Protezione umanitaria e permesso di soggiorno per calamità: un’interpretazione evolutiva

In virtù dell’art. 20- bis d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal c.d. decreto Salvini , che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità, deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se le calamità naturali richiamate dal ricorrente siano, o meno, tali da non consentire il rientro e la permanenza nel Paese di origine in condizioni di sicurezza.

Il principio è stato affermato dalla I Sezione Civile della Suprema Corte con l’ordinanza n. 2563/20, depositata il 4 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Ancona respinge il ricorso proposto da un cittadino del Bangladesh avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria. Osserva il Tribunale che il richiedente aveva fornito dichiarazioni che, seppur credibili, si limitavano a riferire della decisione di espatriare per migliorare la condizione propria e della famiglia dopo un’alluvione che aveva distrutto la loro casa. La decisione è impugnata con ricorso per cassazione. Quadro normativo . Osserva la S.C., quanto al diniego della protezione umanitaria, che, trovando applicazione l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, nel testo precedente al decreto Salvini .il catalogo dei seri motivi” che possono fondare la richiesta di protezione umanitaria risulta aperto, non essendo stati essi tipizzati o predeterminati dal legislatore neppure in via esemplificativa. Calamità. In tale contesto assume rilievo l’art. 20- bis d.lgs. n. 286/1998 inserito dal c.d. decreto Salvini , d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018 che prevede tra l’altro il permesso di soggiorno per calamità quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza . Il Collegio afferma dunque che in sede di interpretazione evolutiva, tale norma non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 . In conclusione, viene dunque affermato che nella fattispecie in cui ratione temporis sia applicabile l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 deve essere accertato se le calamità naturali eventualmente richiamate dal ricorrente siano, o meno, tali da non consentire il rientro e la permanenza del Paese di origine in condizioni di sicurezza. richiesti . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 dicembre 2019 – 4 febbraio 2020, n. 2563 Presidente/Relatore Tria Rilevato che 1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 3 novembre 2018, respinge il ricorso proposto da H.B. , cittadino del omissis , avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare umanitaria 2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che a il richiedente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale nè lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano b pertanto, i fatti riferiti non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra, in quanto dal racconto dell’interessato non risulta che egli corra il rischio di atti persecutori diretti e personali come richiesti c neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che la generica gravità della situazione socio-economica del Bangladesh e la mancata possibilità di esercitare le libertà democratiche non si traducono in timori di grave persecuzione per il richiedente nè possono dirsi presenti situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato - pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza - che possano coinvolgere il ricorrente non si registrandosi una situazione tale per cui la sola presenza dei civili metta in pericolo la loro vita o la loro incolumità d peraltro le dichiarazioni del ricorrente anche laddove credibili restano confinate nei limiti di una vicenda della vita privata avendo il ricorrente deciso di espatriare per poter migliorare le sue condizioni socio-economiche per poter mantenere la famiglia d’origine che vive in Bangladesh dopo che un’alluvione aveva distrutto la sua casa e neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente non consentono da sole il rilascio del permesso per motivi umanitari e, d’altra parte, il richiedente non ha dato prova di avere un lavoro e di avere intrapreso un qualche percorso per una effettiva integrazione nel tessuto socio-economico nazionale f in particolare in base ad una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella vissuta prima della partenza non può dirsi che, in caso di espatrio, egli possa trovarsi in una condizione di vulnerabilità 3. il ricorso di H.B. , illustrato da memoria, domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi 4. il Ministero dell’Interno resiste con controricorso. Considerato che Sintesi dei motivi. 1. il ricorso è articolato in tre motivi 1.1. con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nullità/illegittimità del provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, perché il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale è stato tradotto nella lingua bangla lingua madre del richiedente ed unica dallo stesso conosciuta solo nel dispositivo e non nella motivazione, sicché l’interessato è riuscito a comprenderne il significato solo pochi giorni prima della scadenza del termine per l’impugnazione del provvedimento stesso ciò avrebbe prodotto una grave compromissione del diritto di difesa del richiedente, come si desumerebbe dalla richiamata giurisprudenza in materia di traduzione del decreto di espulsione 1.2. con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni normative in materia di protezione sussidiaria, sostenendosi che il rigetto della relativa domanda sarebbe il frutto di una inadeguata valutazione delle condizioni del Paese di origine 1.3. con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disposta senza dare rilevo alla situazione di povertà del Bangladesh e all’alto livello di inserimento sociale del richiedente in Italia 2. l’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi e