Notifica a mezzo posta a destinatario assente: è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico

Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale, occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito CAD del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o il suo delegato ritirino l’atto, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156, comma 3, c.p.c

Pertanto la notificazione si dà per perfezionata a tale data ed ai fini della prova del suo perfezionamento è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione degli elementi identificativi del soggetto che ha eseguito il ritiro. Premessa. La terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26287, depositata in cancelleria in data 17 ottobre 2019, torna ad occuparsi del procedimento di perfezionamento della notifica a mezzo posta nella particolare ipotesi di destinatario temporaneamente assente. La peculiarità della vicenda è data dalla mancata produzione in giudizio della c.d. cartolina verde o avviso di ricevimento, pur in presenza dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio Postale. Il fatto. Una società conveniva in giudizio due imprese di trasporti al fine di richiedere il risarcimento del danno dalle stesse provocato e ricollegabile all’inadempimento contrattuale nel quale le stesse erano incorse stante la consegna solo parziale di una partita di merce. In primo grado la domanda veniva accolta, nella contumacia di una delle due società di trasporto. La decisione era impugnata dalla soccombente, rimasta contumace in primo grado, la quale sosteneva la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo, non avendo parte attrice prodotto in giudizio l’attestazione di avvenuta consegna del piego raccomandato. L’organo di appello in ragione di ciò riteneva il giudizio di primo grado nullo, per difetto di prova dell’avvenuta notifica dell’atto al destinatario. La decisione era quindi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il quesito di diritto posto dalla ricorrente. La ricorrente chiedeva alla Corte di legittimità se ai fini della dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c. la mancata produzione dell’avviso di ricevimento potesse essere superata dalla presenza dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. La disciplina giuridica delle notificazioni. La disciplina giuridica delle notificazioni a mezzo posta contenuta nell’art. 149 c.p.c. nonché nella legge n. 890/1982 prevede che, l’avviso di ricevimento di avvenuta notificazione debba necessariamente essere allegato all’atto, quale prova di avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. Motivo per cui la notifica non potrà dirsi perfetta senza la produzione in giudizio della cartolina verde attestante l’avvenuta consegna dell’atto, in difetto della quale il procedimento è da considerarsi giuridicamente inesistente, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tal senso Cass. Civ. n. 13639/2010 Cass. Civ. n. 16574/2014 . La sanatoria del procedimento di notificazione e la prova dell’avvenuto ritiro dell’atto presso l’ufficio postale. Pur nella consapevolezza di questo oramai consolidato principio di diritto gli Ermellini hanno tuttavia considerato la peculiarità del caso concreto in cui pur non essendovi la produzione della cartolina verde, vi era comunque la prova che il destinatario avesse ritirato l’atto giudiziario presso l’Ufficio Postale in cui lo stesso era stato depositato. Il principio del raggiungimento dello scopo. La Cassazione in questa particolare vicenda richiama il principio di cui all’art. 156 c.p.c. di sanatoria della nullità processuale per raggiungimento dello scopo. Invero, nel caso posto al suo vaglio la Corte ha ritenuto che il ritiro del plico presso l’ufficio postale presupponga in rinvenimento nella cassetta dell’avviso immesso dall’agente postale ovvero il rinvenimento del CAD i quali documenti consentirebbero al destinatario di venire a conoscenza dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale al fine di curarne il ritiro. Quindi, il ritiro dell’atto presso l’ufficio postale costituisce altresì prova indiretta dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento o del CAD, i quali sono al tempo stesso i suoi antecedenti logico giuridici. Concludendo. La Cassazione giunge quindi ad una duplice conclusione. Nell’ipotesi di destinatario presente la prova dell’avvenuta notificazione del plico giudiziario raccomandato deve essere data necessariamente con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento cd. Cartolina verde che da sola può dimostrare la data di ricezione, il luogo e le generalità del ricevente. Sicché in questa peculiare ipotesi la Cassazione ritiene che l’avviso di ricevimento del plico non possa essere sostituito da alcun documento equipollente. Da questa ipotesi si distingue invece quella in cui il destinatario risulti essere temporaneamente assente ovvero si rifiuti di ricevere l’atto. In questo caso l’avviso di ricevimento non è sufficiente al perfezionamento della notifica poiché elemento costitutivo ed essenziale del perfezionamento della notifica è la spedizione del CAD o il ritiro del plico presso l’Ufficio Postale, costituendo quest’ultimo passaggio elemento costitutivo ed essenziale del perfezionamento della notifica. Le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione l’hanno condotta all’accoglimento del ricorso con rinvio al Giudice competente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 febbraio – 17 ottobre 2019, n. 26287 Presidente Armano – Relatore D’Arrigo Fatti di causa La Rototype s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Prato la Geologistics s.p.a. oggi Agility Logistics s.r.l. e la omissis s.r.l. e ne chiedeva la condanna al risarcimento degli asseriti danni cagionati dall’inesatto adempimento di un contratto di trasporto, conclusosi con la consegna di una minima parte della merce pattuita. Si costituiva unicamente la omissis s.r.l. La Geologistics s.p.a. era dichiarata contumace. