Impugnabilità del decreto che dichiara estinto il procedimento di amministrazione di sostegno

Ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., il reclamo avverso i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno deve essere proposto dinanzi alla Corte d’Appello.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32409/19, depositata l’11 dicembre. Il caso. Il Giudice tutelare del Tribunale di Milano dichiarava estinto il procedimento di amministrazione di sostegno intrapreso dal PM, ritenendo inammissibile la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese del giudizio e lasciando a definitivo carico della parte le spese per la CTU. Avverso tale decreto veniva proposto reclamo ex art. 720- bis c.p.c. proprio per quanto riguarda la regolazione delle spese. La Corte d’Appello dichiarava però inammissibile il reclamo sottolineando la natura eccezionale del rimedio esperito utilizzabile solo contro i decreti di apertura o chiusura del procedimento di amministrazione di sostegno rispetto a quello previsto dall’art. 739 c.p.c., al quale avrebbe dovuto ricorrere la parte. La questione giunge dunque all’attenzione della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale viene dedotta la violazione dell’art. 720- bis e 739 c.p.c Impugnazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di amministrazione di sostegno devono distinguersi i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili alle sentenze emesse in tema di interdizione e inabilitazione, da quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario come il provvedimento di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore . Sulla base di tale premessa, la ricorribilità per cassazione deve essere riconosciuta solo ai primi provvedimenti in quanto aventi carattere decisorio ed idonei ad assumere efficacia di giudicato. La ricorribilità per cassazione deve invece ritenersi esclusa per la seconda tipologia di provvedimenti, per loro natura modificabili e revocabili sulla base di una rinnovata valutazione ed aventi portata ordinatoria e amministrativa. Richiamando il dato testuale dell’art. 720- bis , comma 2, il Collegio ricorda che contro i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno il reclamo deve essere proposto dinanzi alla Corte d’Appello. Tale disposizione, avendo carattere speciale, prevale su quella generale risultante dagli artt. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c Come si legge nel testo della sentenza il legislatore ha inteso concentrare presso la corte d’appello le impugnazioni avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, senza necessità di dover indagare sulla natura decisoria o ordinatoria dei relativi provvedimenti, diversamente da quanto accade ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, rispetto al quale viene in rilievo la diversa tematica riguardante l’interpretazione dell’art. 111, comma 7, c.c., in relazione all’art. 720- bis , comma 3, c.p.c. . In conclusione, essendo il provvedimento con cui è stato dichiarato estinto il procedimento assimilabile ad un provvedimento di chiusura della procedura di amministrazione di sostegno, la S.C. conferma l’ammissibilità del ricorso che viene accolto con cassazione del provvedimento impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 ottobre – 11 dicembre 2019, n. 32409 Presidente Di Virgilio - Relatore Lamorgese Fatti di causa Con decreto dell’8/28 febbraio 2017, il giudice tutelare del Tribunale di Milano i dichiarò estinto il procedimento di amministrazione di sostegno intrapreso dal Pubblico Ministero nei confronti di P.C.M. , nel quale era intervenuto P.F. , unico fratello del primo ii ritenne inammissibile la condanna del Pubblico Ministero alla rifusione delle spese del giudizio iii lasciò a definitivo carico di P.C.M. le spese dell’espletata c.t.u Avverso questo decreto P.C.M. ha proposto reclamo, ex art. 720-bis c.p.c., chiedendo, in applicazione del principio di soccombenza processuale di cui all’art. 91 c.p.c., la condanna del Pubblico Ministero e del terzo interveniente, in solido tra loro, o almeno di quest’ultimo, alla rifusione delle spese processuali e di quelle di c.t.u L’adita Corte di appello di Milano lo ha giudicato inammissibile, con provvedimento del 29 novembre/6 dicembre 2017, in cui, per quanto ancora di interesse, ha rimarcato la natura di norma speciale, quindi eccezionale del rimedio ex art. 720-bis c.p.c., comma 2, rispetto a quello previsto dall’art. 739 c.p.c. ha ritenuto che avverso l’impugnato decreto del giudice tutelare era proponibile il reclamo al tribunale, a norma dell’art. 739 c.p.c. ha osservato che il rimedio del reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., è utilizzabile soltanto contro i decreti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione di sostegno, perché aventi contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione e di inabilitazione ha precisato che il reclamo di P.C.M. aveva investito esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali di quel procedimento e che il provvedimento impugnato, benché di natura definitoria dichiara estinta la procedura , era inidoneo ad incidere sullo status del reclamante, esulando, pertanto, dalla tipologia dei provvedimenti cui doveva intendersi riferito l’art. 720-bis c.p.c Avverso questo provvedimento P.C.M. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui resiste, con controricorso, P.F. . La Procura Generale di Milano non ha spiegato difese. Ragioni della decisione Con la prospettata doglianza, rubricata violazione e falsa applicazione degli artt. 720-bis e 739 c.p.c. , il ricorrente assume che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte distrettuale, il provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Milano non aveva natura ordinatoria ed amministrativa, bensì definitiva, quindi era reclamabile dinanzi alla Corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., avendo deciso sull’intera vicenda ivi puntualmente analizzata, sia in punto di richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno, avendo dichiarato estinta la procedura attesa la rinuncia del Pubblico Ministero alla corrispondente domanda svolta, sia in punto di spese. La censura è fondata per le ragioni che si illustreranno di seguito. La giurisprudenza di legittimità, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario ai quali riconduce i provvedimenti di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario , circoscrivendo ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, la ricorribilità per cassazione che ha invece escluso per gli altri, trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, con una portata ordinatoria ed amministrativa cfr. Cass. n. 9839 e 5123 del 2018, n. 22693 del 2017, n. 2985 del 2016, n. 4701 del 2015, n. 13747 e 10187 del 2011 . Questo paradigma, elaborato evidentemente per delineare l’ambito della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti diversi dalle sentenze - quali sono quelli adottati dalla corte d’appello nella materia in esame, a norma dell’art. 720-bis c.p.c., comma 3, è stato impropriamente seguito dalla Corte territoriale per giudicare inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Milano che aveva dichiarato estinto il procedimento di amministrazione di sostegno e provveduto sulle spese. È un esito che, sebbene seguito da alcune pronunce di questa Corte n. 32071 del 2018, n. 784 del 2017 , non può condividersi. Ed infatti l’art. 720-bis c.p.c., comma 2, prevede espressamente che contro i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno il reclamo sia proposto non dinanzi al tribunale, bensì alla corte d’appello, disposizione che, pertanto, prevale, avendo carattere speciale, su quella generale risultante dall’art. 739 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.c. cfr. Cass. n. 18634 del 2012, che ha cassato il decreto della corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo, sul presupposto che fosse proponibile al tribunale, contro il decreto del giudice tutelare di rigetto dell’istanza di nomina dell’amministratore di sostegno . Con la disposizione in esame art. 720-bis, comma 2 , che nella sua chiarezza è insuscettibile di una diversa interpretazione, il legislatore ha inteso concentrare presso la corte d’appello le impugnazioni avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, senza necessità di dover indagare sulla natura decisoria o ordinatoria dei relativi provvedimenti, diversamente da quanto accade ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, rispetto al quale viene in rilievo la diversa tematica riguardante l’interpretazione dell’art. 111 c.c., comma 7, in relazione all’art. 720-bis c.p.c., comma 3. E tuttavia, perché il ricorso per cassazione in esame possa essere accolto sulla base delle suddette valutazioni, avendo il provvedimento qui impugnato erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo, si deve valutare prioritariamente se esso sia ammissibile. Tale valutazione è positiva sulla base di una duplice considerazione. In primo luogo, l’art. 720-bis c.p.c., comma 3, prevede testualmente che contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del comma 2, può essere proposto ricorso per cassazione . È questa una disposizione con la quale il legislatore ha dato attuazione alla regola costituzionale della proponibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, all’esito di una valutazione legale-tipica che, nella specifica materia in esame, esonera questa Corte dalla valutazione del carattere decisorio e definitivo del provvedimento impugnato diversamente opinando, la suddetta disposizione sarebbe inutile se la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della corte d’appello, in materia di amministrazione di sostegno, dipendesse da una valutazione caso per caso della natura dei provvedimenti impugnati . In secondo luogo, il provvedimento con cui la Corte milanese ha dichiarato estinto il procedimento è comunque assimilabile ad un provvedimento di chiusura della procedura di amministrazione di sostegno, in relazione al quale la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ammette la ricorribilità per cassazione. Nè rileva che con il ricorso in esame sia impugnata direttamente la decisione sulle spese del giudizio dinanzi al giudice tutelare destinata altrimenti a stabilizzarsi a seguito dell’inammissibilità del reclamo pronunciata dalla Corte territoriale e del giudizio di reclamo, trattandosi di provvedimento accessorio e intrinsecamente decisorio, in quanto suscettibile di arrecare pregiudizio alle parti. In conclusione, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.