Se deposito e pubblicazione non coincidono, qual è il termine a quo per l’impugnazione della sentenza?

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del numero identificativo in quel momento la sentenza diviene conoscibile e dunque impugnabile ai sensi dell’art. 327 c.p.c Ove i due momenti del deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone alla parte di provare la tempestività dell’impugnazione - il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con l’inserimento nell’elenco cronologico e l’assegnazione del numero identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo inserimento nell’elenco cronologico, con conseguente assegnazione del numero identificativo.

Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3536, depositata il 13 febbraio 2020, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Se deposito in cancelleria e pubblicazione non coincidono, entro quale termine va impugnata la sentenza? Un uomo, soccombente in primo grado in una causa riguardante la richiesta di risarcimento danni alla persona per incidente stradale, impugna la sentenza l’appello è però respinto perché inammissibile, in quanto tardivo e cioè proposto oltre il termine disposto dall’art. 327 c.p.c Ricorrendo in Cassazione, egli osserva che il computo dei termini operato dal giudice dell’appello è errato non deve infatti considerarsi come termine a quo il timbro indicante la data del deposito, ma la data, nel caso de quo diversa e successiva, della pubblicazione della sentenza. Il motivo di ricorso adduce la violazione degli artt. 133 e 327 e c.p.c. Rammentiamo che l’art. 133 dispone che I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.” I termini ex art. 325 c.c. sono quelli detti brevi e come specificato dall’art. 326, salve le eccezioni ivi indicate, decorrono dalla notifica della sentenza ad opera della parte. Mentre l’art. 327 c.p.c. dispone, per quanto qui interessa, che indipendentemente dalla notifica, il termine lungo per proporre appello, ricorso per cassazione e revocazione questa per i motivi indicati dagli artt. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. si compie in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Essa premette che esaminerà il fatto processuale - sia pure nel limite degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda ex art. 366 n. 6 c.p.c., limite che nella specie ritiene rispettato - dal momento che ciò che è denunciato nel ricorso è la violazione di una norma processuale. Ebbene, esaminato il fascicolo processuale, la Corte rileva che la sentenza del primo grado porta il timbro di deposito nella cancelleria in data 18/8/2014 con l’intestazione Ufficio del Giudice di Pace di Benevento ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano” e con l’annotazione del numero e del cronologico della sentenza, ben diversi dalla data del deposito sentenza n. 27/15 - cronol. 27/15 al ricorso in cassazione è altresì allegata la certificazione rilasciata dal Direttore Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace, da cui risultano la data della pubblicazione, il 16.11.2015 e la data della comunicazione del deposito alla parte, il 27.11.2015. L’appello risulta poi consegnato agli ufficiali giudiziari l’8 gennaio e notificato ai destinatari il 12 gennaio. Per il tribunale la data a partire della quale si è compiuto il termine lungo ex art. 327 c.p.c è quindi da rinvenirsi nel giorno del deposito in cancelleria nell’estate 2014. Deposito e pubblicazione coincidono, ma se così non è Ebbene, la decisione sulla questione de qua prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18569 il n. 18659 indicato in sentenza è un refuso del 22 settembre 2016 ove si affermò che il deposito Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico” con attribuzione del numero identificativo e la conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza è da tale momento che la sentenza viene ad esistere a tutti gli effetti e che comincia a decorrere il termine lungo per la sua impugnazione. Se, però, proseguono le Sezioni Unite, i due momenti risultano impropriamente scissi e dunque risultino effettuati in due diverse date, il giudice deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, nel caso, alla presunzione semplice o, in ultima analisi, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., secondo la quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento a partire dal quale decorre il termine d'impugnazione, e cioè il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, con l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. Una sentenza non identificabile non può dirsi ufficialmente depositata. Il giudice dell’appello ha quindi errato nel considerare come avvenuti contestualmente il deposito e la pubblicazione della sentenza. Infatti, l’Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano è stato soppresso e accorpato secondo il d.m. pubblicato sulla G.U. n. 87/2014. Con provvedimento del 15.10.2015, ove si rileva che per le note vicissitudini, il detto accorpamento ancora non si era verificato, avuta la disponibilità del registro cronologico e del registro di deposito delle sentenze del Giudice di Pace di Vitulano, si disponeva la pubblicazione delle sentenze già depositate e/o giacenti presso l’Ufficio del GdP di Benevento e già di competenza dell’Ufficio soppresso. Dunque, al fine di dare continuità alla decisione delle Sezioni Unite del 2016, il provvedimento qui in commento precisa che una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, situato presso la Cancelleria di ogni ufficio giudiziario, cui segue l’assegnazione del numero identificativo una sentenza non identificabile, si conclude, non può dirsi ufficialmente depositata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 ottobre 2019 – 13 febbraio 2020, n. 3536 Presidente Frasca – Relatore Gianniti Rilevato in fatto 1. C.