Procura speciale alle liti conferita all’estero e necessaria traduzione in italiano dell’attività certificativa

La procura speciale alle liti rilasciata all’estero risulta nulla se non vi sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio è cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità.

Con ordinanza n. 28217/19, depositata il 4 novembre, la Corte di Cassazione, chiamata ad intervenire in un giudizio di risarcimento danni a seguito della morte di una donna a seguito di un parto, interviene considerando preliminare a tutto ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza della inidoneità delle procure alle liti rilasciate da entrambi i ricorrenti. Procura speciale rilasciata da un avvocato non iscritto all’albo dei cassazionisti. Inizialmente la procura alle liti veniva conferita a due avvocati per resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado. Successivamente, uno dei due precedenti avvocati rilasciava una procura in favore di un altro avvocato e concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Tale procura è inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale. A ciò consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sé stesso né ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione. Nel caso in esame, l’avvocato che ha conferito la procura speciale non può ritenersi rappresentante o difensore del ricorrente in forza della procura generale rilasciatagli nel 2012, in quanto essa è stata rilasciata in data anteriore alla pronuncia d’appello e difetta quindi del requisito della specialità ed inoltre il professionista non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti in Cassazione. Ciò però non va ad invalidare la nomina del co-difensore iscritto invece all’albo dei cassazionisti e abilitato ad agire disgiuntamente. La mancata traduzione in italiano dell’attività certificativa. Fondato è il rilievo della nullità della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell’attività certificativa, poiché ciò contrasta con il principio secondo cui, la procura speciale alle liti rilasciata all’estero risulta essere nulla se non vi sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio è cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui abbia accertato l’identità. Nel caso di specie, la sola traduzione della procura generale alle liti, e non anche di quella speciale, non vale ad integrare tale requisito mancante che riguarda l’attività certificativa in sé. Pertanto, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 giugno – 4 novembre 2019, n. 28217 Presidente Travaglino – Relatore Sestini Rilevato che T.R. e T.C.R. agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di C.R. convivente del primo e madre del secondo , avvenuto il giorno successivo alla nascita di R. , sull’assunto che lo stesso fosse da ascrivere a responsabilità dei sanitari che avevano prestato assistenza al parto a tal fine convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera omissis , nonché i medici D.R.P.F. e S.F. i quali chiamarono in causa l’ostetrica V.L. tutti resistettero alla domanda attorea a chiamarono in manleva le rispettive assicuratrici il Tribunale di Roma condannò la sola Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni liquidati in 400,000,00 Euro in favore del convivente e in 600.000,00 Euro in favore del figlio della vittima , disponendo altresì la manleva, per la quota del 35%, a carico della coassicuratrice Ina Assitalia la sentenza venne impugnata dalla Generali Italia già Ina Assitalia e, con appello incidentale, dalla Azienda Ospedaliera la Corte di Appello di Roma, disposta una c.t.u. medico-legale non espletata in primo grado , ha riformato la sentenza, rigettando le domande attoree e compensando le spese di lite hanno proposto ricorso per cassazione T.R. e T.C.R. , affidandosi a tre motivi hanno resistito, con distinti controricorsi, la Azienda Ospedaliera omissis che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato , nonché D.R.P.F. , S.F. , la Generali Italia s.p.a. e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a I T. , il D.R. , il S. e la Generali Italia hanno depositato memoria. Considerato che risulta preliminare e assorbente il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza della inidoneità delle procure alle liti rilasciate da entrambi i ricorrenti. Considerato, quanto alla posizione di T.R. , che al ricorso è allegata una procura generale alle liti autenticata dal Consolato Generale d’Italia di Los Angeles rilasciata in data 9.10.2012 in favore degli avvocati Emilio Malaspina e Angela Speranza, che -fra l’altro conferisce a detti professionisti la facoltà di resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado emessa nella presente controversia di seguito alla suddetta procura è spillata una procura alle liti , datata 16.3.2017, rilasciata dall’avv. Malaspina in favore dell’avv. Andrea Sticca di Roma e concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 303/17 della Corte di Appello di Roma, oggetto dell’odierno ricorso sottoscritto dagli avvocati Malaspina e Sticca, che hanno dichiarato di agire congiuntamente e disgiuntamente la procura rilasciata dall’avv. Malaspina all’avv. Sticca è, all’evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, nè a sé stesso nè ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione Cass. n., 11765/2002 cfr. anche Cass. n. 7975/1995 nè può ritenersi che l’avv. Malaspina potesse comunque rappresentare e difendere il T. in forza della procura generale del 2012, in quanto la stessa è stata rilasciata in data anteriore alla pronuncia di appello e difetta quindi del requisito della specialità cfr. Cass. n. 1249/1992 e, altresì, perché il professionista non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione. Considerato, quanto alla posizione di T.C.R. , che non appare fondata l’eccezione di inidoneità della procura alle liti sollevata dal controricorrente D.R. sul rilievo che uno solo dei due difensori nominati è iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione sebbene l’avv. Malaspina non risulti iscritto all’albo, deve tuttavia ritenersi che la nomina di un difensore privo di ius postulandi quale appunto il Malaspina non valga a invalidare la nomina del co-difensore avv. Sticca, iscritto all’albo dei cassazionisti e abilitato ad agire anche disgiuntamente risulta, invece, fondato il rilievo della nullità della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell’attività certificativa svolta, alla luce del principio secondo cui la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille , in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto Cass. n. 11165/2015 conf. Cass. n. 8174/2018 nel caso specifico, infatti, l’atto allegato al ricorso consta di un authentication certificate e di una certification formulate entrambe in lingua inglese e prive di traduzione in italiano nè può ritenersi che la circostanza che risulti, invece, tradotta la procura generale alle liti generai power of attorney for litigations valga a integrare il requisito mancante, che concerne l’attività certificativa in sé Deve ritenersi pertanto che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Azienda Ospedaliera sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2005 sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.