L’atto di citazione in appello senza data produce comunque i propri effetti

La nullità dell’atto di citazione in appello, per vizio della vocatio in ius, che non sia stata né dichiarata dal Giudice né sanata dalla parte appellante mediante la spontanea rinnovazione dell’atto, non è rinnovabile dopo che la predetta parte abbia esperito infruttuosamente il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento interlocutorio con il quale il Giudice di appello le abbia negato la richiesta rimessione in termini, essendo venuta meno, per l’avvenuta progressione processuale, la stessa utilità giuridica della rinnovazione.

Ne consegue che ove la parte appellante, dopo la predetta fase di cassazione, provveda ciò non di meno a notificare all’appellato un atto di rinnovazione dell’originaria citazione in appello, tale atto, benché inidoneo a provocare ora la sanatoria della prima citazione, è tuttavia idoneo, ai sensi dell’art. 159, ultimo comma, c.p.c., a produrre il diverso effetto della riassunzione del giudizio, ove abbia i requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., con efficacia conservativa dell’atto proposto. La fattispecie. Nel caso in esame il legale aveva notificato alla parte vittoriosa la citazione in appello senza, tuttavia, indicare la data dell’udienza e, pertanto, aveva richiesto al Collegio di poter notificare un nuovo atto di citazione corretto istanza che era stata rigettata. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111 della Carta Fondamentale dei diritti che veniva dichiarato inammissibile stante la natura non decisoria del provvedimento impugnato. Successivamente l’appellante aveva notificato un nuovo atto di appello in rinnovazione” ma il Giudice di gravame l’ha dichiarato inammissibile considerando la notifica come un secondo giudizio di appello il cui atto introduttivo era stato notificato dopo il decorso del termine per il passaggio in giudicato. La decisione è stata impugnata avanti alla Corte di legittimità. A dire del ricorrente la Corte avrebbe errato nel considerare la rinotifica dell’atto di appello come un secondo giudizio autonomo senza considerare che l’iscrizione a ruolo era stata imposta dalla cancelleria nonostante la contrarietà del notificante. Gli effetti dell’atto di appello nullo. In via preliminare la Corte ha argomentato che l’atto di citazione in appello in rinnovazione non doveva essere considerato un secondo giudizio in quanto il rapporto processuale, che per effetto dell’iscrizione a ruolo era stato portato all’attenzione del Giudice, era effettivamente sorto tra le parti. Ciò in quanto la rinnovazione di un atto nullo presuppone la declaratoria con conseguente possibilità di rinnovarlo ai sensi dell’art. 162, comma 1, codice di rito. In assenza di tale pronuncia l’atto, ancorché viziato, produce i propri effetti. Proprio per tale motivo era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art 11 Costituzione. Gli effetti dell’atto di appello in rinnovazione. Pertanto, l’atto di appello in rinnovazione era idoneo a produrre gli effetti conservativi dell’impugnazione ovverosia la riassunzione del giudizio avendo i requisiti di cui all’art. 125 disposizioni attuative del codice di procedura civile. La seconda iscrizione a ruolo. Ne consegue che la seconda iscrizione a ruolo, imposta dalla cancelleria, deve considerarsi illegittima in quanto l’atto di riassunzione deve considerarsi parte del primo giudizio di appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 giugno – 9 ottobre 2019, n. 25332 Presidente Manna – Relatore Casadonte Rilevato che - il presente giudizio trae origine dal ricorso ritualmente notificato da C.M. nei confronti di R.R. avverso la sentenza meglio indicata in epigrafe con cui la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 90/2006 da C.M. con atto di citazione intestato quale rinnovazione della citazione, notificato in data 4/11/2011 ed iscritto al ruolo con il n. 2162/2011 - la corte distrettuale perveniva alla decisione impugnata dopo aver dato atto che l’appellante aveva introdotto un primo appello avverso la medesima sentenza, con atto di citazione notificato il 31/3/2007 per l’udienza del 10/7/2007 ed iscritto al n. 557/2007 del ruolo degli affari contenziosi - precisava che stante la mancanza nell’atto di citazione notificato alla controparte della data dell’udienza di comparizione l’udienza del 10/7/2007 non si era tenuta - proseguiva dando atto che con successiva istanza del 19/2/2008 l’appellante aveva chiesto ai sensi dell’art. 164 c.p.c. la fissazione di nuova udienza e l’assegnazione di termine per rinnovare la citazione, ma che la corte d’appello aveva rigettato l’istanza - con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. C.M. aveva impugnato avanti a questa Corte il provvedimento di rigetto ma con ordinanza n. 14550/2011 il ricorso è stato dichiarato inammissibile attesa la natura non decisoria del provvedimento impugnato - a seguito di tale decisione