all’accoglimento del terzo motivo, per le ragioni di seguito esposte 3. il primo motivo va dichiarato inammissibile vedi per tutte, in tal senso Cass. 13 agosto 2019, n. 21375 3.1. va, infatti, ricordato che, come risulta da un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, il giudizio introdotto dal ricorso dell’interessato avverso il rigetto dell’istanza di protezione internazionale da parte dell’apposita Commissione territoriale, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo negativo emesso dalla Commissione stessa, ma il diritto soggettivo dell’istante alla protezione invocata vedi, per tutte Cass. 9 dicembre 2011, n. 26480 Cass. 22 marzo 2017, n. 7385 Cass. 6 ottobre 2017, n. 23472 3.2. pertanto, eventuali nullità riscontrabili nel suindicato provvedimento come quella derivante dalla mancata traduzione integrale del suddetto provvedimento nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza , ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5 - da un lato, non esonerano il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda sulla quale comunque il giudice deve statuire e dall’altro possono essere fatte valere in sede giudiziaria dall’interessato solo indicando in modo specifico quali siano le ricadute concrete delle suddette nullità sull’esercizio del proprio diritto di difesa fra le tante Cass. 9 dicembre 2011, n. 26480 Cass. 13 gennaio 2012, n. 420 Cass. 3 settembre 2014, n. 18632 3.3. in particolare, con riguardo al mancato rispetto dell’obbligo di traduzione - cui si riferisce il primo motivo - è necessario che vengano precisati quali siano stati, in concreto, gli effetti negativi della mancata traduzione rispetto alla finalità perseguita dal legislatore di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione e che non ci si limiti a dedurre sic et simpliciter la violazione del suddetto obbligo Cass. 27 maggio 2014, n. 11871 Cass. 24 aprile 2019, n. 11271 Cass. 26 aprile 2019, n. 11295 3.4. nella specie il ricorrente ha soltanto dedotto - in modo generico e senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali e non è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 369 c.p.c., n. 4 vedi, per tutte Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698 Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726 - la violazione dell’obbligo di traduzione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, ma non ha lamentato un’effettiva compressione del diritto di difesa, che peraltro sembra smentita dal fatto che, anche senza la traduzione in lingua straniera della parte motiva del provvedimento della Commissione, il difensore del richiedente è stato in grado di articolare una compiuta e tempestiva difesa 3.5. da ultimo deve essere rilevata l’improprietà, nella specie, dell’invocazione della giurisprudenza in materia di traduzione del decreto di espulsione date le diverse conseguenze derivanti dalla mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale rispetto a quelle derivanti dalla mancata traduzione del decreto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 vedi al riguardo Cass. 21 novembre 2018, n. 30105 3.6. infatti, nel primo caso, il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, D.Lgs. n. 25 del 2008, oggi art. 35-bis - che richiede una statuizione di merito in ordine alla spettanza o meno del diritto alla protezione internazionale, senza prevedere una decisione di mero annullamento del provvedimento negativo della Commissione territoriale - si giustifica per il fatto che la rimozione del suindicato atto non è idonea ad incidere sulla situazione giuridica sostanziale del richiedente protezione, mentre, nel secondo caso, l’annullamento del provvedimento di espulsione di per sé ripristina il diritto sostanziale dell’espellendo illegittimamente inciso, così realizzando il suo interesse protetto e ponendo termine al processo 3.7. pertanto, la differente rilevanza che va riconnessa, in materia di traduzione, ai vizi del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale rispetto a quelli che inficiano il provvedimento di espulsione non è lesiva del principio di uguaglianza, trattandosi di statuizioni incidenti su provvedimenti aventi effetti diversi e non comparabili 3.8. d’altra parte, tale diversa rilevanza non incide sul diritto ad un equo processo, di cui all’art. 24 Cost. e art. 6 CEDU, che risulta comunque garantito pienamente per colui che rivendica il diritto alla protezione internazionale così come per l’espellendo - mediante la possibilità per il richiedente di adire il giudice e così dispiegare compiutamente ogni sua difesa nell’ambito del processo 4. anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile in quanto nella specie risulta che la domanda di protezione internazionale - e, in particolare, di protezione sussidiaria su cui si appuntano le censure - è stata respinta dal Tribunale sull’assunto secondo cui le dichiarazioni del ricorrente anche laddove credibili restano confinate nei limiti di una vicenda della vita privata avendo il ricorrente deciso di espatriare per poter migliorare le sue condizioni socioeconomiche per poter mantenere la famiglia d’origine che vive in Bangladesh dopo che un’alluvione aveva distrutto la sua casa 4.1. nel presente ricorso tale statuizione non risulta contestata in modo specifico e, nella sostanza, ci si limita a sostenere che le attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine sarebbero sufficienti per la concessione della protezione sussidiaria, così esprimendosi un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e invocando, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse 4.2. di qui l’inammissibilità del secondo motivo, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina cd. vizio di sussunzione , postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito vedi, per tutte Cass. 13 marzo 2018, n. 6035 4.3. mentre, nel presente motivo, viene contestato