Niente sequestro conservativo dell’immobile oggetto di revocatoria nei confronti del terzo acquirente se è stata trascritta la domanda

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione. Ma a quali condizioni?

Con l’ordinanza del 7 febbraio 2020 il Tribunale della Spezia ha avuto modo di pronunciarsi sui presupposti in presenza dei quali è possibile che il creditore che agisce in revocatoria possa ottenere anche il sequestro conservativo del bene oggetto di revocatoria nei confronti del terzo acquirente. Si tratta della fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 2905 c.c. in base al quale il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione . Ma a quali condizioni è possibile ottenere il sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente? Nessun dubbio vi può essere che anche il sequestro ex art. 2905, comma 2, valgano le ordinarie regole del processo cautelare uniforme e, quindi, siano necessari sia il fumus boni iuris che il periculum in mora . Ebbene, quell’istanza difetta di periculum se il creditore ha già trascritto su tale immobile la domanda ex art. 2901. Sequestro conservativo e revocatoria. Così ha deciso il Tribunale della Spezia secondo cui l’art. 2905, comma 2, c.c. non introduce alcuna ipotesi speciale di sequestro , ma si limita a prevedere che sussiste la legittimazione passiva rispetto al sequestro conservativo anche in riferimento al terzo coinvolto dall’azione revocatoria o da altra azione volta a far dichiarare l’inefficacia del trasferimento ad es., azione di rivendicazione per trasferimento a non domino, simulazione, ecc. così rafforzando la tutela del creditore. Trascrizione della domanda e periculum in mora. Nel caso di specie, è stato del tutto correttamente ritenuto che mancasse il presupposto del periculum in mora dal momento che era stato attuato un diverso mezzo di cautela conservativa, come la trascrizione immobiliare per i beni immobili . Ed infatti, la trascrizione della domanda avente ad oggetto la revocatoria è in sé sufficiente a porre al riparo chi agisce da ogni rischio di successiva alienazione ad ulteriori terzi sul punto si richiama anche, in termini, con riferimento ad una fattispecie avente ad oggetto le azioni l’ordinanza del Tribunale di Agrigento del 30 luglio 2010 . Ecco allora che in concreto il sequestro ex art. 2905, comma 2, c.c. andrà a riguardare solo le cessioni di beni mobili non registrati [dal momento che] nelle cessioni di immobili e mobili registrati c’è carenza del periculum perché il regime della trascrizione immobiliare si pone come cautela conservativa prioritaria idonea e sufficiente a garantire il creditore dal rischio di ulteriori cessioni del cespite immobiliare . Soltanto per i beni le cui regole di circolazione non prevedono il regime di pubblicità potrà porsi astrattamente il problema di tutelare il creditore da possibili alienazioni della res litigiosa diversamente quel pericolo è fronteggiato dalla trascrizione della domanda giudiziale. Sequestro giudiziario e revocatoria. Per il Tribunale, poi, esula dal sequestro conservativo ogni valutazione circa l’opportunità della conservazione dei beni nelle more della revocatoria. Semmai quel profilo potrà essere valutato nella diversa sede del ricorso per sequestro giudiziario che ben può essere esperito, ricorrendone i presupposti, strumentalmente anche all’azione revocatoria.