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava le due società convenute a risarcire, in ragione della metà ciascuna, il danno cagionato alla Rototype s.p.a La sentenza veniva appellata dalla Geologistics s.p.a., che assumeva di non aver ricevuto la notificazione dell’atto di citazione, con conseguente nullità dell’intero giudizio di primo grado. La omissis s.r.l., nel frattempo fallita, restava contumace. La Corte d’appello di Firenze accoglieva l’impugnazione, ritenendo che non vi fosse prova dell’avvenuta ricezione dell’atto di citazione da parte della Geologistics s.p.a. Conseguentemente, dichiarava la nullità del giudizio e rimetteva gli atti al giudice di primo grado, disponendo la restituzione all’appellante delle somme che la stessa aveva pagato in forza della provvisoria esecutività della sentenza del tribunale e condannano la Rototype s.p.a. al pagamento delle spese di lite. La Rototype s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza per due motivi. Agility Logistics s.r.l. già Geologistics s.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c Sia la Rototype s.p.a. che la Agility Logistics s.r.l. hanno depositato memorie difensive. Con ordinanza interlocutoria del 14 giugno 2018 è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento omissis s.r.l. Al contempo, in considerazione del carattere di novità della questione di diritto sottoposta all’attenzione di questa Corte, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. La Agility Logistics s.r.l. ha depositato ulteriori memorie. La curatela del fallimento omissis s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 149 e 160 c.p.c., nonché della L. n. 890 del 1982, art. 8. La censura concerne il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per difetto di prova in ordine al perfezionamento del procedimento notificatorio. La Corte d’appello ha rilevato che l’ufficiale giudiziario aveva proceduto a notificare l’atto di citazione a mezzo posta, come da relata redatta in calce all’atto medesimo che la Rototype s.p.a. aveva prodotto, unitamente all’atto di citazione, la ricevuta attestante la spedizione del plico raccomandato che, tuttavia, mancava l’avviso di ricevimento c.d. cartolina verde dell’atto giudiziario che, dunque, non vi era alcuna certezza circa l’effettiva ricezione del documento da parte del destinatario. Il ricorrente sostiene che la Geologistics s.p.a. aveva comunque ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito CAD che l’agente postale è tenuto ad inviare, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, al destinatario qualora questi sia temporaneamente assente, oppure se vi sia stato rifiuto o mancanza di soggetti deputati a ricevere la notifica. Tale circostanza consentirebbe di superare il problema dell’omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto di citazione, quantomeno ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, essendo l’atto comunque giunto a conoscenza del destinatario. Con la seconda censura la Rototype s.p.a. contesta - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - l’omesso esame di un fatto decisivo, che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, indicato nell’avviso di comunicazione di avvenuto deposito che, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, è interamente riprodotto a pag. 18 ritirato da un impiegato della Geologistics s.p.a. in data 28 febbraio 2000, come accertato dall’agente postale con relata facente fede fino a querela di falso. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. 2. Occorre anzitutto premettere che l’atto di citazione è stato notificato alla Geologistics s.p.a. a mezzo posta, come previsto dall’art. 149 c.p.c La norma prevede che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale deve essere allegato all’originale. L’avviso di ricevimento, infatti, costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. La L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8 Notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta integrano la disposizione codicistica, disciplinando nello specifico la consegna del plico da parte dell’agente postale. Si tratta di disposizioni modificate più volte nel corso degli anni. La notificazione dell’atto di citazione è avvenuta nel febbraio del 2000 e quindi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del menzionato art. 8, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza di persone abilitate a ricevere il plico, dopo il suo deposito nell’ufficio postale, non fosse data notizia al destinatario dell’avvenuto deposito con una seconda raccomandata con avviso di ricevimento. Facendo corretta applicazione di tale disciplina, l’agente postale incaricato della consegna dell’atto giudiziario notificato a mezzo posta, stante la temporanea indisponibilità di persone abilitate a riceverlo, ha immesso un avviso nella cassetta postale e ha successivamente spedito la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale. Nel giudizio innanzi ai giudici di merito non è stato prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto di citazione, ma venne versato l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell’atto di citazione presso l’ufficio postale. 3. Il quesito sottoposto a questa Corte, pertanto, è se, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ove non venga prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto, possa costituirne valido succedaneo l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito CAD . 4. La Cassazione ha già ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è indicato come l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 - 01 Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16574 del 21/07/2014, Rv. 632008 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010, Rv. 613239 - 01 . Non è stata mai presa in considerazione, tuttavia, l’ipotesi particolare - venutasi a creare nel caso di specie - in cui, pur non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento, vi sia prova che il destinatario ha ritirato l’atto giudiziario presso l’ufficio postale ove era depositato, come previsto dall’art. 149 c.p.c 5.1 Una pluralità di ragioni inducono a ritenere che il ritiro del plico presso l’ufficio postale costituisca un pieno equipollente della produzione dell’avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione. 5.2 Anzitutto, viene in rilievo il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo art. 156 c.p.c., comma 3 . Infatti, in una simile ipotesi non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l’atto giudiziario, avendolo ritirato presso l’ufficio postale. 