È ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se il fascicolo di causa non è visibile

L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., è ammissibile quando l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, entro il termine di 40 giorni, dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio, per fatto a sé non imputabile.

Così si è espressa la seconda sezione civile della Suprema Corte, con sentenza n. 4448 del 20.2.2020, all’esito del giudizio incardinato per la riforma di una pronuncia del Tribunale di Ivrea. I fatti. La vicenda risale all’anno 2010, allorquando il Giudice di Pace di Strambino, su istanza di una impresa edile, emetteva il decreto ingiuntivo n. 70/2010 il debitore formulava opposizione e, nonostante l’eccezione pregiudiziale di tardività formulata dalla ditta, il decreto veniva revocato. In sede di appello, tuttavia, il Tribunale di Ivrea ribaltava la situazione e dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, in accoglimento dell’eccezione di tardività. Il Giudice, infatti, riteneva irrilevante la difesa del debitore, che aveva eccepito di non aver potuto formulare opposizione nel termine di 40 giorni, poiché il fascicolo di causa risultava erroneamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate, piuttosto che in Cancelleria, così che i relativi documenti non erano stati disponibili per la consultazione. Secondo il Tribunale, trattandosi di documentazione già trasmessa alla parte, in sede stragiudiziale, essa era da considerare già conosciuta, pertanto, non poteva trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c. che, peraltro, neppure era stato invocato dall’opponente. Il ricorso. Avverso detta pronuncia il debitore ha interposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi di diritto con il primo è stata eccepita la nullità della sentenza e del procedimento e l’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c., sostenendo che alla pregressa richiesta di pagamento inviata in sede stragiudiziale, insieme con la fattura ed i documenti bancari posti, successivamente, anche a fondamento del ricorso monitorio, non poteva essere riconosciuta alcuna valenza. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’impugnata sentenza, nella parte in cui era stata ritenuta non formulata l’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art 153 c.p.c., posto che era stata avanzata in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. Il Collegio ha ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, alla luce del dettato dell’art. 650 c.p.c., così come novellato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, n. 120/1976, che ne ha ampliato la portata applicativa. La Corte ha rilevato che l’ammissibilità dell’opposizione tardiva non è legata al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, quanto alla circostanza che l’ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza dello stesso, pertanto, egli dovrà dimostrare di aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva. Nel caso di specie, risultava pacifica l’erronea trasmissione del fascicolo all’Agenzia delle Entrate, dalla quale era stato restituito solo dopo la scadenza del termine ordinario per la proposizione dell’opposizione la mera notificazione del decreto ingiuntivo non consentiva al debitore il pieno esercizio del diritto alla difesa, in mancanza della prova scritta posta a fondamento dell’ingiunzione. Tale particolare evento configurava, certamente, un’ipotesi di caso fortuito, ricollegabile all’attività di terzi, non prevedibile e non riconducibile all’opponente, così come previsto dall’art. 650 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte delle leggi, n. 120/1976. In conseguenza, i Giudici Supremi hanno accolto il ricorso e rinviato al Tribunale di Ivrea per l’applicazione del pieno ed effettivo diritto di difesa dell’ingiunto, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 novembre 2019 – 20 febbraio 2020, n. 4448 Presidente Manna – Relatore Carrato Rilevato in fatto L’Impresa Edile F. s.r.l. notificava in data 2 agosto 2010 al sig. B.M. il decreto ingiuntivo n. 70/2010 emesso dal Giudice di pace di Strambino. Il predetto ingiunto proponeva opposizione avverso il citato decreto monitorio con atto di citazione notificato all’anzidetta Impresa il 18 novembre 2010. L’adito Giudice di pace, con sentenza n. 53/2012, previo rigetto dell’eccezione pregiudiziale di tardività della formulata opposizione, accoglieva quest’ultima revocando l’impugnato decreto ingiuntivo. Interposto appello da parte dell’Impresa Edile F. s.r.l. e nella costituzione dell’appellato, il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 485/2014 depositata il 18 agosto 2014 , accoglieva il gravame e, ravvisata la fondatezza del motivo relativo alla prospettata tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione stessa, confermando il decreto ingiuntivo emesso a carico del B. , regolando le spese del doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza finale. A sostegno dell’adottata decisione il giudice di appello, esclusa