Un’ordinanza cautelare per capire l’usura

Bari. Nel piccolo di un provvedimento del giudice delle esecuzioni si rivela la fisionomia dell’usura bancaria un’ordinanza-microscopio, molto più che una lente d’ingrandimento.

Nel capoluogo pugliese si fa diritto. Il contesto è un’ordinanza del Tribunale civile che riscontra un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione il Giudice risponde adempiendo al proprio ufficio qui, sgrossare il tema del giudizio, perimetrando al meglio il proprio intervento, con oneri e onori. Le ordinanze sono una buona prova di sintesi, più in generale di qualità dei provvedimenti. Gli è che Ponzio Pilato è sempre in agguato i provvedimenti che dicono poco o nulla disturbano il sonno degli avvocati, quanto quello dei teorici” che cercano il file rouge, senza dimenticare l’inquietudine dei magistrati, che al meno per rigore metodologico devono potersi comprendere e farsi capire qui, il giudice serve agli ingordi avvocati prelibatezze per ogni palato. In medias res , nel contenzioso bancario, l’usura racconta una storia a volte imprevedibile, scritta spesso con passo incerto dagli operatori. In pole position il problema di cosa si debba prendere in considerazione per stabilire se l’usura c’è, oppure no. Non è mai superfluo ne dà conto l’ordinanza ribadire che si devono tener in conto tutti i costi del finanziamento, anche quelli solo potenziali. Con fermezza e chiarezza, il Giudice scoperchia il vaso delle forme di estinzione anticipata”, ragguaglia sulle truffe dell’etichetta che nascondono una surrettizia assimilazione tra la clausola di estinzione anticipata in senso stretto e le altre forme di chiusura anticipata del rapporto operanti secondo il modello della risoluzione contrattuale nel secondo caso, il costo non va espunto dal Taeg la chiarezza serve, sempre. Di chiarezza ce n’è, qui, in abbondanza, e non v’è dubbio che essa contagi” altri temi alla vigilia del cimento di piazza Cavour, l’ordinanza rimedia anche all’insonnia del differenziale di mora esso va calcolato ai fini del vaglio sul superamento del tasso soglia punto e a capo senza congedo dagli altri costi effettivi del finanziamento non lo stesso calderone, ma il molteplice che si compone nell’unità. L’effetto domino involge le sospensioni cautelari ex art. 624 c.p.c. il fumus dell’usura, radicato su argomentazioni solide di tipo econometrico nei fatti di causa non sono adeguatamente contrastate da ricostruzioni alternative assolve ai requisiti necessari a congelare l’esecuzione. Nel metodo, il G.E. può ritenere il superamento del tasso-soglia sulla base di un giudizio di verosimiglianza che abbia ad oggetto la prospettazione del perito contabile dell’esecutato. Per una sinossi, il provvedimento affronta più temi il vaglio sull’usurarietà di un rapporto in sede di opposizione all’esecuzione le voci che definisco costi collegati all’erogazione del credito la verifica sul superamento del tasso-soglia i poteri del giudice nella fase cautelare il ruolo del perito contabile di parte la distinzione tra penale per la risoluzione e clausola di estinzione anticipata l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. il fumus come requisito satisfattivo per la sospensione. Cosa resta fuori? Il contenzioso bancario vive di tante anime spesso è l’esperienza del Foro la contaminazione tra modelli normativi e modelli sociologici svia l’interprete. L’usuraio non è sempre un prepotente, l’usurato non è sempre un miserabile. L’avvocato, però, sa bene come stanno le cose.