5.3 Il ritiro del plico presso l’ufficio postale presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell’avviso immesso in cassetta in occasione dell’accesso dell’agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poiché è solo essendo in possesso di almeno uno di questi due documenti che il destinatario può recarsi all’ufficio postale e ritirare la raccomandata, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie. Pertanto, il ritiro del plico presso l’ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce prova indiretta dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico. 5.4 D’altro canto, la ragione decisiva per la quale si ritiene che l’avviso di ricevimento del plico non possa essere sostituito da documenti equipollenti sta nel fatto che è soltanto mediante tale avviso che sarebbe possibile accertare la data e il luogo di notificazione dell’atto, nonché l’identità della persona che lo ha ricevuto, ossia tutti gli elementi che consentono di riferire la notificazione al suo effettivo destinatario. Tuttavia, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere il piego, ovvero di rifiuto di riceverlo o di firmare il registro di consegna, della L. n. 890 del 1982, art. 8 cit. prevede che il plico debba essere depositato presso l’ufficio postale e la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. In particolare, questo era il tenore testuale del comma 4 dell’art. 8 vigente al tempo della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio l’attuale normativa - art. 8, commi 4 e 5 - precede invece che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD ovvero al momento del ritiro del piego, se anteriore. Alla luce di tali disposizioni, nell’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, la data di perfezionamento della stessa non dipende, dunque, dall’avviso di ricevimento della spedizione a mezzo posta, bensì dalla data di spedizione della CAD in precedenza dalla data di deposito del plico presso l’ufficio postale ovvero dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale. Pertanto, l’argomento forte a sostegno dell’esclusività dell’avviso di ricevimento quale elemento documentativo dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta vale solo se il plico è effettivamente ricevuto dal destinatario o da una delle persone indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7. Il medesimo ragionamento perde d’importanza, invece, in caso di temporanea assenza del destinatario o di rifiuto, da parte delle persone abilitate, di ricevere il plico, in quanto in tal caso l’avviso di ricevimento non basta a far considerare perfezionato il procedimento notificatorio ed anzi costituisce una non notifica e l’elemento costitutivo ed essenziale del perfezionamento del procedimento notificatorio è rappresentato dalla spedizione della CAD o dal ritiro del plico presso l’ufficio postale. 5.5 Un problema, semmai, potrebbe prospettarsi nel caso in cui l’atto giudiziario notificato a mezzo posta, che non sia stato recapitato al destinatario per temporanea assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceversi l’atto, venga restituito al mittente, giacché neppure ritirato presso l’ufficio postale per un’ipotesi di inesistenza della notificazione v. Sez. 5, Sentenza n. 25138 del 08/11/2013, Rv. 629060 - 01 . Sebbene la norma attualmente vigente preveda il perfezionamento della notifica quando sono decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD in precedenza dal deposito del plico presso l’ufficio postale , si potrebbe affermare che le attività di ricerca del notificando da parte dell’agente postale - come risultano attestate nell’avviso di ricevimento - costituiscano presupposto e condizione di validità della notificazione a mezzo posta, sicché il solo il decorso del tempo dalla spedizione della CAD non basta al perfezionamento della notificazione. Un simile problema, tuttavia, non impatta con l’eventualità del ritiro del plico presso l’ufficio postale. Colui che si presenta allo sportello deve essere necessariamente generalizzato da parte dell’agente postale. Ciò consente di superare ogni incertezza circa la correttezza e la completezza delle attività volte a rintracciare il destinatario della spedizione a mezzo posta, poiché l’idoneità delle stesse è incontrovertibilmente attestata dal raggiungimento dello scopo. Del resto, questa Corte ha già affermato che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario nel momento in cui il piego postale è ritirato da costui o da un suo incaricato, restando in tal caso irrilevante se ed in qual modo siano state compiute dall’agente postale le attività previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 1 e 2, atteso che, con la consegna del piego, contenente l’atto da notificare, si realizza pienamente lo scopo dell’attività della notifica, senza che assuma rilievo la circostanza che tale consegna sia avvenuta nell’ufficio postale anziché nel luogo indicato sul piego postale Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 12/07/2005, Rv. 584875 - 01 . 6. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 - occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito CAD del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro . 7. In applicazione di questo principio, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado è potenzialmente valida, anziché inesistente, e la decisione impugnata deve essere quindi cassata con rinvio. 8. Resta in discussione il profilo dell’idoneità del soggetto che si presentò presso l’ufficio postale per ritirare il plico contenente l’atto giudiziario. Ma sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna Sez. 2, Sentenza n. 28627 del 29/11/2017, Rv. 646530 - 02 Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 12/07/2005, Rv. 584876 - 01 . Pertanto, spetterà al giudice di merito accertare se colui che ha ritirato il plico presso l’ufficio postale era delegato dal destinatario ed ha indicato, al momento della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, la sua specifica qualità. 9. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.