Come si perfeziona il procedimento notificatorio del ricorso per cassazione?

La Suprema Corte ribadisce che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.

Così con ordinanza n. 26646/19 depositata il 18 ottobre. Il caso. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’assistito al pagamento del compenso all’avvocato per l’attività da lui prestata, la Suprema Corte ha l’occasione di ribadire quanto affermato dalle Sezioni Unite in tema di perfezionamento del procedimento di notifica del ricorso alla controparte. Ricorso inammissibile. I Giudici di legittimità ribadiscono che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio . Pertanto, prosegue il Collegio, l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c. . Laddove però, conclude la Corte, non venga prodotto l’avviso di ricevimento, e non vi sia stata alcuna attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione deve considerarsi inammissibile, in quanto, oltre a non essere consentita la concessione di un termine per il deposito, non ricorrono neppure i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. Nella fattispecie, mancando la costituzione dell’intimato, la produzione della cartolina e un’eventuale richiesta di rimessione in termini, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 maggio – 18 ottobre 2019, n. 26646 Presidente Frasca – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. L’avv. R.G.L. convenne in giudizio V.L. davanti al Giudice pace di Forlì, chiedendo che fosse condannato a corrispondergli la somma di Euro 1.570 a titolo di compensi relativi all’attività da lui prestata in favore del medesimo in un giudizio di risarcimento danni da irragionevole durata del processo conclusosi davanti alla Corte d’appello di Ancona. Si costituì in giudizio il convenuto, sostenendo che la somma richiesta non era conforme alle tabelle professionali ed offrendo la somma di Euro 1.037,96, che venne accettata dall’attore in conto della maggiore asseritamente dovuta. Il Giudice di pace accolse in parte la domanda e riconobbe che all’attore spettava la somma da lui già accettata banco iudicis. 2. La pronuncia è stata impugnata dall’avv. R. e il Tribunale di Forlì, con sentenza del 22 novembre 2017, ha dichiarato il gravame inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Ha osservato il Tribunale che l’atto di appello era una riedizione dell’atto di citazione di primo grado e che non chiariva quali fossero le parti della sentenza meritevoli di censura, nè le relative ragioni giuridiche. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Forli ricorre l’avv. R.G.L. con atto affidato a due motivi. V.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. Rileva il Collegio, in via preliminare, che il ricorso è inammissibile per ragioni formali, posto che il ricorrente non ha provato, tramite la produzione dell’apposita cartolina, di aver perfezionato il procedimento di notifica del ricorso alla controparte. Risulta dagli atti a disposizione della Corte che il ricorrente ha spedito a mezzo posta una copia del ricorso per cassazione a V.L. , presso il domicilio da questi eletto nel giudizio di appello, ossia presso lo studio dell’avv. Arianna Pollini. Non vi è in atti, però, alcuna prova della ricezione di tale raccomandata da parte del destinatario. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. sentenza 14 gennaio 2008, n. 627, più volte ribadita dalla giurisprudenza successiva . Ora, poiché nel caso in esame l’intimato non si è costituito ed il ricorrente non si è attivato nè per produrre la cartolina attestante il ricevimento del ricorso notificato, nè per chiedere un’eventuale rimessione in termini nei termini previsti dalla suindicata pronuncia, l’esito non può essere che quello della inammissibilità. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.