Tribunale di Bari, sez. II Civile, ordinanza 4 febbraio 2020 Giudice Ruffino I.- Dalla sommaria valutazione delle risultanze processuali emerge che la difesa degli opponenti, in forza di consulenza redatta da un proprio Perito contabile relazione del 15/3/2019 , ha offerto una verosimile ricostruzione del superamento del tasso-soglia ex L. n. 108/1996 degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'esecuzione, stipulato con atto pubblico del 28/4/2005, stante la sostanziale corrispondenza, prima facie, di tale ricostruzione con l'orientamento assunto da questo Ufficio, in adesione alla giurisprudenza di legittimità sin da Cass. nn. 602 e 603 del 2013 e n. 350.2013 e ad una pane di quella di merito tra le molte. Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014 Trib. Bari, ord. 14/12/2015 in proc, n. 6447/2014 RG e 3/6/2016 in proc. n. 994/2016 orientamento alla stregua del quale focalizzando brevemente l'attenzione sui punti essenziali della più ampia problematica legata al tema contro verso, tuttora non scevro di distonie sul piano interpretativo 1. sono soggetti alla verifica del rispetto delle soglie d'usura non soltanto gli interessi corrispettivi, ma anche quelli di mora 2. ai fini della determinazione del TEG cioè del tasso effettivo globale inerente al rapporto , devono prendersi in considerazione tutti i costi del finanziamento, anche solo potenziali tra cui le spese di istruttoria, la commissione o penale di risoluzione anticipata e i contratti assicurativi direttamente col legali al finanziamento . In forza di detta ricostruzione contabile, che, sommariamente apprezzata secondo i limiti propri della cognizione cautelare, non palesa né vizi logici, né utilizzo di dati contabili inesatti, né errori di calcolo evidenti, emerge che, come sostanzialmente lamentato dagli esecutori con il ricorso in opposizione, il TEG computato rispetto alle condizioni del contratto de quo mutuo ipotecario a tasso variabile eccede la soglia del 5,805% fissata con il D.M. di rilevazione dei tassi effettivi globali medi applicabile al tempo della stipula del contratto decreto MEF del 17/3/2005 , dal momento che risulta per tabulas che il tasso degli interessi moratoria originariamente convenuto nella misura del 5,50%, incrementato del 0,440%, per le ulteriori voci di spese e costi aggiuntivi posti a carico del mutuatario istruttoria, perizia, assicurazione, penale per la risoluzione, ecc., come analiticamente indicati nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo e richiamati alla pag. 3 della perizia contabile di pane , comporta la determinazione del TEG pari allo 5.940%. In proposito, deve solo rimarcarsi che e corretta l' inclusione della penale per la risoluzione ai fini della determinazione del Teg costi collegati all'erogazione del mutuo , dal momento che tale onere pari all'1,50% del capitale residuo , benché qualificato all'art. 7.2 del contratto come commissione per l'estinzione anticipata in quanto tale, da escludersi dal Teg, secondo la giurisprudenza di questo inficio per tutte, ord. collegiale del 7/8/2019, resa net proc. n. 11000/2019 RG , viene tuttavia espressamente esteso al caso della risoluzione del mutuo in forza delle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi, il quale, giusta le premesse nonché il disposto dell'art. 1 del contratto di mutuo del 28/4/2005, costituisce parte integrante degli obblighi del mutuatario. À diverse considerazioni non può indurre il contenuto dell'elaborato peritale prodotto dalla Banca opposta, che si risolve in una serie di valutazioni essenzialmente giuridiche che non solo esulano dal proprium dell'indagine di un perito contabile, ma sono in contrasto con l'orientamento interpretativo di questo Ufficio, dal quale non v'è ragione di scostarsi, II.- Una volta favorevolmente valutata, nei limiti dell'apprezzamento cautelare del fumus, la ricostruzione del tasso extra-soglia pattuito nel contratto di mutuo azionato esecutivamente dalla Banca opposta, l'ineludibile conclusione giuridica che deve trattene, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., è la nullità delle clausole con b quali sono stati convenuti gli interessi, ovvero la gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court, di qualunque natura essi siano, secondo quanto, peraltro, può evincersi sul piano normativo anche dall'art. 1, co. 1, D.L. n. 394/2000, convertito nella L. n. 24/2001, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ove si dispone che Ai fini dell'applicazione dei l'arti colo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, dei codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano ii finite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento 1. La gratuità nei sensi appena evidenziati comporta che, dovendosi il debito di restituzione circoscrivere ai soli ratei della sorte capitale, alla data in cui la Banca mutuante intimò precetto 19/11/2018 , il mutuatario non versava in mora, atteso che quest'ultimo risultava avere già pagato, complessivamente, somme idonee a coprire le rate di capitale sino a quel momento maturate si veda il conteggio formulato nella perizia di pane opponente alle pagg. 9-10 si tratta di un dato contabile che, per quanto da sottoporsi all'opportuno asseveramento nella sede della cognizione piena mediante consulenza tecnica d'ufficio, viceversa incompatibile con la natura cautelare e la struttura semplificata della presente fase sommaria, e attualmente supportato da conteggi della parte esecutata e non è specificamente contrastato dalla creditrice procedente in forza di propri e più attendibili conteggi alternativi. Ne consegue che, stante il verosimile difetto nel credito azionato in executivis dalla Banca del requisito dell'esigibilità, l'esecuzione sembra essere stata iniziata in forza di un titolo esecutivo che tale non era ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 co. I c.p.c. III.- In conclusione, apprezzandosi il fumus boni iuris dell'opposizione all'esecuzione, deve ritenersi la sussistenza dei gravi motivi per accordare la chiesta sospensione. IV.- Quanto alle spese processuali, la giurisprudenza di questo Ufficio si è ormai stabilmente orientata nel senso di ritenere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto con il quale si chiude la fase sommaria dell'opposizione tanto all'esecuzione, quanto agli atti esecutivi , pur se privo di definitività, debba necessariamente contenere la statuizione relativa alle spese processuali, che può essere riesaminata nel giudizio di merito, il quale resta, tuttavia, solo eventuale Cass. n. 22503/2011 . Alla liquidazione delle competenze difensive deve procedersi secondo i parametri della tariffa professionale stabiliti con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate, applicati i valori medi del pertinente scaglione tabellare fino ad Euro 260.000,00 con esclusione della insussistente fase istruttoria e riduzione delle restanti voci del 30% circa. P.q.m. applicati gli artt. 615- 624 c.p.c. a SOSPENDE l'esecuzione b ASSEGNA il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per introdurre il merito c CONDANNA la Banca opposta al pagamento, in favore della opponente, delle spese processuali della presente fase sommaria, che liquida in Euro omissis , oltre a rimborso spese forf, Iva e Cpa come per legge.