l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 650 c.p.c., rilevava che il B. aveva avuto piena conoscenza del decreto ingiuntivo in data 2 agosto 2010, pur potendo esaminare il fascicolo contenente soltanto la fattura commerciale e la documentazione bancaria inerente all’assegno insoluto poste a fondamento del ricorso monitorio, già conosciute dall’ingiunto per effetto di una pregressa comunicazione stragiudiziale solo nella successiva data del 7 ottobre 2010 in cui era stato restituito alla cancelleria dall’Agenzia delle entrate, alla quale era stato trasmesso erroneamente , ragion per cui avrebbe potuto - in relazione alla prima indicata data - proporre opposizione entro il prescritto termine di 40 giorni, ovvero entro il 25 ottobre 2010, senza che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, che, peraltro, il B. non aveva nemmeno invocato. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il B.M. , al quale ha resistito con controricorso l’Impresa Edile F. s.r.l In un primo momento, per la trattazione e la definizione del ricorso si optava per l’adozione delle forme di cui al procedimento previsto dall’art. 380-bis c.p.c. ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza dinanzi a questa Sezione, fissata per la data odierna. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, - la nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c In particolare, con tale motivo la difesa del B. ha inteso contestare la legittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui con essa il Tribunale di Ivrea ha ritenuto intempestiva l’opposizione pur avendo potuto esso ricorrente esaminare - e, quindi, averne completa conoscenza - il relativo fascicolo inviato per errore all’Agenzia delle Entrate, solo in data 7 ottobre 2010, così violando l’esercizio del pieno diritto di difesa dello stesso quale ingiunto, non essendo sufficiente a tale scopo la sola conoscenza del decreto ingiuntivo notificato, ragion per cui l’opposizione formulata con la richiesta della notificazione dell’atto di citazione in data 16 novembre computando come dies a quo del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1, il citato 7 ottobre 2010 avrebbe dovuto ritenersi tempestiva. A tal fine - prosegue la difesa del ricorrente - non poteva essere riconosciuta alcuna rilevanza alla pregressa comunicazione, avvenuta in sede stragiudiziale, ad esso ricorrente della fattura commerciale e dei documenti bancari che erano stati poi posti, quale prova scritta, a fondamento del ricorso monitorio. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 - un ulteriore vizio riconducibile alla nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2. A tal riguardo la difesa del ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui era stata ritenuta non formulata l’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., nel mentre essa era stata già avanzata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, senza che tuttavia venisse valutata dal giudice di appello, non risultando espressamente prevista dalla legge alcuna decadenza per la sua proposizione nè alcuna preclusione con riferimento ai vari gradi di giudizio. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono avuto riguardo alla denunciata nullità del procedimento e della conseguente sentenza, unitamente alla dedotta errata applicazione dell’art. 650 c.p.c. nel mentre deve escludersi la sussistenza del dedotto vizio ricondotto al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non risultando, invero omesso l’esame di alcun fatto decisivo per il giudizio . Osserva, in primo luogo, il collegio che lo svolgimento della vicenda processuale è pacifica in fatto, nel senso che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Impresa edile F. s.r.l. era stato notificato al B. il 2 agosto 2010 ma che il relativo fascicolo monitorio era stato inviato per errore all’Agenzia delle Entrate ed era stato restituito alla cancelleria del giudice di pace il 7 ottobre 2010, data dalla quale l’odierno ricorrente allora ingiunto ritenne che dovesse decorrere il termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione e che, se applicabile, avrebbe dovuto comportare l’ammissibilità dell’opposizione stessa siccome da considerarsi tempestiva. Ciò premesso, l’art. 650 c.p.c. - nel prevedere la forma di opposizione speciale a decreto ingiuntivo c.d. tardiva - ricollega la sua ammissibilità alla sussistenza dei casi di irregolarità della notificazione del decreto o alla ricorrenza delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Senonché, tale norma processuale è stata incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 650, comma 1, nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva all’ingiunto che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato per caso fortuito o forza maggiore per un opportuno riferimento di carattere generale v. Cass. n. 13132/1995, secondo cui l’art. 650 c.p.c. ricollega l’ammissibilità dell’opposizione tardiva non già al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l’ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità della sua