Valida la notifica consegnata nel domicilio del destinatario a persona di cui non viene precisata la qualità

Non si configura alcuna nullità nel caso in cui la notificazione venga consegnata presso il domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento sia stato firmato dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che ne risulti la qualità ovvero il rapporto con il destinatario, potendosi superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26705/19, depositata il 21 ottobre. La vicenda. Il Tribunale di Trani accoglieva l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentante di una società avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e Finanza per via della violazione dell’art. 58, comma 1, d.l. n. 231/2007 effettuazione di operazioni finanziarie senza l’osservanza delle modalità previste dall’art. 49, comma 5, decreto citato . L’opposizione aveva ad oggetto il fatto che la notificazione del verbale di contestazione della violazione era stata effettuata servendosi del servizio postale, mediante consegna del plico nelle mani di persona di cui non era stata indicata la qualità ovvero il rapporto con i destinatari. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello capovolge la decisione, riconoscendo che l’Amministrazione aveva notificato il verbale mediante spedizione diretta, e non per mezzo dell’ufficiale giudiziario. L’attuale ricorrente propone, dunque, ricorso per cassazione, sostenendo che la mancata indicazione della qualità del consegnatario impedirebbe di ritenere operante la presunzione di cui all’art. 1335 c.c Resiste con controricorso il Ministero, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto la rinnovazione della notificazione eseguita telematicamente non comprendeva il ricorso per cassazione. Notificazione telematica. La Suprema Corte esamina, in via preliminare, l’eccezione sollevata dal controricorrente, osservando come il ricorrente abbia depositato in formato cartaceo con l’attestazione di conformità dei documenti informatici da cui sono tratti il messaggio di trasmissione mediante PEC, i suoi allegati che includevano anche il ricorso per cassazione e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dalla legge. Gli Ermellini rilevano che tali adempimenti sono pienamente conformi agli orientamenti di legittimità sul tema, evidenziando che la ricevuta di avvenuta consegna RAC rilasciata dal gestore della PEC del destinatario costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario . Non avendo il Ministero fornito tale prova, l’eccezione viene rigettata. Il destinatario della notificazione. La Corte di Cassazione dichiara infondato il ricorso, rilevando che la notificazione effettuata dal ricorrente non dà luogo ad alcuna nullità qualora essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona trovata in tal sede dall’ufficiale postale senza che venga resa evidente la sua qualità ovvero la sua relazione con il destinatario effettivo, superando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. solo quando il destinatario dimostri di essere stato nell’impossibilità di prendere cognizione del plico senza sua colpa. Avendo il Giudice applicato correttamente tali principi, il ricorso viene di conseguenza rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 maggio – 21 ottobre 2019, n. 26705 Presidente Lombardo – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Trani ha accolto l’opposizione proposta da D.V.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della EDIL SA.BA s.r.l. contro ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e Finanza per la violazione del D.L. 21 novembre 2007, art. 58, comma 1, effettuazione di operazioni finanziarie senza l’osservanza delle modalità previste dal D.L. n. 231 del 2007, art. 49, comma 5 . Gli opponenti avevano dedotto che la notificazione del verbale di contestazione della violazione era stata eseguita a mezzo del servizio postale, con consegna del plico in mani di persona di cui nell’avviso di ricevimento non era indicata la qualità, nè il rapporto con i destinatari della notificazione. Il tribunale ha accolto l’opposizione, riconoscendo la nullità della notificazione nei termini dedotti dagli ingiunti. La Corte d’appello di Bari è andata in contrario avviso, riconoscendo che l’amministrazione aveva notificato il verbale non tramite ufficiale giudiziario, ma mediante spedizione diretta. Conseguentemente le indicazioni che dovevano risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione non erano quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte nel regolamento postale per la raccomandata ordinaria, con l’ulteriore conseguenza che spettava al destinatario l’onere di provare di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di acquisire conoscenza dell’atto, in applicazione della norma di cui all’art. 1335 c.c La corte ha osservato che, nella specie, tale prova non era stata fornita, essendo irrilevante che la persona cui l’atto fu