l’appellante aveva notificato alla controparte un atto di rinnovazione della citazione in appello che era stata iscritto a ruolo come secondo giudizio di impugnazione con il n. 2162/2011 r.g. -la corte ritenendo che, diversamente dalla formale intestazione, C.M. aveva provveduto a notificare un secondo atto di appello avverso la medesima sentenza, a distanza di anni dalla pronuncia e, quindi, quando era ormai decorso il termine per l’impugnazione, lo dichiarava inammissibile - la cassazione della suddetta pronuncia è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. - l’intimata R.R. non ha svolto attività difensiva - al fine di verificare la sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente con ordinanza interlocutoria del 6/2/2019 il collegio ha disposto l’acquisizione dei fascicoli relativi al giudizio di gravame introdotti rispettivamente con l’atto di citazione in appello notificato il 31 marzo 2007 ed iscritto al n. r.g. 557/2007 per l’udienza del 10 luglio 2007 e l’atto di citazione in appello notificato il 4 ottobre 2011 ed iscritto al n. r.g.2162/2011 per l’udienza del 7 dicembre 2012. Ritenuto che - con il motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione degli artt. 164 e 168 c.p.c. e degli artt. 1325 e 2722 c.c. nonché la nullità della sentenza per avere ritenuto che con la rinotifica dell’atto di citazione in appello effettuata il 4/10/2011 l’appellante avesse inteso instaurare un secondo giudizio di appello senza considerare che la seconda iscrizione a ruolo era stata richiesta dalla cancelleria nonostante la contrarietà del notificante - il motivo è fondato - ritiene il collegio che per meglio spiegare la sussistenza del vizio sia opportuno ripercorrere l’iter processuale alla stregua delle risultanze documentali riscontrabili nei fascicoli trasmessi dalla Cancelleria della corte d’appello in adempimento dell’ordinanza interlocutoria - come rilevato anche nella sentenza impugnata, il primo atto di citazione introduttivo dell’appello iscritto a ruolo con 41 n. 557/2007 r.g. era anche nell’originale, oltre che nella copia notificata, privo dell’indicazione dell’udienza di comparizione delle parti - si tratta di una nullità espressamente prevista dall’art. 164 c.p.c., comma 1, applicabile anche in appello ai sensi dell’art. 359 c.p.c. cfr. Cass. 23667/2018 , che obbliga il giudice, nel caso di mancata costituzione in giudizio dell’appellato, a disporne d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio cfr. art. 164 c.p.c., comma 2 - si tratta, inoltre, di una nullità che colpisce la vocatio in jus e la cui sanatoria produce con effetti ex tunc cfr. Cass. 22024/2009 - ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie la sanatoria non ha operato perché dall’esame del fascicolo risulta che l’udienza di comparizione delle parti indicata nella nota di iscrizione in quella del 10/7/2007 non si è tenuta, nè in tale data, nè in quella che avrebbe dovuto essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4 cfr. Cass. 22024/2009 - risulta poi dagli atti l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 164 c.p.c. depositata dall’appellante in data 19/2/2008 ed il rigetto della stessa, nonché il successivo ricorso straordinario in cassazione avverso detto provvedimento - il ricorso era dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 14550/2011 - l’appellante ha quindi provveduto a notificare alla controparte una citazione in appello in rinnovazione che, tuttavia, è stata iscritta a ruolo come secondo giudizio di impugnazione avverso la medesima sentenza - sulla scorta di ciò e ritenendo che, aldilà della formale intestazione dell’atta, l’appellante avesse provveduta a notificare un secondo atto di appello avverso la medesima sentenza quando ormai era decorso il termine lungo per impugnare, la corte d’appello bolognese dichiarava con la sentenza qui impugnata l’inammissibilità del secondo appello - la censura alla statuizione della corte d’appello coglie nel segno perché l’atto notificato come rinnovazione della citazione non poteva produrre l’effetto della rinnovazione della citazione, perché una volta svoltasi la fase di cassazione, sia pure cagionata da un’impugnazione come nella specie inammissibile, non vi era più nè possibilità nè necessità di rinnovare alcunché ma solo di riassumere il processo, oggettivamente quiescente dopo la pronuncia di inammissibilità di questa Corte - quel rapporto processuale, seppure con atto di citazione nullo per mancata indicazione dell’udienza, era infatti sorto fra le parti per effetto della notifica della citazione ed era stato portato, con la nota di iscrizione a ruolo atto amministrativo il cui contenuto è descritto nell’art. 168 c.p.c. e artt. 71 -72 disp. att. c.p.c. , a conoscenza del giudice adito affinché questi potesse trattarlo cfr. Cass. 3297/2000 id. 4802/2001 id.9247/2002 - va poi chiarito che l’inciso finale della motivazione dell’ordinanza n. 14550/2011 di questa Corte, lì