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 354/2018 del Tribunale di Benevento che, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione da lui proposta avverso la sentenza n. 12/2015 del Giudice di Pace di quella stessa città - nei confronti della Vittoria Assicurazioni s.p.a. nonché nei confronti di C.F. e di A.M.A. rimasti contumaci , in causa avente ad oggetto risarcimento danni a persona derivanti da incidente stradale - perché proposta oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c 2. Ha resistito con controricorso la Vittoria Assicurazioni s.p.a 3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. 4. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie. Ritenuto in diritto 1. Il C. con un unico motivo, articolato formalmente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e al quale risulta allegata certificazione del Direttore Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento, censura la sentenza impugnata deducendo la violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardivo l’appello, da lui notificato in data 8-12/1/2016, sul presupposto che il dies a quo per l’interposizione del gravame sarebbe decorso dalla data del deposito della sentenza in cancelleria, risultante dal relativo timbro nella data del 18 agosto 2014, senza considerare che la sentenza recava numero 12/2015, con annotazione al cronologico n. 27/2015. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice di appello, la pubblicazione della sentenza era avvenuta in data 16/11/2015 e, dunque, in data successiva al deposito in cancelleria , con la conseguenza che il termine per proporre appello avrebbe dovuto essere individuato in detta ultima data e l’impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Essendo nella sostanza denunciata la violazione di norma processuale, il Collegio - sia pure con il limite di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nella specie soddisfatto - è chiamato ad esaminare il fatto processuale. Orbene, dal fascicolo processuale risulta che a la causa è stata trattenuta in primo grado in decisione all’udienza del 18/3/2014, svoltasi davanti al Giudice di Pace di Vitulano b la relativa sentenza reca timbro di deposito 18/8/14 nella Cancelleria del Giudice di Pace di Benevento, con la seguente intestazione Ufficio del Giudice di Pace di Benevento ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano e con la seguente annotazione impressa sulla prima pagina sentenza n. 12/15 - cronol. 27/15 c la sentenza n. 12/05, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso, è stata pubblicata in data 16/11/2015 ed il deposito di detta sentenza è stato comunicato all’odierno ricorrente in data 27/11/2015 d avverso detta sentenza C.A. ha proposto atto di appello passato per la notifica l’8 gennaio 2016 e notificato ai destinatari in data 12 gennaio d il Tribunale di Benevento, quale giudice di appello, ha ritenuto tardiva l’impugnazione, prendendo in considerazione la data di deposito in Cancelleria risultante dal timbro e cioè la data del 18 agosto 2014 . 2.2. Tanto premesso in fatto, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18659 del 22/9/2016, rv. 641078-01 - dopo aver affermato in via generale che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione - hanno avuto modo di precisare che Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo . Di tale principio di diritto non ha tenuto conto il Tribunale di Benevento, che ha erroneamente riunito in un unico momento il deposito e la pubblicazione della sentenza, atteso che nel caso di specie - l’Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano è stato soppresso ed accorpato all’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento in ottemperanza al D.M. Giustizia 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2014, n. 87 - il Giudice di Pace Coordinatore dell’Ufficio di Benevento con provvedimento 15/10/2015 - dopo aver rilevato che per varie e note vicissitudini non si era ancora materialmente concretizzato il suddetto accorpamento e che solo in data 15 ottobre 2015 si era avuta la disponibilità del registro cronologico e del registro di deposito delle sentenze dell’ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano - ha disposto procedersi alla pubblicazione delle sentenze depositate e/o giacenti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento e già di competenza del soppresso Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano. Dando continuità al dictum contenuto nella sopramenzionata sentenza delle Sezioni Unite, occorre qui precisare che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata. Ne consegue che l’appello, proposto dal C. , è stato erroneamente ritenuto tardivo dal Tribunale di Benevento, che, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, avrebbe dovuto prendere in esame la data di pubblicazione 16/11/2015 , con cronologico n. 27/15 di pari data. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Benevento per l’ulteriore prosieguo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, al quale demanda la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.