La domanda di protezione internazionale non rende invalido il decreto di espulsione

Se lo straniero, dopo essere stato raggiunto dalla notifica del decreto di espulsione, presenti domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice dinanzi al quale è impugnato il provvedimento di espulsione non ha alcun obbligo di sospendere il relativo giudizio. Ed inoltre, la suddetta domanda non rende invalido il decreto di espulsione, ma ne sospende l’efficacia fino alla decisione della Commissione territorialmente competente sulla domanda di espulsione.

Questo è quanto affermato nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27077/19, depositata il 23 ottobre. Nell’ottobre 2017 il Prefetto di Caltanissetta ordinava l’espulsione dall’Italia di un cittadino nigeriano, fondando il decreto di espulsione su due ragioni sul fatto che l’espulso era da ritenersi pericoloso per la sicurezza pubblica e sul fatto che allo stesso era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il GdP, dinanzi al quale lo straniero impugnava il decreto di espulsione rigettava l’opposizione. Pertanto, lo straniero stesso impugna l’ordinanza del GdP in Cassazione. L’espulsione dello straniero. Intervenuta sul punto la Suprema Corte e in applicazione del regime ratione temporis al caso di specie afferma che quando, dopo l’emissione di un decreto prefettizio di espulsione adottato per pericolosità sociale dello straniero, questi presenti una domanda di protezione internazionale, i principi da applicare sono i seguenti la suddetta domanda di protezione internazionale non rende invalido il decreto di espulsione, ma ne sospende l’efficacia fino alla decisione della Commissione territorialmente competente sulla domanda di espulsione se tale domanda sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era pervenuta quando venne proposta la domanda se la domanda viene accolta, l’acquisizione da parte dello straniero di un autonomo titolo di soggiorno non ne impedirà comunque l’espulsione, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 d.lgs. 19/11/2007, n. 251 e cioè quando lo straniero sia pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica , da valutare caso per caso . Sulla base degli esposti principi di diritto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 settembre – 23 ottobre 2019, n. 27077 Presidente Campanile – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Il 25.10.2017 il Prefetto di Caltanissetta ordinò l’espulsione dall’Italia di T.P.O. , cittadino nigeriano. Il decreto prefettizio di espulsione venne fondato - lo si rileva dalla ordinanza impugnata dinanzi a questa Corte - su due ragioni, ovvero - sul fatto che l’espulso era da ritenersi pericoloso per la sicurezza pubblica, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 4, lett. a - sul fatto che allo stesso era stato negato, con decreto questorile del 25.9.2017, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. Il decreto prefettizio di espulsione venne impugnato dallo straniero dinanzi al Giudice di pace di Caltanissetta. Con ordinanza 23.7.2018 il Giudice di pace di Caltanissetta rigettò l’opposizione. Nella suddetta ordinanza si legge che il ricorrente con la sua opposizione si era limitato ad evidenziare l’omessa motivazione delle ragioni giustificative dell’espulsione. 3. L’ordinanza del Giudice di pace di Caltanissetta sopra ricordata è stata impugnata per cassazione da T.P.O. con ricorso fondato su cinque motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno. 4. La causa, già fissata per la trattazione camerale nella data dell’8.4.2019, con ordinanza interlocutoria 20.5.2019 n. 13540 è stata rinviata alla pubblica udienza, sul presupposto sul tema posto da uno dei motivi di ricorso il quinto esistesse un contrasto nella giurisprudenza della Corte, concernente gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta dopo che il richiedente sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - la violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3 recante Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale , convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 . Nell’illustrazione del motivo viene formulata una censura così riassumibile - il questore di Caltanissetta aveva negato all’odierno ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno, già concessogli per motivi umanitari - quel provvedimento era stato da lui impugnato dinanzi al Tribunale di Caltanissetta - l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione sarebbe, secondo il ricorrente, una causa connessa con l’impugnazione del decreto questorile di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - ergo, era il Tribunale di Caltanissetta competente a conoscere ratione materiae anche dell’impugnazione del decreto di espulsione. 