dove si afferma che la parte avrebbe potuto notificare un atto di citazione in rinnovazione autonomamente, senza attendere un’autorizzazione del giudice d’appello, non era un suggerimento sul da farsi, ma la spiegazione di ciò che la parte avrebbe dovuto fare invece di proporre un inammissibile ricorso per Cassazione - inoltre occorre precisare che la rinnovazione di un atto nullo presuppone la pronuncia sulla nullità e la possibilità di rinnovarlo art. 162 c.p.c., comma 1 - nella specie, però, prima della riattivazione del processo in esito alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento interlocutorio, tale pronuncia non v’è stata nè espressamente nè implicitamente - nè essa è surrogabile con la reiezione dell’istanza di rimessione in termini, vuoi perché tale provvedimento negativo ha natura puramente interlocutoria, vuoi perché è stato adottato al di fuori dell’udienza - in assenza di pronuncia sulla nullità l’atto processuale produce, ancorché viziato, gli effetti suoi propri, nella specie quelli dell’appello e in ciò risiede la caratteristica della nullità processuale, la quale si differenzia da quella del negozio giuridico che soggiace al diverso principio per cui quod nullum est nullum producit effectum - e, difatti, in tanto questa Corte ha potuto dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. contro il diniego di concessione del termine per rinnovare l’atto, in quanto il rapporto processuale, proprio a cagione della non dichiarata nullità della citazione, aveva comunque reso pendente il giudizio d’appello -tanto chiarito, ne deriva che dopo l’ordinanza di questa Corte non vi era più spazio nè per rilevare nè per sanare ora per allora la nullità della prima citazione - di conseguenza, l’atto di rinnovazione posto in essere dalla parte odierna ricorrente era inidoneo allo scopo che la parte si era prefisso ma idoneo, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., u.c., a produrre un effetto diverso ed ugualmente conservativo dell’impugnazione, vale a dire la riassunzione del giudizio, avendo detto atto tutti i requisiti dell’art. 125 disp. att. c.p.c. - nè alla riassunzione era d’ostacolo la seconda iscrizione a ruolo - parte ricorrente sostiene a questo proposito che l’iscrizione a ruolo della citazione. notificata il 4/10/2011 non sia ad esso imputabile, ma sia stata richiesta dalla cancelleria - dal necessario esame degli atti del fascicolo processuale, si evincono svariate circostanze a conferma del fatto che non era suo intento iscrivere a ruolo la seconda citazione - rilevano in tal senso, oltre all’intestazione fatta dal ricorrente della rinnovazione della citazione, la specifica richiesta di deposito degli atti all’interno del fascicolo originario n. 557/2007 r.g., cui la cancelleria non ha dato seguito - l’assunto del ricorrente appare perciò confortato dalla documentazione - sulla scorta della ricostruzione sin qui svolta, il Collegio ravvisa l’illegittimità della seconda iscrizione a ruolo, circostanza che, insieme a quella della diversità di data di udienza rispetto alla prima citazione ed al considerevole tempo trascorso dalla prima citazione, sono state ritenute decisive per la dichiarata inammissibilità - al contrario, per tutto quanto sin qui enunciato, si deve concludere che la corte d’appello avrebbe invece dovuto trattare nel merito l’impugnazione in applicazione del seguente principio di diritto la nullità dell’atto di citazione in appello, per vizio della vocatio in ius, che non sia stata nè dichiarata dal giudice per non essere stata tenuta alcuna udienza davanti a lui nè sanata dalla parte appellante mediante la spontanea rinnovazione dell’atto, non è rinnovabile dopo che la predetta parte abbia esperito infruttuosamente il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento interlocutorio col quale il giudice d’appello le abbia negato la richiesta rimessione in termini, essendo venuta meno, per l’avvenuta progressione processuale, la stessa utilità giuridica della rinnovazione ne consegue che ove la parte appellante, dopo la predetta fase di cassazione, provveda ciò non di meno a notificare all’appellato un atto di rinnovazione dell’originaria citazione in appello, tale atto, benché inidoneo a provocare ora per allora la sanatoria della prima citazione, è tuttavia idoneo, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., u.c., a produrre il diverso effetto della riassunzione del giudizio, ove abbia i requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., con efficacia conservativa dell’appello proposto - la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio restitutorio alla Corte d’appello di Bologna, altra sezione, affinché proceda alla trattazione dell’appello nel merito, posto che l’ammissibilità dello stesso è oggetto della delibazione operata dal Collegio con la presente ordinanza emessa in accoglimento del denunciato vizio processuale - il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.