Mediazione immobiliare: accettazione della proposta mediante telegramma

Telegramma e raccomandata senza avviso di ricevimento si presumono ricevute salvo prova contraria. Il giudice può valutare la prova contraria alla presunzione di ricezione del telegramma.

Telegramma e la raccomandata, anche in assenza di avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione alla quale consegue la presunzione di arrivo al destinatario alla quale la parte non può limitarsi ad opporre la semplice mancata ricezione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27256/19, depositata il 24 ottobre. Il caso. Una s.r.l. avente ad oggetto attività di intermediazione chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la riscossione di credito dovuto per attività di intermediazione. L’ingiunto si opponeva. Tribunale e Corte d’Appello, rispettivamente, accoglievano e confermavano l’opposizione e conseguente revoca dell’ingiunzione. I giudici ritenevano non dovuto alcun diritto di intermediazione, atteso che la conclusione dell’affare non derivava dall’accettazione della proposta veicolata dalla parte originariamente ricorrente. La società proponeva ricorso per cassazione. La prova dell’avvenuta consegna. I Giudici di merito, nell’accogliere l’opposizione, hanno applicato il principio a tenore del quale il telegramma e la raccomandata, anche in assenza di avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione alla quale consegue la presunzione di arrivo al destinatario alla quale la parte non può limitarsi ad opporre la semplice mancata ricezione – Cass. 13488/2011. Pertanto, hanno ritenuto provata la mancata ricezione. Telegramma ed accettazione della proposta. L’accettazione della proposta risultava essere stata comunicata a mezzo telegramma. L’acquirente, nel giudizio di primo e secondo grado, aveva fornito prova della mancata ricezione. La presunzione di conoscenza dell’accettazione, documentata mediate prova fornita da poste italiana, per i Giudici di merito, era stata superata con prova contraria purtroppo, non si comprende come . I Giudici di legittimità hanno ritenuto il percorso logico argomentativo, formulato dai Giudici di merito, inoppugnabile, pertanto il ricorso è respinto e la sentenza impugnata e confermata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 maggio – 24 ottobre 2019, n. 27256 Presidente Lombardo – Relatore Oricchio Rilevato che è stata impugnata da Aurelia Immobiliare S.r.l. la sentenza n. 6734/2017 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso della parte intimata. Deve riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato il gravame innanzi ad essa interposto dall’odierna società ricorrente avverso la decisione n. 1893/2011 del Tribunale di Roma. Con tale decisone il Giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierno controricorrente avverso D.I. per il pagamento di compenso per provvigione pretesa in relazione ad asserita attività di mediazione svolta per la compravendita di un immobile in Roma. La Corte territoriale, nel confermare la decisione del Tribunale di prima istanza, riteneva non conclusa con accettazione la proposta di acquisto e, quindi, insussistente il diritto al versamento della ingiunta provvigione. Considerato che 1. - Col primo motivo del ricorso motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di norme di legge, in particolare degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1 - L’impugnata sentenza ha valutato e ritenuto che la presunzione dell’arrivo dell’atto di accettazione della proposta al destinatario e della sua conoscenza, ai sensi dell’art. 1335 c.c., è stata vinta dalla prova contraria del M. . La valutazione della Corte territoriale, fra l’altro, ha fatto corretta applicazione del principio enunciato da Cass. n. 13488/2011, che ribadisce la superabilità mediante prova contraria della suddetta presunzione di arrivo dell’atto al destinatario nè parte ricorrente espone con quale norma o altro principio giurisprudenziale contrasterebbe la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte . Il motivo risulta, quindi, del tutto orientato ad ottenere inammissibilmente, attraverso l’uso strumentale della deduzione di vizi di legge, un sostanziale riesame nel merito della suddetta valutazione congruamente svolta dai Giudici del fatto Cass. S.U. n. 24148/2013 . Il motivo è, quindi, inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. 2.1. - Parte ricorrente lamenta la mancata valutazione della attestazione di Poste Italiane , ritenendo che tale mancata valutazione sostanzia errore in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 . Parte ricorrente, al riguardo, invoca il principio rinvenuto nel precedente di cui all’invocata Cass. n. 12514/2013 che, per l’appunto, afferma la ricorrenza del detto errore nel caso di mancata valutazione di una prova documentai Senonché la decisione gravata non ha omesso la valutazione della prova documentale offerta, ma ha consentito il possibile superamento della stessa alla stregua della propria valutazione e secondo l’accennato noto orientamento che afferma superabilità della presunzione di legge per effetto di prova contaria. La sentenza impugnata, difatti, più che omettere la valutazione cui sopra si accenna ha fatto corretta applicazione del pertinente principio per cui, proprio con riferimento alla ricezione di telegramma che, nella fattispecie era quello con cui si comunicava l’accettazione della proposta la produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto Cass. civ., Sez. 3, Sent. 20/06/2011 n. 13488 . Nè la società ricorrente può ammissibilmente rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti svolti dai giudici del merito Cass. n. 9097/2017 . Il motivi è, quindi, infondato e va respinto. 3. - Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. 4. - Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo. 5. - Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.