò “protezione”. A cancellare ogni speranza per lo straniero provvede la Cassazione, mostrando di condividere la valutazione dei giudici del Tribunale sulla versione fornita dal cittadino del Gambia. Allo stesso tempo, però, i Magistrati del ‘Palazzaccio’ chiariscono anche che è irrilevante il richiamo fatto dall’uomo all’integrazione da lui raggiunta in Italia e testimoniata dall’«acquisizione di competenze professionali, come dimostrato da diplomi in corsi in lingua italiana, nonché da un brevetto per operatore di muletto e saldatore». Infine, per chiudere il cerchio, viene anche ritenuta non dimostrata l’esistenza di una situazione di pericolo nel Paese di origine, soprattutto alla luce della documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1 ottobre 2019 – 27 febbraio 2020, numero 5382 Presidente Campanile – Relatore Andronio Fatti di causa 1. Con decreto numero 2884/2018, comunicato il 29 maggio 2018, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto dall'interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza. 2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. numero 25 del 2008 e dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. numero 286 del 1998, per mancata valutazione della situazione del paese di origine del richiedente e dell'integrazione dello stesso in Italia, ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si afferma che il ricorrente aveva trascorso un lungo periodo lontano dal paese di origine, tra il Mali e la Libia, in condizioni di seria difficoltà, avendo lavorato senza retribuzione, e aveva passato circa due anni in Italia, dove aveva acquisito competenze professionali, come dimostrato da diplomi in corsi in lingua italiana, nonché da un brevetto per operatore di muletto e saldatore meccanico. Con successiva memoria, la difesa produce buste paga e documentazione relativa all'attività lavorativa del richiedente. 3. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Deve ricordarsi che in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato Sez. U, numero 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02 . Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che - con argomentazioni del tutto logiche e coerenti e, dunque, insindacabili in sede di legittimità - ha ritenuto non credibile la versione fornita dall'interessato, secondo cui egli aveva paura di essere ucciso dal diavolo, come era già capitato al padre, e al fratello, che erano stati guaritori di indemoniati, ed era stato costretto per questo a lasciare il paese per il Mali e la Libia, trattandosi di un racconto evidentemente inverosimile. Il Tribunale ha anche valutato l'insussistenza di una situazione di pericolo nel paese di origine, ben oltre la prospettazione dell'interessato, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie reperita e presa in considerazione d'ufficio. Ha, infine, correttamente evidenziato che l'integrazione sociale del ricorrente in Italia non può essere considerata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, perché egli non presenta profili di vulnerabilità nel suo paese di origine. 2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte nel presente grado di giudizio. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.