Distacchi di intonaco dai muri condominiali sotto la giurisdizione del TAR

La diffida ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini, emanata dal Comune, nei confronti di un Condominio, in relazione ai rischi derivanti dal distacco di intonaco dal muro condominiale, ha natura di provvedimento contingibile ed urgente ed è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche alla luce del dettato dell’art. 133, comma 1, lett. q , c.p.a

Questi gli importanti chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 31753/19, depositata il 5 dicembre, hanno definito un conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale civile romano. La vicenda. I fatti risalivano all’anno 2015, allorquando un’amministrazione comunale aveva adottato una determinazione dirigenziale nei confronti di un condominio, intimandolo di assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini, in relazione agli accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale, alto 25 m. Nello stesso provvedimento, l’Ente aveva anche profilato, in caso di inerzia del privato, la possibilità di adottare direttamente i necessari provvedimenti, con spese a carico del destinatario. Il Condominio aveva impugnato la suddetta delibera innanzi al TAR del Lazio ma quest’ultimo aveva declinato la propria competenza, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La causa, pertanto, era stata riassunta innanzi al Tribunale civile di Roma il quale, a propria volta, aveva sollevato dubbi sulla competenza e, d’ufficio, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione alla Suprema Corte. La soluzione della Corte. Le Sezioni Unite, dopo attenta lettura degli atti di causa, hanno condiviso la tesi del giudice civile rilevando come le doglianze del condominio erano volte a contestare le modalità di esercizio del potere pubblico e non il diritto di proprietà o altro, di natura economica. La Corte ha osservato che il petitum sostanziale, alla luce del quale si deve ripartire la giurisdizione, era finalizzato a mettere in discussione l’individuazione del soggetto tenuto all’obbligo di manutenzione, tant’è che le eccezioni vertevano sull’eccesso di potere, il travisamento dei fatti ed il difetto di istruttoria. Nell’atto la P.A. aveva evidentemente esplicato il proprio potere pubblico, come si evince anche dall’avviso rivolto al Condominio di una possibile esecuzione in danno, di guisa che la determinazione non poteva non essere considerata un provvedimento contingibile ed urgente, come rilevato dal Tribunale ordinario e ribadito anche dal Procuratore generale. Pertanto, vista la contestazione avanzata dal privato, avente natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, e la qualificazione propria del provvedimento, da ricondurre ai poteri del Sindaco, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti innanzi a TAR. Quanto alle spese, non è stata emessa alcuna condanna trattandosi di conflitto negativo sollevato d’ufficio dal Tribunale ordinario.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza interlocutoria 22 ottobre – 5 dicembre 2019, n. 31753 Presidente Mammone - Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Il Condominio di omissis ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiamando in giudizio Roma Capitale, T.E. , D.L.R. e S.A. , la determinazione dirigenziale n. 2211, emessa in data 9 dicembre 2015 dall’Unità organizzativa tecnica di Roma Capitale, con cui il Condominio era stato diffidato ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale alto 25 metri aggettante su omissis . Nella delibera impugnata, tra l’altro, Roma Capitale aveva anche profilato, in caso di inerzia da parte del Condominio, la possibilità di adottare direttamente i necessari provvedimenti con spese a carico del destinatario. Con un successivo ricorso per motivi aggiunti il medesimo Condominio ha impugnato anche, davanti allo stesso ufficio, la relazione del 16 luglio 2015, a firma del caporeparto dell’ufficio edilizia del medesimo Comune, già richiamata nel provvedimento di cui sopra. Con sentenza del 9 gennaio 2018 il Tribunale, decidendo tanto sul ricorso quanto sui motivi aggiunti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. 2. La causa è stata riassunta davanti al Tribunale ordinario il quale, con ordinanza del 25 febbraio 2019, emessa ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha osservato il Tribunale - dopo aver richiamato il contenuto della domanda giudiziale in quella sede riproposta - che l’atto impugnato aveva natura di diffida nei confronti del Condominio attore il quale, nel riassumere la causa, aveva ribadito la domanda di annullamento dell’atto amministrativo suindicato. Ricordato che il giudice ordinario non ha il potere di dichiarare la nullità o di annullare un atto amministrativo, il Tribunale ha aggiunto che, ove pure detta domanda fosse diretta ad ottenere la sola disapplicazione dell’atto, tale potere non potrebbe essere esercitato dal giudice ordinario nel caso in esame, perché in esso l’Amministrazione è stata convenuta ed è quindi parte del giudizio, mentre la disapplicazione è consentita solo nelle cause tra privati. Ha poi rilevato il Tribunale che - alla luce del petitum sostanziale, che costituisce criterio decisivo ai fini del riparto di giurisdizione - il Condominio attore non ha lamentato di aver subito una qualche lesione del suo diritto di proprietà, ma si è piuttosto doluto del fatto che il Comune di Roma abbia individuato, in esso attore, il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad ovviare ad un suo pericolo di rovina . Lo scritto introduttivo della lite, infatti, si richiama esclusivamente alle censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in tal modo confermando che il Condominio ha inteso agire contestando il modus operandi del Comune, cioè deducendo in giudizio una pretesa che sembra essere di interesse legittimo, poiché non mette in dubbio l’esistenza del potere amministrativo esercitato. Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe, secondo il Tribunale, natura di provvedimento contingibile e urgente che l’autorità amministrativa può assumere a tutela della pubblica incolumità, tant’è che in esso si prevede anche la possibilità di un’esecuzione in danno. Detto provvedimento, quindi, è da ritenere rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche alla luce del disposto di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. q , Codice del processo amministrativo ragione per cui, ad avviso del Tribunale, la carenza di giurisdizione rendeva impossibile l’assunzione di un provvedimento di sospensione cautelare nel senso invocato dal Condominio attore. Il Condominio di omissis ha depositato atto di costituzione, con riserva di ulteriori argomentazioni e considerazioni nei termini di cui all’art. 380-ter codice di rito. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo che venga riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo. Ragioni della decisione 1. Osserva innanzitutto il Collegio che il conflitto negativo di giurisdizione è stato sollevato dal Tribunale ordinario di Roma nel rispetto dei termini di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59. Come puntualmente è stato rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, infatti, la sentenza con la quale il TAR per il Lazio ha declinato la giurisdizione è stata depositata il 9 gennaio 2018 ed è perciò passata in giudicato, ai sensi dell’art. 92 c.p.a., il successivo 9 luglio 2018, non essendovi prova che la stessa sia stata notificata allo scopo di far decorrere il termine breve per l’impugnazione. L’atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale ordinario è stato notificato il successivo 5 ottobre 2018, nel rispetto del termine trimestrale di cui al citato art. 59, comma 1. Il Tribunale, a sua volta, ha sollevato il conflitto negativo sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il che vuol dire che è stato rispettato anche l’ulteriore termine di cui al medesimo art. 59, comma 3 nè vi è stata già, nella presente vicenda, una precedente pronuncia di queste Sezioni Unite attributiva della giurisdizione. 2. Si può quindi procedere all’esame del merito. Il Condominio di omissis ha impugnato davanti al TAR per il Lazio la determinazione dirigenziale n. 2211, emessa in data 9 dicembre 2015 dall’Unità organizzativa tecnica di Roma Capitale, con cui il ricorrente era stato diffidato ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale con avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto d’ufficio, ai sensi degli artt. 56 e 94 del Regolamento edilizio urbano vigente, all’adozione dei provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica dei cittadini, a spese dei contravventori. Entrambi i giudici aditi hanno declinato la giurisdizione. 2.1. Ciò premesso, ritengono queste Sezioni Unite che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo per una serie di concorrenti ragioni. 2.2. Dalla lettura dell’originario ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio nonché dell’atto di riassunzione davanti al Tribunale ordinario si evince che il Condominio aveva contestato le modalità di esercizio del potere pubblico, e non il diritto di proprietà o altro diritto di natura economica. Il petitum sostanziale, alla luce del quale si deve ripartire la giurisdizione, era finalizzato a mettere in discussione l’individuazione del soggetto tenuto all’obbligo di manutenzione. Le doglianze erano infatti dirette ad evidenziare eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in particolare in ordine alla corretta individuazione dei proprietari tenuti alla manutenzione il che vuol dire che col ricorso si contestavano atti nei quali la P.A. aveva esplicato un proprio potere pubblico, come risulta confermato anche dell’avviso rivolto al Condominio di una possibile esecuzione in danno. Il Condominio, come correttamente rileva il Tribunale ordinario, non ha lamentato di aver subito una lesione nel suo diritto di proprietà, quanto, piuttosto, di essere stato individuato come il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad ovviare ad un suo pericolo di caduta . In altre parole, non ha messo in dubbio il potere dell’ente locale di adottare un provvedimento come quello impugnato , bensì ha contestato il modus operandi dell’ente locale convenuto , avanzando una pretesa che ha natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, giacché non contesta l’esistenza del potere, ma il concreto esercizio del medesimo. Non è corretto, perciò, quanto è stato rilevato dal TAR Lazio secondo cui, nella specie, non sarebbe stato esercitato alcun potere pubblico. È opportuno aggiungere, inoltre, che l’accertamento eventuale della sussistenza del diritto di proprietà in capo al Condominio attore - con conseguente sussistenza o meno degli obblighi imposti - potrà essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo senza efficacia di giudicato art. 8, comma 1 c.p.a. , fermo restando che il fine ultimo del giudizio in esame resta quello di verificare la correttezza del potere pubblico esercitato dall’Amministrazione capitolina. 2.3. La giurisdizione del giudice amministrativo deriva, poi, anche da un’ulteriore considerazione. Dalla lettura del provvedimento impugnato - nel quale si fa riferimento anche alla necessità di proteggere l’incolumità dei cittadini, imponendo l’obbligo al Condominio, una volta eseguiti i richiesti lavori, di dare notizia all’Amministrazione dell’eliminazione di ogni pericolo per tale incolumità - risulta evidente la sua natura di provvedimento contingibile ed urgente, come rilevato dal Tribunale ordinario e ribadito anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta. Si tratta, in altri termini, di un provvedimento da ricondurre ai poteri del sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4. Ne consegue che deve essere anche richiamato, come disposizione attributiva della giurisdizione, l’art. 133, comma 1, lett. q c.p.a., secondo cui spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato v., per un caso analogo, l’ordinanza 5 novembre 2019, n. 28331, pubblicata nelle more tra la decisione del caso odierno e la stesura della presente motivazione . 3. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti davanti al TAR competente. Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di conflitto negativo sollevato d’ufficio dal Tribunale ordinario. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al TAR competente. Nulla per le spese.