1.2. Il motivo è inammissibile per varie ed indipendenti ragioni. In primo luogo è inammissibile per difetto di decisività. Il ricorrente, infatti, in alcun punto del proprio ricorso precisa che esito avrebbe avuto la causa ritenuta connessa. Ne consegue che della censura con cui si lamenta la violazione delle regole sulla connessione e la mancata sospensione del giudizio è impossibile stabilire la rilevanza, ovvio essendo che, se il preteso giudizio presupposto fosse ormai definito, anche in caso di accoglimento del presente ricorso il giudice del rinvio non potrebbe certo dichiarare la connessione tra una causa pendente ed una conclusa. In secondo luogo, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto sostiene una tesi giuridica contrastante col consolidato orientamento di questa Corte, senza addurre concreti elementi per confutarla. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che se lo straniero, dopo essere stato raggiunto dalla notifica del decreto di espulsione, presenti domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice dinanzi al quale è impugnato il provvedimento di espulsione non ha alcun obbligo di sospendere il relativo giudizio ex art. 295 c.p.c., poiché l’accertamento in ordine all’esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato, come nel caso di richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato politico, non si pone in nesso di pregiudizialità con l’opposizione all’espulsione così Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018, Rv. 651500 - 02 nello stesso senso, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018, Rv. 649334 - 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016, Rv. 640104 - 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14610 del 13/07/2015, Rv. 635964 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 20886 del 08/10/2010, Rv. 614257 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 22367 del 25/10/2007, Rv. 599723 - 01 . Tutte le decisioni appena ricordate hanno già negato che possa dirsi esistente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra a l’impugnazione dinanzi al giudice ordinario del decreto di espulsione, e l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del medesimo provvedimento, per vizi di merito b l’impugnazione dinanzi al Giudice di pace del decreto di espulsione, e la pendenza del procedimento per l’accertamento dello status di rifugiato. A fortiori, pertanto, tale nesso di pregiudizialità dovrà negarsi nel caso, come il presente, in cui lo straniero dopo avere impugnato il decreto questorile di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia raggiunto da un decreto di espulsione per motivi di sicurezza pubblica, e provveda ad impugnare anche quest’ultimo. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e L. n. 241 del 1990, art. 3. Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà varie censure, giustapposte quando non frammiste tra loro. Il ricorrente si duole infatti che a il prefetto non ha motivato il decreto di espulsione sia in merito alla pericolosità sociale, sia in merito al pericolo di fuga b il Giudice di pace non ha motivato la sua ordinanza di rigetto dell’impugnativa del decreto di espulsione, sia in merito alla pericolosità sociale che al pericolo di fuga c il decreto prefettizio di espulsione non contiene l’informativa sulla facoltà di rimpatriare spontaneamente. 2.2. La censura sub a , con cui il ricorrente lamenta in sostanza un vizio della motivazione del provvedimento di espulsione, è inammissibile - sia ex art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente nè trascrive, nè riassume, i contenuti del decreto di espulsione - sia perché non può ovviamente dedursi in sede di legittimità un vizio del provvedimento amministrativo impugnato dinanzi al Giudice di pace, ma solo un vizio dell’ordinanza pronunciata da quest’ultimo. 2.3. La censura sub b è infondata il Giudice di pace ha infatti adottato una motivazione non ambigua e non inintelligibile, osservando che i motivi posti dal prefetto a fondamento del provvedimento di espulsione erano fondati in fatto e legittimi in diritto. Nè, come noto, la mera insufficienza della motivazione può essere ancora censurata in sede di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . 2.4. La censura sub c , infine con la quale il ricorrente si duole dell’omessa informativa sulla facoltà di rimpatriare spontaneamente è inammissibile sia perché nuova dall’ordinanza impugnata, infatti, non risulta che essa sia stata prospettata dinanzi al Giudice di pace nè il ricorrente, sul quale incombeva a pena di inammissibilità il relativo onere, ha indicato nel proprio ricorso con quale atto ed in quali termini abbia mai sollevato nella fase di merito la questione in esame sia in ogni caso perché anch’essa invoca inammissibilmente non un vizio dell’ordinanza impugnata, ma un vizio del provvedimento amministrativo. 3. Il terzo motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1. Nella illustrazione del motivo è contenuta una censura analoga a quella contenuta nel secondo motivo e cioè che tanto il decreto d’espulsione, quanto l’ordinanza del giudice di pace, non avrebbero correttamente motivato in merito al requisito della pericolosità sociale dell’espulso. 3.2. Il motivo è inammissibile. Stabilire se un soggetto sia o non sia pericoloso non è una valutazione in diritto, ma un accertamento di fatto. Ma gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito non sono più sindacabili in sede di legittimità per vizio di motivazione, salvo le ipotesi estreme in cui la motivazione manchi o sia del tutto inintelligibile. Nè l’una, nè l’altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie. Il Giudice di pace, infatti, ha dato conto nel suo provvedimento che l’espulso aveva precedenti penali per lesioni, minacce, droga, riduzione in schiavitù, stupro e sequestro di persona. Si tratta di una motivazione stringata, ma è pur sempre una motivazione, implicita ma inequivoca, sulla sussistenza di pericolosità sociale, che il Giudice di pace ha evidentemente desunta dalla gravità dei reati commessi. 4. Il quarto motivo di ricorso. 4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 10 e 19. Anche questo motivo, sebbene formalmente unitario, contiene due censure. Con una prima censura il ricorrente espone che nel 2013, all’esito del giudizio da lui incardinato nei confronti dell’amministrazione dell’interno, ottenne un permesso di soggiorno per motivi umanitari. In quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, osserva il ricorrente, egli non poteva essere espulso, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 4. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che egli non poteva essere espulso anche ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, perché se lo fosse nel suo Paese sarebbe inevitabilmente ucciso o sarebbe comunque vittima di persecuzioni. 4.2. Ambedue le censure appena riassunte sono inammissibili perché a sono nuove, in quanto dall’ordinanza impugnata non risultano proposte nella fase di merito, nè il ricorrente indica nel proprio ricorso in quale atto ed in quali termini furono proposte nella fase di merito b si fondano su atti la sentenza del 2013 che accordò lo status di rifugiato dei quali nel ricorso non si dice se e quando furono prodotti, nè quale nè sia il contenuto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 . 4.3. Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che ambedue le censure contenute nel quarto motivo sono anche manifestamente infondate la prima censura è infondata, poiché al momento dell’espulsione il ricorrente non era più titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nè la legittimità del diniego di rinnovo di quel permesso forma oggetto del presente giudizio. La seconda censura, poi, è infondata poiché la circostanza che nel suo Paese il ricorrente sarebbe inevitabilmente ucciso resta una mera proclamazione teorica. 5. Il quinto motivo di ricorso. 5.1. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 . Al di là di tale intitolazione, il cuore della censura consiste nell’invocazione del principio di diritto secondo cui chi ha proposto una domanda di protezione internazionale non può essere espulso, sino a che non divenga definitiva la decisione giurisdizionale reiettiva della sua istanza. Sicché, conclude il ricorrente, non essendosi il Giudice di pace attenuto a tale principio, la sua ordinanza andrebbe cassata. 5.2. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorrente sostiene che erroneamente il Giudice di pace avrebbe convalidato una espulsione che in realtà non poteva essere eseguita, poiché egli aveva avanzato una domanda di protezione internazionale, ed era in attesa di conoscerne l’esito. Il ricorrente tuttavia non chiarisce nel ricorso se e come questa procedura si sia conclusa ed anzi nella pubblica udienza il suo difensore ha dichiarato che essa si è conclusa con esito negativo. Il ricorrente, pertanto, non ha messo in condizione questa Corte di valutare se il suo ricorso sia sorretto da un giuridico interesse, ex art. 100 c.p.c. ed infatti, ove la sua domanda di protezione fosse stata medio tempore rigettata con statuizione definitiva, sarebbe impensabile cassare l’ordinanza impugnata, al solo scopo di far dichiarare al giudice del rinvio che, essendosi esaurita con un nulla di fatto la procedura per la concessione della protezione internazionale, l’odierno ricorrente può essere espulso. 