l’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale al fine di escludere la protezione internazionale, del tutto impropriamente attraverso la denuncia del vizio di violazione di norme di diritto, quando eventualmente un simile apprezzamento di fatto avrebbe potuto essere censurato nel presente giudizio di cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito tra le tante Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 Cass. 21 novembre 2018, n. 30105 4.4. può, infine, aggiungersi che il fatto che l’anzidetta statuizione - che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la decisione di rigetto della protezione internazionale - non venga attinta dalle censure formulate nel secondo motivo le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale sul punto, rende inammissibile anche per difetto di interesse il motivo stesso, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento vedi, al riguardo Cass. 7 novembre 2005, n. 21490 Cass. 26 marzo 2010, n. 7375 Cass. 7 settembre 2017, n. 20910 Cass. 3 maggio 2019, n. 11706 5. il terzo motivo - relativo al rigetto della domanda di protezione umanitaria - deve, invece, essere accolto 5.1. va, infatti sottolineato che il Tribunale, pur avendo considerato credibile la circostanza narrata dal ricorrente secondo cui egli si è deciso ad emigrare dopo la distruzione della propria casa derivante da un’alluvione nel 2012, ripetutasi nel 2017, non ha poi valutato che nelle fattispecie - come la presente - in cui ratione temporis sia applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 vedi Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 19 febbraio 2019, n. 4890 una simile circostanza può essere rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, potendo incidere sulla vulnerabilità del richiedente se accompagnata da adeguate allegazioni e prove relative alla possibile lesione di primari diritti della persona, che possano esporre il richiedente al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la dignità 5.2. al riguardo deve essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano di per sé l’integrazione sociale e lavorativa in Italia Cass. 23 ottobre 2017, n. 25075 , nè il versare in condizioni di indigenza o con problemi di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU Cass. 23 novembre 2017, n. 28015 Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641 5.3. in tale prospettiva è stato ulteriormente chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455 5.4. pertanto, il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di seri motivi , non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6 Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455 Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016 5.5. in questo contesto va tuttavia considerato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20-bis - inserito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 - che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità, da concedere quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza e che ha la durata di sei mesi, è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità suindicate, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, pur non potendo essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro vedi Cass. 20 marzo 2019, n. 7832 5.6. in sede di interpretazione evolutiva, tale norma non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, da applicare nella presente fattispecie analizzando, in particolare, se le alluvioni cui ha fatto riferimento il richiedente sono configurabili come calamità che non consentono il rientro nel Paese di origine e la permanenza in condizioni di sicurezza e tenendo in considerazione altresì i principi affermati da questa Corte in materia di protezione umanitaria, pure con riguardo all’avvenuta integrazione nel Paese ospitante rispetto alla quale se lo svolgimento di una stabile attività lavorativa non è di per sé sufficiente per la concessione della protezione, comunque è un elemento da valutare, insieme con gli altri richiesti 6. in sintesi, i primi due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili e il terzo motivo va accolto 7. il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione al motivo accolto, riguardante il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente nelle fattispecie in cui ratione temporis sia applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 vedi Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 19 febbraio 2019, n. 4890 ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in sede di interpretazione evolutiva, ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente - che nel proprio racconto ritenuto credibile abbia posto alla base della sua immigrazione ripetute alluvioni subite nel Paese di origine - va considerato altresì il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20-bis inserito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità, da concedere quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza , permesso che ha la durata di sei mesi, è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità suindicate, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, pur non potendo essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Pertanto, deve essere accertato se le calamità naturali richiamate dal ricorrente siano, o meno, tali da non consentire il rientro e la permanenza nel Paese di origine in condizioni di sicurezza, oltre ad applicarsi i principi affermati da questa Corte in materia di protezione umanitaria, pure con riguardo all’avvenuta integrazione nel Paese ospitante rispetto alla quale se lo svolgimento di una stabile attività lavorativa non è di per sé sufficiente per la concessione della protezione, comunque è un elemento da valutare, insieme con gli altri richiesti . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo motivo. Cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.