Il mancato deposito nel termine di legge dell’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della relata di notifica

Il deposito in cancelleria, entro il termine di 20 giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione se il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata. Invece, se il suddetto deposito non avvenga neanche entro l’adunanza in camera di consiglio il ricorso è improcedibile.

Lo ha ribadito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3715/20, depositata il 14 febbraio. Nel caso di specie, pregiudiziale, in quanto attinente alla procedibilità del ricorso relativo all’opposizione di terzo all’esecuzione per un’espropriazione immobiliare, è il rilievo del mancato deposito da parte della ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c L’improcedibilità del ricorso. Dagli atti, infatti, risulta prodotta una copia del provvedimento con la relazione di notificazione, avvenuta a mezzo PEC, ma quest’ultima è priva di attestazione di conformità all’originale ricevuto in via telematica dal destinatario, con sottoscrizione autografa del legale. Pertanto, il ricorso è improcedibile secondo quanto affermato da un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale, il deposito in cancelleria, entro il termine di 20 giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore, di cui all’art. 9, commi 1- bis e 1- ter , l. n. 53/1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione se il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli. Qualora, invece, la controparte sia rimasta solo intimata, ovvero abbia effettuato il cosiddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente deve depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio. E nel caso di specie, l’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della relazione di notifica della sentenza impugnata, avvenuta in via telematica, non risulta depositata dalla ricorrente neanche entro l’adunanza in camera di consiglio e gli intimati sono rimasti tali. Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 24 ottobre 2019 – 14 febbraio 2020, n. 3715 Presidente Frasca – Relatore Tatangelo Rilevato che Ca.Ma. e M.T. hanno proposto, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione per espropriazione mobiliare promossa da L.S.A. nei confronti di M.C. . La debitrice si è costituita nel corso del giudizio. Il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile la procedura esecutiva. La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre C.D. erede del L. , sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato previa verifica della sua procedibilità . È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ritenuto che 1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata che la stesso dichiara esserle stata notificata in data 16 aprile 2018 con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Risulta infatti prodotta una copia del provvedimento in questione con la relazione di notificazione, che si deduce essere avvenuta a mezzo P.E.C., ma quest’ultima è priva di attestazione di conformità all’originale ricevuto in via telematica dal destinatario, con sottoscrizione autografa del legale, come richiesto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, in caso di notificazione effettuata a mezzo P.E.C Il ricorso è pertanto improcedibile, secondo quanto affermato in proposito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 01 il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, comma 1 bis e comma 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente o uno dei controricorrenti , nel costituirsi anche tardivamente , depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca il D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli nell’ipotesi in cui, invece, la controparte o una delle controparti sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio . Nella specie, infatti, l’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della relazione di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta a mezzo P.E.C., non risulta depositata dalla ricorrente neanche entro l’adunanza in camera di consiglio e ciò nonostante che nella proposta del relatore fosse stata espressamente segnalata la necessità di verifica della procedibilità del ricorso e gli intimati sono rimasti tali. D’altre parte il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata non ricorre quindi l’ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità . Il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - dichiara improcedibile il ricorso - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Motivazione semplificata.