Dubbi sulla ripartizione delle spese di lite? In caso di discrasia, la motivazione prevale sul dispositivo

In tema di ripartizione delle spese di lite, laddove sia riscontrabile un errore materiale per la discrasia tra quanto indicato in motivazione e quanto riportato dal dispositivo, quest’ultimo è destinato a cedere il passo alla soluzione riportata in parte motiva sempre che sia accompagnata dall’indicazione concreta e specifica delle ragioni che hanno portato a tale decisione.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 26236/19, depositata il 16 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna accoglieva il gravame avverso la sentenza di prime cure, disponendo, nella parte finale della motivazione, la compensazione delle spese tra le parti per la metà seppur non quantificate , mentre la residua metà veniva accollata all’appellato. Nel dispositivo invece si affermava la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L’appellante formulava istanza di correzione dell’errore materiale nella regolamentazione delle spese, ma la Corte rigettava l’istanza escludendo la configurabilità di tale errore alla stregua dell’art. 287 c.p.c., come tale assoggettabile al procedimento previsto dal successivo art. 288. La questione è dunque giunta all’attenzione della Corte di Cassazione. Discrasia. Il ricorso viene ritenuto manifestamente fondato dal Collegio. La discrasia della sentenza tra quanto previsto in motivazione e quanto indicato nel dispositivo in riferimento alla regolamentazione delle spese integra un’ipotesi di errore materiale per effetto dell’emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto esplicitato dalla pronuncia. Avendo infatti il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto di quest’ultimo con la motivazione deve essere risolto nel senso della prevalenza della motivazione appunto sul dispositivo, sempre che sia concretamente e specificatamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale delle spese in ragione della metà e con accollo dell’altra metà alla parte ritenuta prevalentemente soccombente. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto ripetere il medesimo dictum provvedendo anche alla liquidazione del quatum delle spese, secondo la ripartizione precedentemente indicata in motivazione. In conclusione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio della causa ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 maggio – 16 ottobre 2019, n. 26236 Presidente Lombardo – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 48/2018 depositata l’8 gennaio 2018 , decidendo sull’appello proposto - avverso la sentenza n. 1765/2003 del Tribunale di Ravenna - dall’avv. C.O. nei confronti di F.G. - accoglieva, per quanto di ragione, il gravame e, nella parte finale della motivazione della pronuncia, disponeva la compensazione delle spese tra le parti nella misura della metà senza, tuttavia, quantificarle , accollando la residua metà all’appellato, nel mentre, nel dispositivo, si affermava di compensare le spese di entrambi i gradi giudizio. L’appellante formulava, perciò, istanza di correzione dell’errore materiale conseguente alla riferita discrasia, nella regolamentazione delle spese, tra motivazione e dispositivo della suddetta sentenza, ma la stessa Corte di appello di Bologna - con ordinanza depositata il 17 maggio 2018 - rigettava detta istanza, ritenendo che non fosse configurabile, nella specie, un’ipotesi di errore materiale alla stregua dell’art. 287 c.p.c., come tale assoggettabile al procedimento previsto dal successivo art. 288. L’avv. C.O. ha impugnato per cassazione la predetta sentenza n. 48/2018 della Corte di appello di Bologna, articolando il relativo ricorso in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la nullità della richiamata sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, avuto riguardo alla dichiarata sussistenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza stessa in punto disciplina delle spese giudiziali. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per omessa pronuncia, nell’impugnata sentenza, sulla liquidazione delle spese del giudizio, malgrado, in motivazione, fosse stata disposta la compensazione delle stessa nella misura della metà e dichiarata la condanna della controparte alla rifusione in suo favore dell’altra metà. L’intimato F.G. ha resistito con controricorso, instando per il rigetto del ricorso. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato con l’assorbimento del secondo , con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria. Ritiene il collegio, innanzitutto, che il ricorso è ammissibile sia con riguardo al rispetto del termine previsto ai fini della sua tempestività sia con riferimento alla proponibilità del ricorso nel caso di specie. Quanto al primo profilo esso - qualificabile come ricorso ordinario per cassazione - risulta proposto nel prescritto semestrale ex art. 327 c.p.c. scaduto proprio il 9 luglio 2018, giorno in cui è stata effettuata la notifica del ricorso a mezzo pec, considerandosi che l’8 luglio cadeva di domenica . Con riguardo al secondo profilo va evidenziato che il ricorso - nella parte in cui si ritiene riconducibile all’art. 360 c.p.c. - è stato rivolto, in via principale, direttamente contro la sentenza della Corte di appello di Bologna ritenuta affetta dal prospettato errore materiale cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 29029/2018 e Cass. n. 7276/2019 , cui afferiva l’invocata, ma respinta, istanza di correzione non essendo, invece, ammissibile, in generale, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, il ricorso - v. pag. 3 dello stesso - nella parte in cui è stato, per quanto occorrente, esteso, nel caso di specie, contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione cfr. Cass. n. 16205/2013 e Cass. n. 5733/2019 , Ciò premesso, osserva il collegio che, in effetti, il primo motivo del ricorso - che ricopre una chiara natura pregiudiziale manifestamente fondato con conseguente assorbimento del secondo , in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 1. Invero, la riportata evidente discrasia presente nell’impugnata sentenza tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo nell’impugnata sentenza con riferimento alla regolamentazione delle spese integra, propriamente e a tale principio di diritto dovrà conformarsi il giudice di rinvio , una ipotesi di errore materiale per effetto - appunto - dell’emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva nel senso della parziale compensazione, per metà, delle spese laddove - a pag. 4 della sentenza - si esplicitano, in modo prevalente nel complesso della decisione, le ragioni di tale ripartizione e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo con la dichiarazione della compensazione totale delle spese stesse. Occorre in proposito precisare che, avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo - nel quale le spese processuali di entrambi i gradi giudizio risultano integralmente compensate tra le parti - non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale delle spese in ragione della metà ma con l’accollo dell’onere del pagamento della residua metà in capo al F.G. , siccome ritenuto prevalentemente soccombente cfr., per una fattispecie analoga, Cass. n. 9840/2012 , il che avrebbe dovuto fisiologicamente comportare che, nel conseguente dispositivo, la Corte territoriale doveva ripetere il dictum della parziale compensazione delle spese nella misura della metà e provvedere alla liquidazione del quantum relativo all’altra metà delle spese stesse spettanti al C.O. del resto la semplice omessa quantificazione di esse in dispositivo è pacificamente riconducibile ad un caso di errore materiale v., sul punto, Cass. SU n. 16415/2017 . L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica - come anticipato - l’assorbimento del secondo, conseguendo alla ravvisata fondatezza della prima censura la correlata necessità della liquidazione delle spese da intendersi, nel decisum motivazionale e da esteriorizzare nella parte dispositiva , in effetti, come parzialmente compensate per metà, la cui quantificazione non può che competere al giudice di rinvio al quale spetta la valutazione di tutti gli elementi necessari e l’individuazione dei criteri applicabili congiuntamente a quella delle singole attività processuali svolte nel doppio grado di merito . In definitiva, l’impugnata sentenza va cassata e la causa deve rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che, nell’attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.