5.3. In ogni caso e nel merito, comunque, il motivo sarebbe altresì infondato. Giova, innanzitutto, ricordare la sequenza dei fatti - T.P.O. il 25.10.2017 è stato espulso dal prefetto, in quanto persona pericolosa per la pubblica sicurezza - il giorno dopo, 26.10.2017, T.P.O. che si trovava in Italia almeno dal 2015 ha presentato una domanda di concessione della protezione internazionale - il 23.11.2017 ha proposto l’opposizione all’espulsione, deducendo tra l’altro di avere presentato una domanda di protezione, e che per questa ragione il provvedimento di espulsione non poteva essere adottato e non soltanto che non potesse essere eseguito così si afferma a p. 19, quarto capoverso, del ricorso per cassazione . 5.4. Ciò posto in facto, rileva in iure la Corte che il diritto a permanere in Italia durante la pendenza della procedura di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 7, comma 2, irrilevante, per contro, è ai nostri fini l’altra norma invocata dal ricorrente, ovvero il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, il quale riguarda la sospensione del procedimento penale iniziato per il reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato . Tale norma stabilisce che il richiedente asilo sia dalla legge autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione al caso di specie non è applicabile ratione temporis la novella introdotta del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 9, comma 1, lett. a , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, la quale ha modificato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 2, stabilendo che la domanda di protezione non impedisce l’espulsione, quando sia proposta al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale . 5.5. Il diritto del richiedente asilo di rimanere nello Stato ospitante sino alla definizione della relativa procedura è teoricamente confliggente col dovere dello Stato di allontanare e rimpatriare i cittadini extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare, ed a fortiori coloro, tra essi, che siano pericolosi per la sicurezza pubblica. Tanto quel diritto, quanto quel dovere, sono imposti da norme sovranazionali. Il diritto del richiedente asilo di non essere allontanato è sancito dall’art. 9, comma 1, della Direttiva 2013/32/UE, il quale stabilisce che i richiedenti protezione sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado . Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno . L’obbligo dello Stato di espellere gli irregolari è anch’esso imposto da una norma comunitaria l’art. 6, comma 1, della Direttiva 2008/115/UE, il quale stabilisce che gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare . 5.6. L’apparente antinomia tra il diritto del richiedente asilo di non essere espulso, e il dovere dello Stato di espellere gli irregolari, è stata da tempo composta in via interpretativa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Questa ha affermato, al riguardo, quattro principi a il primo principio è che colui il quale abbia presentato una domanda di protezione non può essere considerato irregolare , ai fini dell’espulsione, sino a che non sia conclusa la relativa procedura Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C-534/11 b il secondo principio è che il richiedente protezione, sebbene non possa essere espulso, possa nondimeno essere trattenuto negli appositi centri, quando lo impongano esigenze cautelari da valutare caso per caso Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C534/11 c il terzo principio è che la proposizione d’una domanda di protezione dopo che il richiedente sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione non comporta affatto la caducazione di quest’ultimo provvedimento, ma solo la sua ineseguibilità, sino a quando la procedura volta alla concessione della protezione non sia conclusa Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15 d il quarto principio è che, se la domanda di protezione sia rigettata, il decreto di espulsione riacquista l’efficacia temporaneamente sospesa, e la procedura di espulsione riprenderà esattamente dal punto in cui la domanda di protezione l’aveva interrotta Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15 . In particolare, nella decisione 15.2.2016 appena ricordata, il giudice rimettente aveva dubitato della conformità alla Carta fondamentale dell’UE dell’art. 8 della Direttiva 2013/32, nella parte in cui consentiva di trattenere in un Centro lo straniero già espulso, ma che avesse presentato una nuova domanda di protezione internazionale. In quel caso la CGUE ha affermato che a la garanzia della sicurezza pubblica è il fine della direttiva 2008/115, e