opposizione, l’ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della non tempestività della conoscenza stessa, ossia dell’aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva cfr., altresì, il principio più ampio di Cass. S.U. n. 9938/2005 Nel caso in esame, avuto riguardo alla complessiva portata assunta dall’indicato art. 650 c.p.c., a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità, il ricorrente ha inteso sostenere che egli non avrebbe potuto proporre l’opposizione sulla base del solo decreto ingiuntivo notificatogli ma che sarebbe stato necessario verificare la documentazione sulla cui base era stato emesso, il cui fascicolo - che la conteneva - doveva rimanere depositato in cancelleria ai sensi dell’art. 643 c.p.c., e che, invece, era stato per un disguido inviato all’Agenzia delle entrate dalla quale era stato restituito e ridepositato il 7 ottobre 2010, con la conseguente conoscibilità di detta documentazione, da parte dell’ingiunto, solo a partire da quest’ultima data. Orbene, alla stregua della riferita rappresentazione fattuale, è indubbio - ad avviso del collegio - che la mera notificazione del decreto ingiuntivo ed indipendentemente da precedenti messe in mora portate a conoscenza dell’asserito debitore non avrebbe potuto consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del B. essendo, a tal fine, necessario, in via generale, che l’ingiunto sia messo nelle condizioni di poter conoscere la prova scritta posta a fondamento del decreto ingiuntivo e, quindi, valutarla adeguatamente in funzione della scelta se proporre o meno opposizione e, nel primo caso, su quali argomenti fondarla che è allegata al fascicolo della fase monitoria, il quale rimane depositato in cancelleria in tal senso dovendosi interpretare ragionevolmente - proprio per assicurare pienamente le garanzie difensive dell’ingiunto - il disposto dell’art. 643 c.p.c., comma 1, ancorché lo stesso ponga riferimento al solo deposito dell’originale del ricorso e del decreto . Pertanto, la trasmissione per errore di tale fascicolo a soggetto estraneo al procedimento prima della scadenza del termine per l’opposizione e, quindi, in difetto dei presupposti per far scattare l’esecutorietà per mancata opposizione del decreto ai sensi dell’art. 647 c.p.c. avrebbe dovuto comportare lo spostamento in avanti del termine di decorrenza per la formulazione dell’opposizione da far coincidere con la recuperata ed effettiva conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio per effetto del suo riavvenuto deposito, onde, nel caso di specie, la proposta opposizione avrebbe dovuto considerarsi ammissibile. L’evento particolare verificatosi consistito nell’invio per errore del fascicolo monitorio all’Agenzia delle entrate ha integrato l’ipotesi del caso fortuito di cui all’art. 650 c.p.c., comma 1, come integrato dalla citata sentenza n. 120 del 1976 della Corte costituzionale cfr., ad es., Cass. n. 4761 del 1998 , poiché, nella fattispecie, pur a fronte dell’avvenuta notificazione del decreto monitorio all’ingiunto, a causa della mancata conoscibilità non imputabile allo stesso ingiunto dei documenti acquisiti al fascicolo relativo ricorso per decreto ingiuntivo che doveva rimanere, invece, depositato in cancelleria e di cui, in difetto, non si poteva perciò disporre non era stato consentito il pieno esercizio del suo diritto di difesa da esplicarsi nella possibilità giuridicamente effettiva ed ispirata al principio del giusto processo oltre che a quello di cui all’art. 24 Cost. di proporre un’opposizione tale da garantire, per l’appunto, il godimento di tale fondamentale diritto costituzionalmente tutelato. Del resto, il suddetto evento - ricollegabile ad attività di terzi - era oggettivamente al di fuori dell’ordinaria prevedibilità e non riconducibile soggettivamente all’opponente, che non poteva che confidare nel fisiologico deposito del fascicolo monitorio in cancelleria per avere una completa conoscenza della documentazione prodotta al fine di valutare la sussistenza dell’effettivo interesse e della presumibile convenienza ad introdurre il giudizio ordinario conseguente alla formulazione dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. per la piena cognizione delle contrapposte ragioni delle parti e per la definizione della controversia con sentenza. 4. In definitiva, per le esposte complessive argomentazioni, deve essere accolto il primo motivo, con il derivante assorbimento del secondo. Consegue da ciò la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Ivrea - in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato che dovrà, perciò, pronunciarsi sul merito della formulata opposizione , il quale, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà al seguente principio di diritto deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1, con la sua successiva restituzione oltre detto termine , secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 - l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto , così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ivrea - in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato.