Termine per impugnare: la sospensione feriale fa slittare la decorrenza

In virtù dell’art. 1 l. n. 742/1969, laddove il termine per impugnare inizi a decorrere durante il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno , l’inizio della decorrenza è differito alla fine del predetto periodo.

Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 91/2020, depositata il 23 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Brescia aveva condannato in solido una compagnia assicurativa e i convenuti al risarcimento del danno richiesto dagli attori jure hereditatis quali eredi della madre deceduta, oltre alla somma richiesta jure proprio e interessi legali. La compagnia assicurativa ha impugnato la pronuncia. Gli appellati hanno dedotto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività. Sospensione feriale e decorrenza. Gli appellati sostengono che la sentenza impugnata era stata pubblicata durante il periodo feriale, il 26 agosto 2016, con la conseguenza che il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. avrebbe dovuto decorrere dal successivo 1° settembre 2016 in virtù dell’attuale art. 1 l. n. 742/1969 recante Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. La Corte d’Appello ha ritenuto fondata l’eccezione richiamando il testo della norma citata secondo il quale il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendere a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, fermo restando che se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del predetto periodo. La lettera della norma risulta dunque chiara nel distinguere l’ipotesi di sospensione dei termini già iniziati prima del periodo feriale da quella in cui i termini abbiano inizio in quel periodo. In conclusione, posto che nel caso in esame la data di deposito della sentenza cadeva proprio durante il periodo feriale, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine , il termine di impugnazione doveva dirsi scaduto prima della proposizione dell’appello. La Corte esclude infine la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. non potendosi ritenere scusabile l’errore dell’appellante alla luce del chiaro testo normativo e dell’assoluta consolidata interpretazione della giurisprudenza . L’appello viene per questi motivi dichiarato inammissibile.

Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile, sentenza 8 – 23 gennaio 2020, n. 91 Presidente Fedele – Estensore Bonifacio Svolgimento del processo Con sentenza n. 2586/16 pubblicata il 26.8.2016 il Tribunale di Brescia condannava in solido Allianz S.p.a. Bo. Ma. e Bo. Pi. a pagare a Co. Ro. e a Co. An. Euro 150.000,00 cadauno jure hereditatis quali eredi della madre deceduta Sm. Is. ed Euro 300.000,00 cadauno jure proprio, oltre interessi legali sulle somme sopra determinate dalla data della sentenza sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dagli originari attori. Con atto di citazione notificato il 2.3.2017 Allianz S.p.a. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza formulando le sopra riportate conclusioni. Si sono costituiti Ro. e An. Co. formulando le sopra riportate conclusioni. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 19.6.2019, in cui la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da Allianz S.p.a. per tardività sollevata dalla difesa dei Co Gli appellati hanno dedotto che, a norma dell'articolo 327 c.p.c. il termine lungo non essendo stata la sentenza notificata per proporre appello è fissato in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Posto che nel caso alla mano la sentenza è stata pubblicata il 26 agosto 2016 e, quindi, nel periodo feriale, il termine di sei mesi decorre dal giorno 1 settembre 2016 e ciò perché l'attuale e, cioè, dall'anno 2015 articolo 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 recante Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1. al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione . Concludono che l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di decadenza del 1. marzo 2017, mentre l'atto di appello proposto da ALLIANZ è datato ed è stato notificato il giorno 2 marzo 2017 ed è inammissibile per tardività. L'appellante sostiene che il termine ultimo ai fini della proposizione dell'appello era il 03.03.2017, dovendosi aggiungere al termine semestrale decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza 26 agosto 2016 i 5 giorni per cui ha effettivamente operato la sospensione feriale dei termini Le. dal 26 agosto al 31 agosto, momento di cessazione del periodo di sospensione , trattandosi di ipotesi di raffronto tra termine a mesi - quello per l'impugnazione - e termine a giorni - quello della sospensione feriale. In via subordinata, ha chiesto la rimessione in termini ex articolo 153, co. 2, c.p.c. per essere l'ipotetico ritardo di un giorno frutto dell'incertezza data dal silenzio della legge n. 742/1969 nel caso in cui si debba applicare la sospensione feriale stabilita dal provvedimento legislativo con computo a giorni a termine invece previsto dalla legge con computo a mesi , nonché per l'affidamento scusabile, in situazione di obiettiva incertezza legislativa, riposto dall'appellante nel risultato fornito dal programma gestionale in uso presso gli Studi Legali Easylex . L'eccezione è fondata. Va, all'uopo, innanzitutto, ricordato il testo integrale dell'articolo 1 della L. 7.10.1969 n. 742 a seguito delle ultime modifiche il quale prevede che Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1. al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo . Il testo normativo è quindi assolutamente chiaro allorché differenzia l'ipotesi di sospensione dei termini già iniziati a decorrere prima del periodo dal 1. al 31 agosto prima parte e il decorso dei termini che abbiano inizio nel detto periodo, statuendo nel primo nel caso la sospensione del decorso dei termini che riprendono a decorrere dalla fine del periodo e nel secondo caso l'inizio del termine di decorrenza. Tale lettura, peraltro, è stata da sempre confermata dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha in numerose occasioni statuito che in tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c. la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine , esso decorre dal 16 settembre inoltre poiché il periodo feriale è da ritenersi, ai fini de quibus , neutro , e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale Cfr. Cassazione civile sez. VI -15/02/2018, n. 3787 e già prima Cassazione civile sez. un. - 05/10/2009, n. 21197 . Orbene, posto che a seguito della modifica intervenuta nel 2015 il periodo feriale si conclude il 31 agosto invece che il 15 settembre e che nel caso in esame, la data di deposito della sentenza è caduta proprio durante lo stesso periodo feriale e precisamente il 26.8.2016 , in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine , il termine decorreva dal 1. settembre e i sei mesi sono scaduti in data 1. marzo 2017. La notificazione dell'atto di appello intervenuta in data 2 marzo 2017 è pertanto tardiva. Ne sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 153 co. 2 c.p.c., non potendosi ritenere scusabile l'errore in cui è incorso l'appellante, alla luce del chiaro testo normativo e dell'assoluta consolidata interpretazione della giurisprudenza. L'appello è pertanto inammissibile perché tardivo e le spese non possono che seguire la soccombenza ed essere poste a carico di parte appellante. Deve, infine, darsi atto che l'impugnazione è stata integralmente respinta, e, quindi, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così dispone dichiara inammissibile perché tardivo l'appello proposto da Allianz S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2586/16 pubblicata il 26.8.2016 condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 9.515,00 di cui Euro 2.835,00 per fase di studio della controversia, Euro 1.820,00 per fase introduttiva del giudizio ed Euro 4.860,00 per fase decisionale , oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.