tale fine non può essere aggirato con condotte elusive quali, tra l’altro, la reiterazione ad arte delle domande di protezione b la presentazione d’una domanda di protezione internazionale può comportare non già l’azzeramento del provvedimento espulsivo, ma solo la sua sospensione a far data dalla presentazione della domanda c in caso di rigetto della domanda di protezione anche solo in primo grado, la procedura espulsiva riprenderà dal punto in cui si era interrotta. Nel § 74 della suddetta sentenza si afferma, in particolare, che la presentazione di una domanda anche reiterata di protezione internazionale non osta all’adozione, nei confronti del richiedente, di una misura di trattenimento , poiché questo non ha la conseguenza di privare il richiedente del diritto di rimanere nello Stato membro ai soli fini della procedura di protezione internazionale . Il successivo § 75 della citata pronuncia, poi, soggiunge che l’effetto utile della direttiva 2008/115 impedisce di ritenere che la sola presentazione d’una domanda d’asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrio possa avere l’effetto d’invalidare de iure qualsiasi decisione di rimpatrio che fosse stata precedentemente adottata. Deve, invece, secondo la Corte di Lussemburgo ritenersi che in forza della menzionata direttiva l’espulsione o la procedura finalizzata all’espulsione non sia annullate, ma solo sospese dalla presentazione d’una domanda di protezione, e che pertanto la procedura di espulsione possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa . Ciò in quanto gli Stati membri sono tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare . Ed infatti, ha concluso la Corte di Lussemburgo, gli Stati membri hanno l’obbligo di procedere all’allontanamento degli stranieri irregolarmente soggiornanti, obbligo che deve essere adempiuto con la massima celerità e tale obbligo non sarebbe rispettato se l’allontanamento fosse ritardato dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, una procedura di espulsione dovesse essere ripresa non alla fase in cui è stata interrotta, bensì al suo inizio . 5.7. Ciò posto, è noto che il giudice nazionale ha l’obbligo di interpretare il diritto interno in modo coerente con l’interpretazione che del diritto comunitario ha dato il giudice comunitario ex plurimis, Corte giust. UE, 19-04-2016, Dansk Industri, in causa C-441/14 Corte giust. CE, 06-12-2005, Gaston Schul, in causa C-461/03 . Alla luce, dunque, delle norme comunitarie sopra ricordate, deve concludersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1, cit., non può essere affatto interpretato nel senso che la proposizione d’una domanda di protezione successiva all’emissione d’un decreto di espulsione a carico del richiedente comporti ipso iure la nullità sopravvenuta di quest’ultimo. Quella norma vuol dire unicamente che, nelle more della procedura di esame della domanda di protezione, è inibita l’eseguibilità di eventuali provvedimenti di espulsione pregressi. Se, infatti, così non fosse, e si ritenesse che fosse addirittura nullo il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di chi abbia presentato una domanda di protezione internazionale, si perverrebbe e due risultati inaccettabili uno per la logica, l’altro per il diritto. Risultato inaccettabile per la logica - e come tale non consentito dal canone ermeneutico c.d. dell’interpretazione sistematica, secondo cui le norme di qualsiasi ordinamento dovrebbero costituire un unicum armonico e privo di antinomie - sarebbe quello di far dipendere la validità d’un provvedimento amministrativo il decreto di espulsione da una scelta soggettiva della persona che ne sia destinataria, alla quale basterebbe presentare una domanda amministrativa per invalidare il provvedimento a sé sfavorevole. Risultato inaccettabile per il diritto sarebbe quello di adottare una interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 in contrasto frontale con l’obbligo di cui all’art. 6 della Direttiva 2008/115, il cui scopo, come s’è visto, ad avviso della Corte di Lussemburgo resterebbe frustrato, se l’allontanamento dell’irregolare fosse ritardato dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, una procedura di espulsione dovesse essere ripresa non alla fase in cui è stata interrotta, bensì al suo inizio Corte giust. UE, 15.2.2016, 3.N., in causa C-601/15 . 5.8. Resta da aggiungere, per completezza, che la conclusione appena esposta non contrasta coi precedenti invocati dal ricorrente, nè sussiste il contrasto di giurisprudenza segnalato dall’ordinanza interlocutoria con cui il presente giudizio è stato rimesso alla pubblica udienza. 