consegnato non risultasse dallo stato di famiglia, potendo ricorrere altro tipo di rapporto, come risultava indirettamente dal fatto che la medesima persona aveva ritirato le raccomandate in date diverse e in indirizzi diversi domicilio della persona fisica e della società . Per la cassazione della sentenza D.V.L. , in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. e violazione degli artt. 24 e 111 Cost Si sostiene che la mancata indicazione, nell’avviso di ricevimento, della qualità della persona cui è stato consegnato il plico impedisce di ritenere operante la presunzione stabilita dall’art. 1335 c.c., la quale, così come applicata dalla corte d’appello, risultava altresì in contrasto con il principio dell’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa. Il Presidente della Sesta Sezione civile ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’Economia e Finanza, in quanto eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale di Bari invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Il Ministero ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. Si deduce che la rinnovazione della notificazione, eseguita per via telematica, non comprendeva il ricorso per cassazione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta inammissibilità, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380 - bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In vista dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria. In relazione all’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato osserva il collegio che i ricorrenti hanno depositato - in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC ags.rm avvocaturastato.it, dei suoi allegati, che includevano anche il ricorso per cassazione, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2. L’attività da essi compiuta è conforme agli insegnamenti della Suprema Corte in materia. Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito - in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2 Cass. n. 26102/2016 . Ci sono quindi le condizioni per dare continuità al principio secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario Cass. n. 15035/2016 n. 26102/2018 . Il Ministero controricorrente tale prova non ha fornito, sicché la eccezione va rigettata. Il ricorso è infondato. La corte d’appello ha riconosciuto che, nella specie, la notificazione del verbale con il quale fu contestata la violazione non era avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, ma in via diretta da parte dell’amministrazione, facendone derivare da ciò l’applicabilità delle norme del regolamento postale. Al fine di giustificare tale conclusione essa ha richiamato i principi di giurisprudenza di legittimità in materia di notificazione di cartelle di pagamento Cass. n. 15973/2014 , ritenendoli, applicabili, per identità di ratio, anche nella materia in esame. Tale statuizione, che costituisce l’essenziale premessa della decisione, non ha costituito oggetto di censura, il che rende un fatto ormai acquisito che la regolarità della notificazione va valutata, nella specie, in applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non di quelle della L. n. 890 del 1982 Cass. n. 29022/2017 n. 8293/2018 8086/2018 . In relazione a tale fattispecie di notificazione è stato chiarito che fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico Cass. n. 24780/2018 . La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati. Da un lato essa ha ritenuto che, essendo la comunicazione pervenuta all’indirizzo del destinatario, fosse a quel punto onere del medesimo di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico dall’altro, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha riconosciuto che la prova non era stata fornita. I richiami di giurisprudenza, operati nel ricorso a Cass. n. 9303 del 2012 e a Cass. n. 20924 del 2005 per sostenere il contrario, non sono pertinenti. In ambedue le pronunce si nega l’operatività della presunzione ex art. 1335 c.c. in forza della sola spedizione, quando manchi la prova dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. Al contrario, nel caso in esame, è un fatto oggettivo che la comunicazione è pervenuta all’indirizzo del destinatario, il quale pretende di paralizzare l’operatività della presunzione in base alla considerazione, irrilevante per quanto sopra detto, della mancata indicazione della qualità della persona cui è stato consegnato il plico. In relazione ai profili di incostituzionalità ventilati nel ricorso si deve infine rilevare che la possibilità accordata dall’art. 1335 c.c. al destinatario dell’atto, di superare la presunzione di conoscenza mediante la prova di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di averne notizia, esclude che la norma sia di per sé in contrasto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa Cass. n. 8399/1996 . Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. ridetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.