Tribunale di La Spezia, ordinanza 5 - 7 febbraio 2020 Giudice Mori Il Giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, esaminato il ricorso per sequestro conservativo proposto ex art 2905 c.c. da Fr. Ma., in proprio e quale amministratore di sostegno della nonna As. Ca., e da Pa. An. Ma. rilevato che il sequestro è stato chiesto nei confronti di Ma. Co. con riferimento ai beni immobili dalla predetta acquistati da Ma. Ma., nei confronti del quale i ricorrenti vantano le descritte e documentate ragioni di credito ritenuta l'ammissibilità del ricorso come proposto trattandosi della fattispecie di cui all'art 2905, 2.c. c.c. e, cioè, di sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, ricorrendo il presupposto del previo esperimento dell'azione revocatoria al fine di far dichiarare l'inefficacia della alienazione dei beni di cui si chiede il sequestro Premesso quanto sopra il ricorso non è accoglibile per i seguenti motivi - La norma dell'art 2905 c.c. è inserita nel capo V del titolo III del libro VI che disciplina i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e prevede il sequestro conservativo come uno di tali mezzi, unitamente all'azione surrogatoria e all'azione revocatoria - Il primo comma dell'art 2905 c.c. rinvia al codice di procedura civile per la regolamentazione del sequestro conservativo tale normativa individua quali ordinari requisiti del sequestro conservativo il fumus ed il periculum - il secondo comma dell'art 2905 c.c. è disposizione che si limita a prevedere che sussiste la legittimazione passiva rispetto al sequestro conservativo anche in riferimento al terzo coinvolto dall'azione revocatoria o da altra azione volta a far dichiarare l'inefficacia del trasferimento ad es. azione di rivendicazione per trasferimento a non domino, simulazione, ecc non introduce, alcuna ipotesi speciale di sequestro - quindi, verificando nel caso di specie i presupposti del sequestro conservativo si rileva che, pur potendo ritenersi la sussistenza del fumus in relazione alla proposta domanda di revocatoria, è, invece, carente il periculum il periculum, infatti, difetta allorché sia stato attuato un diverso mezzo di cautela conservativa, come la trascrizione immobiliare per i beni immobili, quando essa - come è per la revocatoria ex art. 2652 n. 5 c.c. - sia in sé sufficiente a porre al riparo chi agisce da ogni rischio di successiva alienazione ad ulteriori terzi. - E', invece, del tutto estraneo al sequestro di cui all'art. 2905 c.c. appunto in quanto sequestro conservativo ogni profilo di opportunità della conservazione dei beni, che, semmai, può riguardare eventuali istanze proprie della diversa figura del sequestro giudiziario, istituto che, come reiteratamente riconosciuto da recente giurisprudenza di merito, è compatibile con l'esperimento dell'azione revocatoria. - Si osserva, quindi, che non è pertinente né fondata l'allegazione difensiva di parte ricorrente secondo cui escludere nel caso di specie il periculum per il motivo sopra indicato preesistente trascrizione della domanda giudiziale equivarrebbe a dare una interpretazione parzialmente abrogante del secondo comma dell'art 2905 c.c. invero, come sopra scritto, il secondo comma dell'art 2905 c.c. non introduce un autonoma species di sequestro tale norma ha una sola finalità, quella di rafforzare la conservazione della garanzia patrimoniale in favore del creditore, prevedendo che si possa ottenere il sequestro conservativo anche contro il terzo coinvolto dall'azione revocatoria o da altra azione volta a far dichiarare l'inefficacia del trasferimento però, sia che il sequestro conservativo venga chiesto nei confronti del debitore sia che si richieda contro un terzo questo è il titolo dell'art 2905 c.c. i presupposti sono i medesimi e sono quelli del codice di procedura civile. Di conseguenza, la circostanza che il sequestro presso il terzo acquirente di cui all'art 2905, 2.c. c.c. in concreto vada a riguardare solo le cessioni di beni mobili non registrati e non anche gli immobili e i mobili registrati discende dal fatto che nelle cessioni di immobili e mobili registrati c'è carenza del periculum perché il regime della trascrizione immobiliare si pone come cautela conservativa prioritaria, idonea e sufficiente a garantire il creditore dal rischio di ulteriori cessioni del cespite immobiliare - quindi, l'istanza di sequestro conservativo proposta ex art 2905 2.c. c.c. contro il terzo che ha acquistato un immobile dal debitore difetta di periculum se il creditore ha già trascritto su tale immobile la domanda ex art 2901 c.c. così come, incontestatamente è accaduto nel caso di specie. Spese al merito. P.Q.M. Rigetta il ricorso per sequestro conservativo. Spese al merito.