5.8.1. Quanto al primo aspetto, rileva la Corte che il ricorrente ha invocato, a sostegno del quinto motivo del proprio ricorso p. 20 , la decisione pronunciata da Sez. 1, Ordinanza n. 12476 del 21.5.2018. Quella decisione tuttavia non è pertinente rispetto al nostro caso. Essa, infatti, aveva ad oggetto non già il problema qui in esame se sia valido, e se sia eseguibile, il decreto prefettizio di espulsione per pericolosità sociale, quando dopo l’emissione di esso la persone che ne sia attinta abbia proposto una domanda di protezione internazionale , ma un problema ben diverso e cioè se, ed a quali condizioni, la sentenza emessa all’esito del primo grado del giudizio di impugnazione del diniego di concessione della protezione internazionale abbia efficacia esecutiva e possa sospendere l’esecutività d’un decreto di espulsione. Lì, dunque, si trattava di stabilire se fosse provvisoriamente esecutiva la decisione di primo grado, reiettiva dell’impugnazione del diniego di protezione nel caso odierno, invece, si tratta di stabilire se sia valido e non solo se sia eseguibile un provvedimento di espulsione adottato prima ed a prescindere dalla domanda di protezione internazionale. 5.8.2. Nemmeno può dirsi che, sulla questione oggetto del ricorso, esista un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. L’ordinanza interlocutoria 20.5.2019 n. 13540 segnala, sul punto, una antinomia tra la decisione pronunciata da Sez. 6 - 1, Ordinanza n 19819 del 26/07/2018, Rv. 650342 - 01, che parrebbe favorevole alla tesi propugnata dall’odierno ricorrente e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018, Rv. 651500 - 02, che parrebbe invece ad essa contraria. Tuttavia, ove si sposti l’attenzione dalle massime di tali provvedimenti alle fattispecie concrete da esse decise, ci si avvede che esse avevano ad oggetto vicende diverse, e che le due decisioni sopra indicato non sono affatto in contrasto. In particolare, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19819 del 26/07/2018, Rv. 650342 - 01, aveva ad oggetto un caso in cui lo straniero, dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione e dopo averlo impugnato, aveva avanzato anche la domanda di protezione internazionale. Ed in quel caso questa Corte ha stabilito che, in pendenza dell’esame della domanda di protezione, lo straniero anche irregolare non può essere espulso, ma solo - eventualmente trattenuto negli appositi centri. La decisione pronunciata da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018, invece, aveva ad oggetto una questione ben diversa e cioè se un provvedimento di espulsione potesse ritenersi decaduto ipso facto sol perché l’espellendo abbia proposto una domanda di protezione. Ed a tale quesito la decisione appena ricordata diede risposta negativa, stabilendo che la proposizione d’una domanda di protezione dopo un provvedimento di espulsione non incide sulla legittimità dell’espulsione, ma può incidere eventualmente sulla sua eseguibilità, come si evince dal passaggio motivazionale in cui si afferma che l’accertamento in ordine all’esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato quale la protezione internazionale non si pone in nesso di pregiudizialità con l’opposizione all’espulsione . Le due decisioni, lungi dall’essere in contrasto, sono dunque complementari la prima ha affermato il principio che chi ha chiesto la protezione internazionale non può essere espulso la seconda ha chiarito che la domanda di protezione proposta dopo l’espulsione non rende nullo il decreto di espulsione, ma ne sospende l’efficacia. 5.9. Alla luce di quanto precede, e secondo il regime applicabile ratione temporis al caso di specie ossia anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, cit. , deve concludersi che quando, dopo l’emissione di un decreto di espulsione adottato per la pericolosità sociale dello straniero, questi presenti una domanda di protezione internazionale, i principi di diritto applicabili saranno i seguenti - la domanda di protezione non rende invalido il decreto di espulsione, ma ne sospende l’efficacia sino alla decisione della Commissione Territoriale sulla domanda di espulsione - se la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era pervenuta quando venne proposta la domanda di espulsione - se la domanda di protezione sia accolta, l’acquisizione da parte dello straniero di un autonomo titolo di soggiorno non ne impedirà comunque l’espulsione, ove ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 20 e cioè quando lo straniero sia pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica , da valutare caso per caso. 6. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. la Corte di cassazione - dichiara inammissibile il ricorso - condanna T.P.O. alla rifusione in favore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.