Data di pubblicazione della sentenza e automatica decorrenza del termine lungo per impugnare

Il termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante cui la decisione viene ad esistenza giuridica.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 32232/19, depositata il 10 dicembre, chiamata ad intervenire nell’ambito di una controversia iniziata con l’opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione della Prefettura per violazione del c.d.s Ma il Tribunale di Roma, adito in secondo grado, dichiarava inammissibile l’appello in oggetto per tardività. Così la ricorrente, col motivo di gravame, lamenta violazione di legge per aver il giudice d’appello confuso la data di redazione della sentenza con la data di deposito della stessa in cancelleria. Decorrenza del termine per impugnare ex art. 327 c.p.c Nel caso in esame occorre evidenziare chela sentenza di primo grado era stata decisa con lettura il 2 dicembre 2005, assegnando a tale data il progressivo della pronuncia identico per dispositivo e sentenza, mentre le motivazioni e la pubblicazione della sentenza, valida ai fini dell’impugnazione, è avvenuta solo il 6 maggio 2016 indicata da apposito timbro pertanto il termine lungo per l’impugnazione decorreva da questa data e non dalla prima, come erroneamente affermato dal Tribunale. Infatti, tale termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, questo perché ciò costituisce l’atto mediante cui la decisione viene ad esistenza giuridica. Non assumono, invece rilevanza, in mancanza del suddetto adempimento, né la data di deposito della sola minuta, né quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico. Il ricorso, dunque, va accolto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 24 settembre – 10 dicembre 2019, n. 32232 Presidente Petitti – Relatore Bellini Fatto e diritto Con ricorso della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, D.S. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Roma avverso le ordinanze-ingiunzione della PREFETTURA DI ROMA nn. omissis e omissis , per violazione del C.d.S Il Giudice di Pace pronunciava la sentenza n. 41416/2015, emessa in data 2.12.2015 e depositata in cancelleria in data 6.5.2016. Avverso la sentenza proponeva appello la D. con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.11.2016. Con sentenza n. 7994/2017, depositata in data 20.4.2017, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l’appello per tardività compensando le spese di lite. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione D.S. sulla base di un motivo, illustrato da memoria l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese. 1. - Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5, art. 133 c.p.c. e art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , in quanto il Giudice d’appello ha confuso la data di redazione della sentenza con la data di deposito della stessa in cancelleria. La ricorrente rileva che presso il Giudice di Pace di Roma è prassi che il numero di cronologico della sentenza venga attribuito alla data dell’ultima udienza del giudizio e in caso di lettura del dispositivo in udienza come nella fattispecie , il progressivo della sentenza viene attribuito alla data dell’udienza. Tuttavia, il dispositivo, benché letto in udienza, non è impugnabile senza il necessario deposito delle motivazioni. Perciò, solo a seguito del deposito in cancelleria delle motivazioni della sentenza e la loro pubblicazione, decorrerà il dies a quo deì sei mesi per l’impugnazione. 1.1. - Il motivo è fondato. 1.2. - La sentenza di primo grado risulta decisa con la lettura del dispositivo il 2.12.2005 assegnando a tale data il progressivo della pronuncia n. 46416 del 2015 identico per dispositivo e sentenza, mentre le motivazioni della sentenza, e conseguentemente la pubblicazione della stessa, valida ai fini del gravame, è avvenuta solo il successivo 6.5.2016 sicché il termine lungo per l’impugnazione decorre quindi da tale ultima data e non dal 2.12.2015, come erroneamente affermato dal Tribunale. Va peraltro evidenziato che il richiamo della sentenza qui impugnata alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18569/16 non è pertinente, giacché - dall’esame della sentenza di primo grado, depositata nel fascicolo del ricorrente - si rileva che in calce alla stessa non risultano apposte due diverse date come nel caso oggetto di Cass. SSUU 18569/16 , bensì un’unica data - 6.5.2016 - vergata sul timbro recante la dicitura depositato in cancelleria , sottoscritto dal cancelliere. Soccorre, quindi, l’insegnamento di Cass. 18586/18, alla cui stregua il termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre nessuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, nè la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, nè quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo Cass. n. 2745 del 2019 . 2. - Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.